Non è detto: sulle vetture aziendali e sui furgoni, non era presente nemmeno la predisposizione, eppure la concessionaria ha montato tranquillamente le autoradio dotandole anche di antenna, ordinando alla casa madre tutti i componenti necessari.FSA ha scritto:pll66 ha scritto:Certo che non ho mai sentito di una garanzia negata dopo il montaggio di un'autoradio....![]()
Per questo aspetto è evidente che il montaggio di un'autoradio non inficia la garanzia perchè il veicolo è già predisposto col suo cablaggio, quindi esiste un connettore omologato che assicura la non manomissione dell'impianto.
Non vedo nemmeno vietata l'installazione di accessori omologati.Per quanto riguarda l'art. 72, al comma 8 si legge:
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
Io capisco che, se si effettuano modifiche al veicolo che riguardano i dispositivi del comma 1, occorre richiedere l'aggiornamento del certificato di omologazione del veicolo in virtù del fatto che, dopo la modifica, il veicolo non è più omologo al tipo d'origine.
Quindi nemmeno i portasci?Inoltre l'art. 76 recita:
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto (2).
Premesso questo, all'art. 78 troviamo che:
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Quindi -e correggetemi se sbaglio- tutto dipende da cosa c'è scritto all'interno del certificato di omologazione o di approvazione. Se i contenuti sono quelli dell'art. 227 (che non riporto integralmente perchè troppo lungo), allora non è possibile circolare con un veicolo al quale siano state modificate alcune caratteristiche, se non dietro nuova omologazione (a meno che l'omologazione del ricambio non sia specifica per quel veicolo):
C - Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
b) Impianto elettrico.
D - Sicurezza passiva
b) Antifurto.
H - Varie
h) Portabagagli.
i) Portasci.
l) Antenna radio o radiotelefonica.
Quello che intendo io è che, l'omologazione vincola i dispositivi che devono essere presenti sulla vettura. Vincola la struttura e la dotazione, quindi non si potrà modificare quanto già presente ed elencato nell'allegato, ma non vieta l'adozione di accessori, se previsti ed mologati per quell'impiego, montati secondo le rispettive direttive.
Faccio notare che l'accessorio "luce diurna" non modifica la normale capacità di illuminazioone della vettura, e quindi non ne modifica la funzionalità. Inoltre è contemplata la possibilità dell'uso in un'altro articolo dello stesso codice. La presenza del dispositivo non è contemplata sul libretto di circolazione delle vetture.
Attenzione: anche la barra duomi è un'accessorio e, probabilmente, ce ne sono anche di tipi omologati. Ma, il loro montaggio, modifica sostanzialmente la struttura del veicolo (a titolo d'esempio).
Cosa che non farebbero le luci diurne omologate, che sono dotate della funzione di spegnimento qualora vengano accese anche solo le luci di posizione. O come i fendinebbia after-market, che non modificano la funzionalità delle luci di dotazione, se utilizzate quando consentito.