Suby01
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Mi sono basato su quanto riportato in quell’articolo, in particolare in questo passo, anche se, leggendo in fretta, non avevo visto che si parlava di Europa e non Italia:Non mi sembra. Se il veicolo circola contro la volontà del proprietario (art. 2054 comma 3 cod.civ.) la responsabilità è del ladro (e sussidiariamente del fondo di garanzia per le vittime della strada), non del proprietario medesimo e neppure della Compagnia che fornisce la copertura RCA.
Ovvio che è il proprietario a dover fornire la prova della circolazione contro la sua volontà: macchina chiusa a chiave, dentro un garage chiuso a chiave, dentro un terreno recintato e chiuso con un cancello.
Tracce di scasso= ok
- se il veicolo è tecnicamente idoneo a essere utilizzato e, quindi, potenzialmente in grado di provocare danni, dev’essere coperto da una polizza anche se è custodito in un’area privata non accessibile (è il principio che ha ispirato la direttiva Ue in seguito ad alcune sentenze della Corte di giustizia europea relative a casi di incidenti provocati con vetture prive di assicurazione perché custodite in aree private, ma poi utilizzate su strada all’insaputa e, anzi, contro la volontà del proprietario, poi costretto a risarcire personalmente i danni);