Per correttezza vi porto a conoscenza, fedelmente, delle argomentazioni che Unione Nazionale Consumatori ha espresso nella sua nota a sostegno del corretto operato della società garante.
Ognuno può trarre le proprie conclusioni ed approfondire le proprie conoscenze in materia.
Posterò successivamente le perplessità che ho espresso di rimando a questa nota.
"""
"In merito a quanto ci segnala abbiamo controllato a fondo il suo caso e l'operato di For Dealer accedendo alla documentazione inerente la transazione della sua vettura e possiamo confermarle la corretta applicazione del codice del consumo da parte di FD. In primis desideriamo informarla che la differenza tra una vettura nuova ed una usata è che la nuova non ha pregresso utilizzo e quindi la sua vita utile è integra, mentre quella usata ha “consumato” una parte di tale vita in base al tempo dall'uscita dalla fabbrica, ai KM percorsi e alla qualità della manutenzione periodica. Il codice del consumo non obbliga a vendere auto “come nuove”, ma a rendere consapevole il consumatore di ciò che potrà aspettarsi in termini di interventi di riparazione naturalmente necessari dopo l’acquisto sulla base del ciclo di vita dei componenti che compongono il bene auto nel suo complesso. Non è obbligatorio vendere una macchina in condizioni perfette, ma è obbligatorio informare il consumatore in merito a cosa sta effettivamente acquistando in modo che possa essere preparato ad eventuali inconvenienti di malfunzionamento o fine del ciclo di vita del componente.
Procediamo pertanto con il fornirle il riesame del caso effettuato dal nostro esperto del settore Automotive che ha risposto punto per punto alle sue doglianze con il testo in corsivo.
FD, in applicazione dell’articolo 130.7 CdC, ha esercitato il diritto di determinare il costo strettamente indispensabile per il ripristino del veicolo; la lavorazione prevista è tale da ristabilire l’intero ciclo di vita del sottosistema, quindi migliorando il veicolo rispetto alle condizioni alla vendita, oltre a rimediare al difetto di conformità.
La posizione di FD si basa sull’articolo 128.3 del Codice del Consumo, che prevede che per la garanzia di conformità sui beni usati sia “ha riguardo al tempo del pregresso utilizzo”. La quota a a carico è stata determinata sulla base del ciclo di vita di riferimento del sottosistema cambio previsto dalla norma UNC DOC A01 di 180.000 Km. Il difetto si è manifestato alla percorrenza di 76.783 Km, e quindi la percorrenza mancata a causa del difetto è pari a 103,217 Km. Di conseguenza la misura economica del difetto a carico del venditore é determinata dal rapporto tra percorrenza mancata e ciclo di vita ricostituito a causa della riparazione cioè 103.217/180.000 = 57,34%, e di conseguenza la quota di competenza del consumatore è pari al 42,66%.
L’esecuzione della riparazione comporta una esposizione finanziaria considerevole e come prassi nel mondo Automotive ha richiesto la certezza della copertura.
La garanzia dell’usato NON è la garanzia del nuovo; l’articolo 128.3. del Codice del Consumo prevede esplicitamente la valutazione dell’intero utilizzo pregresso nella gestione dei difetti di conformità; l’evento segnalato è un difetto di conformità perché verificatesi precocemente rispetto a quanto ragionevolmente prevedibile, come FD ha correttamente riconosciuto.
Come spiegato nei commenti precedenti l’obbligazione del venditore per la garanzia dell’usato NON è rimettere a nuovo il veicolo in caso di difetti, ma ripristinare le condizioni di conformità del veicolo alla vendita, sostenendo il costo strettamente indispensabile alla bisogna; il percorso prescelto da FD significa un minor costo complessivo di € 159,12 e comunque ristabilisce l’intero ciclo di vita del sottosistema, e la riparazione, come già detto, è coperta da garanzia legale di 24 mesi in ragione del contributo richiesto al consumatore.
Indubbiamente FD dovrà confermare all’accettazione del bonifico il tempo previsto, che deve rientrare nella definizione di tempo congruo previsto dalla norma UNC DOC A01, che per il sottosistema cambio e di 30 giorni solari.
Le resistenze dell’Officina non sono fondate, perché la loro responsabilità nei confronti del consumatore riguarda la corretta esecuzione dello stacco della parte meccatronica e del suo riattacco una volta riconsegnato revisionato e funzionante; non si tratta della fornitura di parti cosiddette di “concorrenza” ma della stessa parte originale revisionata.
La responsabilità per ulteriori difetti nella parte revisionata è interamente a carico di FD per i 24 mesi successivi alla riconsegna,
“In conclusione, qualora insorgessero delle problematiche inerenti alla buona riuscita della riparazione, l'unico a soccombere sarebbe il proprietario dell’auto che pur avendo pagato 799,81 euro si troverebbe all'interno di possibili controversie che potrebbero insorgere tra la "FD", chi ha revisionato il componente ed il personale tecnico che lo ha montato”?.
Non è così; la sua unica interfaccia per la riparazione è FD e non l’officina; in caso di anomalie nella esecuzione del lavoro, FD risponde, salvo rivalersi su chi ha eseguito il lavoro. Il riesame conferma che l’applicazione della norma UNC DOC A01 è corretta e la gestione del reclamo è in linea con quanto prescrive il Codice del Consumo.
I criteri di applicazione della garanzia legale sono accuratamente descritti nei punti 2/3/7 della Dichiarazione di Garanzia Legale di Conformità N° FDG027577 controfirmata da chi ha acquistato l’auto.
Alla luce dei fatti un’eventuale azione legale risulterebbe temeraria ed infondata di fatto e di diritto. Il venditore ha gestito il caso, tramite il proprio partner per la gestione della garanzia; il riesame dimostra che i diritti dell’acquirente sono stati puntualmente rispettati. ""