<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Reato di &#34; Falso in Bilancio &#34;.....eccolo qua.....leggere pliiiiiiiz | Page 4 | Il Forum di Quattroruote

Reato di &#34; Falso in Bilancio &#34;.....eccolo qua.....leggere pliiiiiiiz

arizona77 ha scritto:
Kren2 ha scritto:
arizona77 ha scritto:
Kren2 ha scritto:
arizona77 ha scritto:
belpietro ha scritto:
arizona77 ha scritto:
Ci sono pagine intere (Google ) che evidentemente non hai voluto leggere al riguardo....
Come chiedevo, invano, un complotto sempre continuo a senso unico.... :?:
puoi chiedere quello che vuoi, ma siccome io parlo di fatti che conosco bene (produzione legislativa nazionale) e non di storielle, non mi sposta di un ette che in rete ci sia chi sostiene che il reato è stato depenalizzato.
fatto FALSO.
se permetti, io le leggi italiane le leggo sulla Gazzetta Ufficiale e non su Google.
cosa che sei perfettamente in grado di fare anche tu, solo che ti diverti in altro modo.
padronissimo.
in rete c'è chi sostiene di essere stato rapito dagli alieni, chi di essere un viaggiatore del tempo, chi parla di scie chimiche, delle sirene, dei chip sottopelle, e della depenalizzazione del falso in bilancio.

Non nego che sono un pivello a confronto Vostro.
Ma quando Pietro Grasso.....secondo link
dichiara che e' il momento di:

CANCELLARE ( non urlo ma e' l' unico modo che ho per evidenziare )

la depenalizzazione de facto del reato in questione introdotta nel 2002
qualificandolo come reato di pericolo concreto.....

O il Giornale e Libero intervengono immediatamente
smentendo previo controllo de:
-che barbiere frequenta Grasso
-che colore ha di calzini.....
o io, e tutte le persone comuni di questo mondo la prendono pe buona
Non leggo quei quotidiani e non me ne frega quel che dicono.
Dico solo che l'abolizione di fatto c'è solo nella testa di alcuni, tra i quali, pure Grasso.

Liberissimo.....
solo che Grasso non faceva l' operaio nell' officina di Peppone
in quel di Brescello,
ma il Magistrato, e quindi un pochino sulla materia credo ci sia.
Quindi,
o e' pazzo perche vuole rimettere un reato che c'e' gia' :shock: :?:
o molto piu' semplicemente ha ragione..... ;)
E qui rientrano in gioco i 2 " famosi " quotidiani che lo avrebbero,
nel caso, spellato vivo.
E qui ti sbagli. Non vuole rimetterlo, vuole inasprirlo. ....

" E' il momento di cancellare la depenalizzazione....."
P.Grasso

:shock: :shock: :shock: :shock:

Ma :shock: me staj a cojjjjjona' :?:
Non è mio costume farmi beffe del prossimo. Ma se l'interlocutore è prevenuto, mi chiamo fuori.
E così farò.
Da ultimo ti darò il numero di telefono di quel tale cui mi riferivo qualche post fa, così avrai modo di spiegargli che il reato è depenalizzato de facto.
Passo e chiudo.
 
Per me lo era gia':

Vale solo per le societa' quotate in Borsa
Deve avere danneggiato almeno 5.000 risparmiatori
Vale solo al di sopra di una certa cifra percentuale
 
economyrunner ha scritto:
edit: ulteriore precisazione Ari dice "depenalizzato de facto" (non de Juris)
Sottile ma enorme differenza, all'atto pratico, voi mi insegnate nevvero?
all'atto practico, de facto il cliente di Kren è stato realmente condannato.
e non è il solo.
quindi Ari ha detto una baggianata, e ci state pure insistendo sopra.

de gustibus...
 
belpietro ha scritto:
arizona77 ha scritto:
Vale solo per le societa' quotate in Borsa
questa dove l'hai inventata?

http://archiviostorico.corriere.it/2002/gennaio/12/Ridotte_pene_per_falso_bilancio_co_0_0201124412.shtml

http://www.libertiamo.it/2012/05/16/perche-la-riforma-del-falso-in-bilancio-non-piace-al-pdl/

http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/prescrizione-sme/prescrizione-sme/prescrizione-sme.html

L' originale da cui proviene il mio sunto:
5.000 danneggiati
certo valore
societa' in Borsa non l' ho trovo piu'....
.....Questo mi pare molto simile
 
"Godo di questa dotta disputa", diceva un collega di Belpi di manzoniana memoria.... Vorrei però far notare che i due che sostengono la non depenalizzazione del falso in bilancio incidentalmente sono avvocati, e uno pure penalista.... Non è che magari ne sanno qualcosa più della massa?
 
arizona77 ha scritto:
Per me lo era gia':

Vale solo per le societa' quotate in Borsa
Deve avere danneggiato almeno 5.000 risparmiatori
Vale solo al di sopra di una certa cifra percentuale
Snc con 7 dipendenti.
Che le società di persone potessero quotarsi in borsa non lo sapevo.
 
a_gricolo ha scritto:
"Godo di questa dotta disputa", diceva un collega di Belpi di manzoniana memoria.... Vorrei però far notare che i due che sostengono la non depenalizzazione del falso in bilancio incidentalmente sono avvocati, e uno pure penalista.... Non è che magari ne sanno qualcosa più della massa?
Noooo. Io sono un azzeccagarbugli di provincia. Figurati: mi sono laureto per corrispondenza alla scuola radio elettra....
 
ma la scuola radio elettra non era solo per diplomi? credo che il brand della medesima azienda che si occupa di titoli accademici sia il CEPU, comunque ora si fa prima, si va nei paesi balcanici, e ci si fa un bell'impianto dentale, si prende una laurea e ci sta pure una bella vacanza, tutto a prezzi modici... per ora...
 
pi_greco ha scritto:
ma la scuola radio elettra non era solo per diplomi? credo che il brand della medesima azienda che si occupa di titoli accademici sia il CEPU, comunque ora si fa prima, si va nei paesi balcanici, e ci si fa un bell'impianto dentale, si prende una laurea e ci sta pure una bella vacanza, tutto a prezzi modici... per ora...
Amico mio, ai miei tempi il (la) Cepu muoveva i primi passi....
Preferisco altri lidi per le mie vacanze ed ormai non ho più denti (da curare s'intende)....
 
Kren2 ha scritto:
a_gricolo ha scritto:
"Godo di questa dotta disputa", diceva un collega di Belpi di manzoniana memoria.... Vorrei però far notare che i due che sostengono la non depenalizzazione del falso in bilancio incidentalmente sono avvocati, e uno pure penalista.... Non è che magari ne sanno qualcosa più della massa?
Noooo. Io sono un azzeccagarbugli di provincia. Figurati: mi sono laureto per corrispondenza alla scuola radio elettra....

invece di fare gli spiritosi ad oltranza..... ;)
Io parlo per quello che leggo.....e non su un link solo.
Mettete il testo di codesta legge e siamo a posto tutti:
nestpas ;) :?:
 
belpietro ha scritto:
economyrunner ha scritto:
edit: ulteriore precisazione Ari dice "depenalizzato de facto" (non de Juris)
Sottile ma enorme differenza, all'atto pratico, voi mi insegnate nevvero?
all'atto practico, de facto il cliente di Kren è stato realmente condannato.
e non è il solo.
quindi Ari ha detto una baggianata, e ci state pure insistendo sopra.

de gustibus...

No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, anche perchè è diffusa terminologia popolare, grazie anche ai media.
Noi si intende che, di fatto, ci devono essere così tanti presupposti a sfavore dell'imputato, per portarlo alla condanna, che alla fine pochi ladri di pollo rimangono nella rete (come al solito).
Ovviamente voi, da tecnici, contestate il fatto che il reato è stato depenalizzato, in quanto il reato è ancora punibile, anche se, con pene meno severe e, sopratutto, per motivazioni più complesse e molto più eludibili.
La cosidetta "depenalizzazione", ha ridotto la sanzione della reclusione fino a due anni, mentre precedentemente era da uno a 5 anni, ma sopratutto ha messo una gimcana di paletti per procedere alla punibilità che un giudice esce pazzo e vi rinuncia.

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


E' come dire saranno puniti i falsificatori di bilanci alti tra 1.50 e 1.55, che abitano solo nelle vie che cominciano per Z, che hanno delle mogli bionde (naturali), che odiano il vinbrulè.
 
economyrunner ha scritto:
belpietro ha scritto:
economyrunner ha scritto:
edit: ulteriore precisazione Ari dice "depenalizzato de facto" (non de Juris)
Sottile ma enorme differenza, all'atto pratico, voi mi insegnate nevvero?
all'atto practico, de facto il cliente di Kren è stato realmente condannato.
e non è il solo.
quindi Ari ha detto una baggianata, e ci state pure insistendo sopra.

de gustibus...

No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, anche perchè è diffusa terminologia popolare, grazie anche ai media.
Noi si intende che, di fatto, ci devono essere così tanti presupposti a sfavore dell'imputato, per portarlo alla condanna, che alla fine pochi ladri di pollo rimangono nella rete (come al solito).
Ovviamente voi, da tecnici, contestate il fatto che il reato è stato depenalizzato, in quanto il reato è ancora punibile, anche se, con pene meno severe e, sopratutto, per motivazioni più complesse e molto più eludibili.
La cosidetta "depenalizzazione", ha ridotto la sanzione della reclusione fino a due anni, mentre precedentemente era da uno a 5 anni, ma sopratutto ha messo una gimcana di paletti per procedere alla punibilità che un giudice esce pazzo e vi rinuncia.

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


E' come dire saranno puniti i falsificatori di bilanci alti tra 1.50 e 1.55, che abitano solo nelle vie che cominciano per Z, che hanno delle mogli bionde (naturali), che odiano il vinbrulè.
ntenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
E se ci fosse una valutazione di un credito o di una partecipazione sbagliata e rilevante posta in essere senza la consapevolezza dell'errore e senza volontà di danneggiare il prossimo e di beneficiarne, sarebbe giusto condannare l'imprenditore?
Dal mio punto di vista no.
Per questo ritengo che l'impianto della riforma non sia sbagliato e, per contro, che il ragionamento di Grasso sia completamente errato.
 
Kren2 ha scritto:
economyrunner ha scritto:
belpietro ha scritto:
economyrunner ha scritto:
edit: ulteriore precisazione Ari dice "depenalizzato de facto" (non de Juris)
Sottile ma enorme differenza, all'atto pratico, voi mi insegnate nevvero?
all'atto practico, de facto il cliente di Kren è stato realmente condannato.
e non è il solo.
quindi Ari ha detto una baggianata, e ci state pure insistendo sopra.

de gustibus...

No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, anche perchè è diffusa terminologia popolare, grazie anche ai media.
Noi si intende che, di fatto, ci devono essere così tanti presupposti a sfavore dell'imputato, per portarlo alla condanna, che alla fine pochi ladri di pollo rimangono nella rete (come al solito).
Ovviamente voi, da tecnici, contestate il fatto che il reato è stato depenalizzato, in quanto il reato è ancora punibile, anche se, con pene meno severe e, sopratutto, per motivazioni più complesse e molto più eludibili.
La cosidetta "depenalizzazione", ha ridotto la sanzione della reclusione fino a due anni, mentre precedentemente era da uno a 5 anni, ma sopratutto ha messo una gimcana di paletti per procedere alla punibilità che un giudice esce pazzo e vi rinuncia.

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


E' come dire saranno puniti i falsificatori di bilanci alti tra 1.50 e 1.55, che abitano solo nelle vie che cominciano per Z, che hanno delle mogli bionde (naturali), che odiano il vinbrulè.
ntenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
E se ci fosse una valutazione di un credito o di una partecipazione sbagliata e rilevante posta in essere senza la consapevolezza dell'errore e senza volontà di danneggiare il prossimo e di beneficiarne, sarebbe giusto condannare l'imprenditore?
Dal mio punto di vista no.
Per questo ritengo che l'impianto della riforma non sia sbagliato e, per contro, che il ragionamento di Grasso sia completamente errato.

Perdonami. a mio modo di vedere il 5% di un utile di bilancio miliardario, non sono bruscolini.
 
economyrunner ha scritto:
Kren2 ha scritto:
economyrunner ha scritto:
belpietro ha scritto:
economyrunner ha scritto:
edit: ulteriore precisazione Ari dice "depenalizzato de facto" (non de Juris)
Sottile ma enorme differenza, all'atto pratico, voi mi insegnate nevvero?
all'atto practico, de facto il cliente di Kren è stato realmente condannato.
e non è il solo.
quindi Ari ha detto una baggianata, e ci state pure insistendo sopra.

de gustibus...

No il fatto è che non ci intendiamo sul termine depenalizzazione, anche perchè è diffusa terminologia popolare, grazie anche ai media.
Noi si intende che, di fatto, ci devono essere così tanti presupposti a sfavore dell'imputato, per portarlo alla condanna, che alla fine pochi ladri di pollo rimangono nella rete (come al solito).
Ovviamente voi, da tecnici, contestate il fatto che il reato è stato depenalizzato, in quanto il reato è ancora punibile, anche se, con pene meno severe e, sopratutto, per motivazioni più complesse e molto più eludibili.
La cosidetta "depenalizzazione", ha ridotto la sanzione della reclusione fino a due anni, mentre precedentemente era da uno a 5 anni, ma sopratutto ha messo una gimcana di paletti per procedere alla punibilità che un giudice esce pazzo e vi rinuncia.

Infatti segue uno stralcio :

gli amministratori e gli altri soggetti coinvolti nella redazione di documenti contabili societari, qualora con "intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" inquinino i bilanci con "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" o omettano informazioni obbligatorie "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari" sulle reali condizioni della società, se "cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". La querela è ammessa "anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Qualora la società di cui si travisino le carte contabili sia società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)[23] la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, sempre che non cagioni "grave nocumento ai risparmiatori", nel qual caso la pena è da due a sei anni. Circa questo nocumento, lo si considera grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo".

L'art. 2622 propone anche delle estensioni ed esclusioni di punibilità:

« La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »


E' come dire saranno puniti i falsificatori di bilanci alti tra 1.50 e 1.55, che abitano solo nelle vie che cominciano per Z, che hanno delle mogli bionde (naturali), che odiano il vinbrulè.
ntenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
E se ci fosse una valutazione di un credito o di una partecipazione sbagliata e rilevante posta in essere senza la consapevolezza dell'errore e senza volontà di danneggiare il prossimo e di beneficiarne, sarebbe giusto condannare l'imprenditore?
Dal mio punto di vista no.
Per questo ritengo che l'impianto della riforma non sia sbagliato e, per contro, che il ragionamento di Grasso sia completamente errato.

Perdonami. a mio modo di vedere il 5% di un utile di bilancio miliardario, non sono bruscolini.

un piccolo esempio di sentenza
o se si preferisce come e' andata afinire, per il reato in questione

http://www.siciliainformazioni.com/sicilia-informazioni/62793/amia-e-falso-in-bilancio-e-ribaltone-in-appello-tutti-assolti-e-prescritti
 

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