2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nei regolamenti n. 30 e n. 54, si applicano le
definizioni seguenti.
2.1. «Tipo di pneumatico», indica — in relazione al presente regolamento — una gamma di pneumatici consistente
in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non
differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali:
a) nome del fabbricante;
b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);
c) struttura del pneumatico;
d) categoria di impiego: pneumatico normale, pneumatico da neve e pneumatico speciale;
e) in caso di pneumatici appartenenti alla classe C1:
i) pneumatici presentati all'omologazione per i livelli delle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, sia
normali che rinforzati (o «extra load»);
ii) pneumatici presentati all'omologazione per le prestazioni di aderenza sul bagnato, sia normali che da
neve — della categoria di velocità Q o inferiore, H esclusa (≤ 160km/h), o della categoria R e superiore,
H compresa (> 160km/h);
f) in caso di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3:
i) pneumatici presentati all'omologazione per livelli di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 1,
con o senza marcatura M+S;
ii) pneumatici presentati all'omologazione per livelli di emissioni sonore prodotte dal rotolamento di fase 2,
sia pneumatici da trazione che no;
g) disegno del battistrada (v. punto 3.2.1. del presente regolamento).