Buonasera,
lavoro da quindici anni nel settore e anche se non si finisce mai di imparare cercherò, per quanto possibile, di dare risposta ai quesiti che mi sono stati indirizzati, sperando di non dimenticarne alcuno e di essere sufficientemente chiaro - non è semplice esserlo nei post (in ogni caso resto a disposizione):
"se ritiene lecito questo modo di operare e di proporsi impedendo addirittura di usufruire delle officine dei marchi ma solo di quelle generiche, forse perché le officine specializzate si rifiutano di montare ricambi dei quali non si sa nulla della loro funzionalità? Figuriamoci se Audi, Volkswagen, Ford ecc montano ricambi provenienti forse dagli autodemolitori."
La società che offre il servizio di garanzia, essendo questo un servizio commerciale accessorio, può indicare (è una sua facoltà) eventuali centri convenzionati presso i quali occorre rivolgersi, se si vogliono attivare le prestazioni previste dal servizio medesimo. Ovviamente non è la norma, molte società suggeriscono i centri convenzionati ma lasciano libera scelta al proprietario del mezzo sul riparatore che dovrà intervenire. Aggiungo che le officine autorizzate dai costruttori, che possono essere di imprenditori privati o "dirette" della casa costruttrice, non sono tutte restie a lavorare con società terze, anche perché molte di loro utilizzano questo tipo di servizi, né tanto meno rifiutano di montare ricambi forniti dalle stesse società, piuttosto, sono giustamente attente alle condizioni eventualmente poste in merito alla modalità di pagamento, alla tipologia di ricambi forniti e alla garanzia sugli stessi. Ad esempio potrebbe con ragione rifiutarsi di installare un ricambio recuperato da un demolitore e al contrario accettare di montare un ricambio nuovo, di primo impianto (il medesimo installato dalla casa ma marchiato dal costruttore del pezzo ad es. Bosch) e/o di qualità corrispondente, o di rotazione (ricambio rigenerato con pari efficienza del nuovo).
"E' lecito "partecipare" al pagamento di un prodotto che altri acquistano senza fornirci alcuna notizia sulla sua provenienza e approvvigionamento?"
Come detto sopra il servizio può prevedere anche una detrazione (o franchigia nel caso di polizze assicurative) sul costo del ricambio e non solo. Deve essere però espressamente dichiarato nelle condizioni generali del servizio e deve essere rilasciata fattura o attestazione per il pagamento effettuato (nel caso in cui il ricambio venga fornito dal riparatore che interviene ovviamente sarà lui a rilasciare il documento). Sull'approvvigionamento dei ricambi sono pienamente d'accordo, si dovrebbe conoscere la provenienza ma soprattutto sarebbe bene utilizzare i ricambi nuovi, rigenerati o se possibile riparare quello guasto, poiché in questi casi si fruisce della garanzia da parte del fornitore.
"Bene, signor Invernizzi lei che è un interno al settore, provi a spiegarci cosa dicono gli arti. 128-129-130 del c.d.s e quali diritti riconoscono al consumatore, siamo tutti curiosi."
Il Codice del Consumo è una materia che può apparire molto semplice ma non lo è affatto e soprattutto non si riduce ai soli articoli da lei indicati, anche se sono i più conosciuti e citati. Ci sono testi giuridici che si occupano esclusivamente di analizzare possibili interpretazioni e casi concreti. Cercherò quindi di ridurre ai minimi termini sottolineando che la tutela prevista negli articoli citati riguarda esclusivamente il contratto di vendita e le promesse fatte dal venditore durante la trattativa o la promozione. Ovvero il bene, nel nostro caso il veicolo, deve corrispondere esattamente a quanto dichiarato dal venditore e ad un bene dello stesso tipo, per marca-modello-percorrenza-anzianità- etc., per quanto non espressamente dichiarato (concetto di ragionevole aspettativa del cliente). Volendo fare due esempi banali ma concreti nel settore auto: se un venditore durante la compravendita di un auto o sul contratto di vendita della stessa dichiara che è provvista di sistema multimediale-navigatore e poi in realtà non lo è, si andrà a creare il cosiddetto difetto di conformità del bene al contratto e dovrà, su richiesta del consumatore, attuare una delle risoluzioni previste dalla normativa per ripristinare la conformità del bene al contratto di vendita (ripristinare il difetto); se invece l'auto è corrispondente alle promesse/dichiarazioni del venditore e dopo un mese sopraggiunge un guasto alla centralina motore (non a caso guasto imprevedibile e palesemente non presente al momento della consegna poiché contrariamente il veicolo sarebbe stato inutilizzabile) il venditore non è responsabile di quel guasto e, salvo l'esistenza di un servizio accessorio che preveda la prestazione nel caso indicato, la riparazione resterà a carico del proprietario.
La differenza tra Garanzia Legale di Conformità e altri istituti della garanzia è più facilmente distinguibile nella vendita del nuovo, dove per consuetudine ai guasti provvede la garanzia del costruttore e al venditore si contestano, per l'appunto, solo i vizi contrattuali.
"La congruità della tempistica delle riparazioni chi la decide L'UNC e la For dealer solamente o il consumatore ha il diritto di inserirsi e di avere voce in capitolo visto che ha acquistato un bene per utilizzarlo e non per tenerlo a disposizione di altri fino a che non hanno recuperato il pezzo da sostituire. "
Quando si parla di tempistica si deve sempre tenere in considerazione che purtroppo esistono alcuni casi nei quali, per motivi diversi, i tempi di riparazione si possono allungare. Tolti questi casi, che ripeto non sono la consuetudine e che comunque dovrebbero essere oggetto di specifica e costante azione informativa nei confronti del proprietario del veicolo, i tempi di riparazione sono dati dalla somma dei tempari ufficiali dei costruttori (calcolati sempre con un minimo di flessibilità), dai tempi di consegna del materiale occorrente, da eventuali difficoltà di installazione e/o reperimento del materiale stesso e naturalmente dei tempi di verifica della natura del guasto. Questo tipo di informazioni normalmente si conoscono dopo aver diagnosticato con esattezza il problema e aver stilato un preventivo di riparazione e andrebbero comunicati preventivamente al proprietario. Il condizionale è d'obbligo poiché la differenza come dicevo la fanno le persone che compongono aziende e/o associazioni.
Spero di aver risposto ad ogni quesito e concludo precisando che l'intento del mio intervento è esclusivamente quello di creare chiarezza poiché in mancanza non solo continueranno ad esserci consumatori confusi e in difficoltà ma potranno proliferare operatori professionali, venditori-garanzie-associazioni-etc., che di professionale han ben poco.
A presto