Qui. Definizioni-> tipo di pneumatico
Quindi tutti quelli che hanno queste caratteristiche sono di un tipo, se le hanno diverse sono di un altro tipo (lettera g)
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nei regolamenti n. 30 e n. 54, si applicano le
definizioni seguenti.
2.1. «
Tipo di pneumatico», indica — in relazione al presente regolamento — una gamma di pneumatici consistente
in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che
non
differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali:
a) nome del fabbricante;
b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);
c) struttura del pneumatico;
d) categoria di impiego: pneumatico normale, pneumatico da neve e pneumatico speciale;
e) in caso di pneumatici appartenenti alla classe C1:
i) pneumatici presentati all'omologazione per i livelli delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, sia
normali che rinforzati (o «extra load»);
ii) pneumatici presentati all'omologazione per le prestazioni di aderenza sul bagnato, sia normali che da
neve — della categoria di velocità Q o inferiore, H esclusa (≤ 160km/h), o della categoria R e superiore,
H compresa (> 160km/h);
f) in caso di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3:
i) pneumatici presentati all'omologazione per livelli di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 1,
con o senza marcatura M+S;
ii) pneumatici presentati all'omologazione per livelli di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 2,
sia pneumatici da trazione che no;
g) disegno del battistrada (v. punto 3.2.1. del presente regolamento).