<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Reato di &#34; Falso in Bilancio &#34;.....eccolo qua.....leggere pliiiiiiiz | Page 5 | Il Forum di Quattroruote

Reato di &#34; Falso in Bilancio &#34;.....eccolo qua.....leggere pliiiiiiiz

economyrunner ha scritto:
Kren2 ha scritto:
economyrunner ha scritto:
belpietro ha scritto:
economyrunner ha scritto:
edit: ulteriore precisazione Ari dice "depenalizzato de facto" (non de Juris)
Sottile ma enorme differenza, all'atto pratico, voi mi insegnate nevvero?
all'atto practico, de facto il cliente di Kren è stato realmente condannato.
e non è il solo.
quindi Ari ha detto una baggianata, e ci state pure insistendo sopra.

de gustibus...

No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, anche perchè è diffusa terminologia popolare, grazie anche ai media.
Noi si intende che, di fatto, ci devono essere così tanti presupposti a sfavore dell'imputato, per portarlo alla condanna, che alla fine pochi ladri di pollo rimangono nella rete (come al solito).
Ovviamente voi, da tecnici, contestate il fatto che il reato è stato depenalizzato, in quanto il reato è ancora punibile, anche se, con pene meno severe e, sopratutto, per motivazioni più complesse e molto più eludibili.
La cosidetta "depenalizzazione", ha ridotto la sanzione della reclusione fino a due anni, mentre precedentemente era da uno a 5 anni, ma sopratutto ha messo una gimcana di paletti per procedere alla punibilità che un giudice esce pazzo e vi rinuncia.

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


E' come dire saranno puniti i falsificatori di bilanci alti tra 1.50 e 1.55, che abitano solo nelle vie che cominciano per Z, che hanno delle mogli bionde (naturali), che odiano il vinbrulè.
ntenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
E se ci fosse una valutazione di un credito o di una partecipazione sbagliata e rilevante posta in essere senza la consapevolezza dell'errore e senza volontà di danneggiare il prossimo e di beneficiarne, sarebbe giusto condannare l'imprenditore?
Dal mio punto di vista no.
Per questo ritengo che l'impianto della riforma non sia sbagliato e, per contro, che il ragionamento di Grasso sia completamente errato.

Perdonami. a mio modo di vedere il 5% di un utile di bilancio miliardario, non sono bruscolini.
Su di un bilancio miliardario non posso che essere d'accordo.
Ma su un bilancio di una piccola società no di certo.
E' per questo che mi in***zzo quando sento parlare di depenalizzazione.
Di per sé l'impianto attuale è corretto ma perfettibile (aumento di pena in primis).
Le proposte di riforma sopra riportate da Ari sono, secondo me, profondamente sbagliate e pericolose.

Spero di essere stato più chiaro.
 
arizona77 ha scritto:
economyrunner ha scritto:
Kren2 ha scritto:
economyrunner ha scritto:
belpietro ha scritto:
economyrunner ha scritto:
edit: ulteriore precisazione Ari dice "depenalizzato de facto" (non de Juris)
Sottile ma enorme differenza, all'atto pratico, voi mi insegnate nevvero?
all'atto practico, de facto il cliente di Kren è stato realmente condannato.
e non è il solo.
quindi Ari ha detto una baggianata, e ci state pure insistendo sopra.

de gustibus...

No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, anche perchè è diffusa terminologia popolare, grazie anche ai media.
Noi si intende che, di fatto, ci devono essere così tanti presupposti a sfavore dell'imputato, per portarlo alla condanna, che alla fine pochi ladri di pollo rimangono nella rete (come al solito).
Ovviamente voi, da tecnici, contestate il fatto che il reato è stato depenalizzato, in quanto il reato è ancora punibile, anche se, con pene meno severe e, sopratutto, per motivazioni più complesse e molto più eludibili.
La cosidetta "depenalizzazione", ha ridotto la sanzione della reclusione fino a due anni, mentre precedentemente era da uno a 5 anni, ma sopratutto ha messo una gimcana di paletti per procedere alla punibilità che un giudice esce pazzo e vi rinuncia.

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


E' come dire saranno puniti i falsificatori di bilanci alti tra 1.50 e 1.55, che abitano solo nelle vie che cominciano per Z, che hanno delle mogli bionde (naturali), che odiano il vinbrulè.
ntenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
E se ci fosse una valutazione di un credito o di una partecipazione sbagliata e rilevante posta in essere senza la consapevolezza dell'errore e senza volontà di danneggiare il prossimo e di beneficiarne, sarebbe giusto condannare l'imprenditore?
Dal mio punto di vista no.
Per questo ritengo che l'impianto della riforma non sia sbagliato e, per contro, che il ragionamento di Grasso sia completamente errato.

Perdonami. a mio modo di vedere il 5% di un utile di bilancio miliardario, non sono bruscolini.

un piccolo esempio di sentenza
o se si preferisce come e' andata afinire, per il reato in questione

http://www.siciliainformazioni.com/sicilia-informazioni/62793/amia-e-falso-in-bilancio-e-ribaltone-in-appello-tutti-assolti-e-prescritti
Vabbé hai ragione....
 
economyrunner ha scritto:
ma sopratutto ha messo una gimcana di paletti per procedere alla punibilità che un giudice esce pazzo e vi rinuncia.
se i giudici italiani dovessero procedere solo in presenza di norme semplici e chiare, potrebbero chiudere i palazzi di giustizia e andare tutti insieme al mare...

l'unico vero difetto dell'impianto del reato (che adesso scopro che non è stato depenalizzato ma è depenalizzato; vabbé) è la pena che meglio sarebbe aumentare.
non tanto per l'entità, quanto per le conseguenze sulla prescrizione; sulla quale peraltro basta fare i processi in velocità.
cosa che, come si è dimostrato nei fatti, quando vogliono possono.
 
economyrunner ha scritto:
E' come dire saranno puniti i falsificatori di bilanci alti tra 1.50 e 1.55, che abitano solo nelle vie che cominciano per Z, che hanno delle mogli bionde (naturali), che odiano il vinbrulè.
E' come dire (perdonami) che, forse, non ti sei mai confrontato sul campo con queste problematiche e con i relativi effetti collaterali.

economyrunner ha scritto:
Perdonami. a mio modo di vedere il 5% di un utile di bilancio miliardario, non sono bruscolini.
Ecco, se prima avevo il beneficio del dubbio che mi ha fatto scrivere "forse", ora non ce l'ho più.
Con un bilancio miliardario (anche in vecchie lire) spesso basta una differenza pari ad una frazione di quel 5%, magari dovuta a questioni estimative, per far scattare il penal-tributario, che, per certi aspetti, è un marrone forse anche peggio del penale sul bilancio.
 
economyrunner ha scritto:
No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, ........

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


.

Scusa, ma se i testi delle leggi fossero monkey proof come sarebbe auspicabile, ti pare che gli epigoni del già citato Azzeccagarbugli si farebbero un culo come un portale del tutor per capirci qualcosa, e non è così scontato che ci riescano?
 
a_gricolo ha scritto:
economyrunner ha scritto:
No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, ........

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


.

Scusa, ma se i testi delle leggi fossero monkey proof come sarebbe auspicabile, ti pare che gli epigoni del già citato Azzeccagarbugli si farebbero un culo come un portale del tutor per capirci qualcosa, e non è così scontato che ci riescano?

Puo' darsi.....
aspettiamo sempre di leggere cosa dice la legge.....
una postatina e via.
Penso che anche Eco sia daccordo ;)
non e' che ci si diverta a esprimere oltretempo i propi dubbi.....
 
a_gricolo ha scritto:
economyrunner ha scritto:
No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, ........

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


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Scusa, ma se i testi delle leggi fossero monkey proof come sarebbe auspicabile, ti pare che gli epigoni del già citato Azzeccagarbugli si farebbero un culo come un portale del tutor per capirci qualcosa, e non è così scontato che ci riescano?

E chi discute la loro utilità in questo groviglio legislativo?
Ma vuoi mettere quant'è bello starsene comodamente in panciolle mentre un bravo esperto risolve i tuoi problemi.
Il fatto è che di scontato non ci sono,poi, le loro parcelle. :lol: :lol: :lol:
 
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »
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Scusa, ma se i testi delle leggi fossero monkey proof come sarebbe auspicabile, ti pare che gli epigoni del già citato Azzeccagarbugli si farebbero un culo come un portale del tutor per capirci qualcosa, e non è così scontato che ci riescano?[/quote]

Puo' darsi.....
aspettiamo sempre di leggere cosa dice la legge.....
una postatina e via.
Penso che anche Eco sia daccordo ;)
non e' che ci si diverta a esprimere oltretempo i propi dubbi.....[/quote] Ari....il testo di legge è stato postato da eco...e l'hai pure inserito nel tuo commento....
 
Kren2 ha scritto:
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »
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Scusa, ma se i testi delle leggi fossero monkey proof come sarebbe auspicabile, ti pare che gli epigoni del già citato Azzeccagarbugli si farebbero un culo come un portale del tutor per capirci qualcosa, e non è così scontato che ci riescano?[/quote]

Puo' darsi.....
aspettiamo sempre di leggere cosa dice la legge.....
una postatina e via.
Penso che anche Eco sia daccordo ;)
non e' che ci si diverta a esprimere oltretempo i propi dubbi.....[/quote] Ari....il testo di legge è stato postato da eco...e l'hai pure inserito nel tuo commento....
[/quote]

Peccato, gia' prima lo avevo chiesto Voi.
E....Pretendo troppo.....tradotto in Italiano dal Tribunalese
in 3 concetti accessibili anche ai non addetti ai lavori.....
Tanto per non continuare a capirci male.
 
arizona77 ha scritto:
Peccato, gia' prima lo avevo chiesto Voi.
E....Pretendo troppo.....tradotto in Italiano dal Tribunalese
in 3 concetti accessibili anche ai non addetti ai lavori.....
Tanto per non continuare a capirci male.
Il concetto di base da cui partire è che l'economia, dalle cui applicazioni si deriva il bilancio, non è propriamente una disciplina scientifica, ma sta tra l'area scientifica e quella umanistica. Di conseguenza il bilancio non è mai un risultato, ma rappresenta un'opinione sui valori di stima con la migliore approssimazione possibile. Già questo basta a giustificare razionalmente il concetto degli scostamenti ammessi nella citata norma.
Premesso questo punto, una società non quotata può essere vista come un alloggio in un condominio. Se tu lo tieni sporco ed in disordine, sono solo ed esclusivamente affaracci tuoi, ma se, ad esempio, la tua sporcizia e/o il tuo disordine causano danni agli altri condomini (che so, una perdita idrica) ti fanno -giustamente- il mazzo. Inoltre, se il tuo disordine è tale da creare gravi pericoli per l'altrui incolumità (esempio, una tubazione del gas con scarsa tenuta), vi sono degli strumenti più incisivi per far cessare il pericolo (ti tagliano il gas). Se poi, che tu la tenga linda e pulita come una camera sterile o zozza come come una cloaca, non paghi l'IMU e la Tarsu, ti arriva la cartella esattoriale, e se non paghi gli oneri condominiali ti arriva il pignoramento immobiliare. Una quotata (o, che è analogo, una società che emetta strumenti finanziari accessibili al "pubblico") viene invece vista più come un locale aperto al pubblico piuttosto che come un alloggio privato, con conseguente rimodulazione degli obblighi e delle sanzioni, e può arrivare ad essere valutata come una struttura sanitaria (con obblighi e sanzioni elevati al massimo)

Lo spirito del complesso normativo in essere, di cui quella che vi piace tanto citare :twisted: è solo una piccola parte, e forse manco la più importante, riflette gli elementari concetti di cui sopra, e gradua le sanzioni in funzione dell'interesse dei terzi e della qualità di tali soggetti terzi. Che poi la graduazione delle sanzioni possa essere ridiscussa, è un discorso, che si dica "il falso è depenalizzato" è roba che penso pure wikipedia si rifiuti di pubblicare.
 
Kren2 ha scritto:
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »
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Scusa, ma se i testi delle leggi fossero monkey proof come sarebbe auspicabile, ti pare che gli epigoni del già citato Azzeccagarbugli si farebbero un culo come un portale del tutor per capirci qualcosa, e non è così scontato che ci riescano?

Puo' darsi.....
aspettiamo sempre di leggere cosa dice la legge.....
una postatina e via.
Penso che anche Eco sia daccordo ;)
non e' che ci si diverta a esprimere oltretempo i propi dubbi.....[/quote] Ari....il testo di legge è stato postato da eco...e l'hai pure inserito nel tuo commento....
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come mai il quote viene uno schifo del genere?????
 
U2511 ha scritto:
arizona77 ha scritto:
Peccato, gia' prima lo avevo chiesto Voi.
E....Pretendo troppo.....tradotto in Italiano dal Tribunalese
in 3 concetti accessibili anche ai non addetti ai lavori.....
Tanto per non continuare a capirci male.
Il concetto di base da cui partire è che l'economia, dalle cui applicazioni si deriva il bilancio, non è propriamente una disciplina scientifica, ma sta tra l'area scientifica e quella umanistica. Di conseguenza il bilancio non è mai un risultato, ma rappresenta un'opinione sui valori di stima con la migliore approssimazione possibile. Già questo basta a giustificare razionalmente il concetto degli scostamenti ammessi nella citata norma.
Premesso questo punto, una società non quotata può essere vista come un alloggio in un condominio. Se tu lo tieni sporco ed in disordine, sono solo ed esclusivamente affaracci tuoi, ma se, ad esempio, la tua sporcizia e/o il tuo disordine causano danni agli altri condomini (che so, una perdita idrica) ti fanno -giustamente- il mazzo. Inoltre, se il tuo disordine è tale da creare gravi pericoli per l'altrui incolumità (esempio, una tubazione del gas con scarsa tenuta), vi sono degli strumenti più incisivi per far cessare il pericolo (ti tagliano il gas). Se poi, che tu la tenga linda e pulita come una camera sterile o zozza come come una cloaca, non paghi l'IMU e la Tarsu, ti arriva la cartella esattoriale, e se non paghi gli oneri condominiali ti arriva il pignoramento immobiliare. Una quotata (o, che è analogo, una società che emetta strumenti finanziari accessibili al "pubblico") viene invece vista più come un locale aperto al pubblico piuttosto che come un alloggio privato, con conseguente rimodulazione degli obblighi e delle sanzioni, e può arrivare ad essere valutata come una struttura sanitaria (con obblighi e sanzioni elevati al massimo)

Lo spirito del complesso normativo in essere, di cui quella che vi piace tanto citare :twisted: è solo una piccola parte, e forse manco la più importante, riflette gli elementari concetti di cui sopra, e gradua le sanzioni in funzione dell'interesse dei terzi e della qualità di tali soggetti terzi. Che poi la graduazione delle sanzioni possa essere ridiscussa, è un discorso, che si dica "il falso è depenalizzato" è roba che penso pure wikipedia si rifiuti di pubblicare.

Il bilancio è un risultato algebrico preciso ed oggettivo, che poi i patrimoni immobili possono essere oggetto di stima è altra cosa.
Su quelle stime ci sono poi perizie giurate che derivano dalla valutazione sistematica di determinati parametri.
Oggi anche una società non quotata in borsa ha obbligo di redigere bilancio a norme CEE con delle relazioni ben definite.
Anche le semplici ditte individuali sono tenute a registrazioni contabili e una sorta di piccolo bilancio che è la dichiarazione dei redditi
E non è che ti inventi una fattura di costo o di vendita, deve esserci necessariamente corrispondenza, altrimenti con il controllo incrociato della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA salta subito l'incongruità.

Le società al crescere del fatturato aumentano il numero delle collegate a loro proprio per cambiare i valori delle operazioni algebriche, per cui capita che un anno la squadra di calcio, che fà parte dello stesso gruppo, che và in forte attivo, fà cessioni e scambi con altre che magari hanno bisogno di alleggerire le uscite.
Te lo direi con un altro mitico Lucio .....Tu chiamale se vuoi .... opinioni (o stime)
 
economyrunner ha scritto:
Il bilancio è un risultato algebrico preciso ed oggettivo, che poi i patrimoni immobili possono essere oggetto di stima è altra cosa.
Su quelle stime ci sono poi perizie giurate che derivano dalla valutazione sistematica di determinati parametri.
perizie giurate ogni anno?
scherzi?
 
belpietro ha scritto:
economyrunner ha scritto:
Il bilancio è un risultato algebrico preciso ed oggettivo, che poi i patrimoni immobili possono essere oggetto di stima è altra cosa.
Su quelle stime ci sono poi perizie giurate che derivano dalla valutazione sistematica di determinati parametri.
perizie giurate ogni anno?
scherzi?
no
quando cambiano i valori si

Ps.: ma Mauro65 non si vede più?
 

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