...ma non è un Trebbiano di Valentini...
In teoria nei pranzi di lavoro non sarebbero consentite bevande alcooliche, per cui......ma non è un Trebbiano di Valentini...
Vedo solo dell'acqua, nessuna invidia.
Almeno un Trebbiano d'Abruzzo di Valentini..
In teoria nei pranzi di lavoro non sarebbero consentite bevande alcooliche, per cui...
spero possano cambiare le cose in futuro. Purtroppo quando capitano queste cose, si vive di occasioni mancate (feste, cene etc...).Forse, chi più e chi meno, siamo sulla stessa barca. Per quanto mi riguarda, incertezze per il futuro, un lavoro che non si trova e come ciliegina sulla torta, è più di un'anno che non vedo mio figlio perché a detta sua, non mi vuole bene e non ha più intenzione di perdere tempo a frequentarmi. Vabbè, il lavaggio del cervello pare riuscito bene. Non ho più la forza di lottare dopo 15 anni e lui ne ha 17. Mi sento più vuoto di un sacco vuoto.
Non ci capisco niente di vini.
Ci stavano questi due (primitivi... boh) più un bianco che stava in fresco (il collo che ha visto Pi_greco)
Vedi l'allegato 24581
Vino pugliese. Strano.
Avrebbero dovuto darvi del Montepulciano d'Abruzzo. Anche se i produttori sono tutti più verso l'Adriatico che nella Marsica.
C'hai ragione.. la vista cala..
La fede nuziale l'ho persa quasi quattro anni fa e non ancora ricomprata.. (mi bevo tutto).
Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelatiIn teoria...
Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei
servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)
Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”
Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001)
D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 - c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”
Obbligo di valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede inoltre che il datore di lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all’assunzione di alcolici, e prevede l’obbligo per il lavoratori di rispettare le stesse.
Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall’accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 (elenco sottoriportato) è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o
durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone. Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità che effettuano le lavorazioni di cui sopra.
https://www.testo-unico-sicurezza.com/alcol-e-lavoro-normativa.html
Continuo a non provare nessuna invidia...Non ci capisco niente di vini.
Ci stavano questi due (primitivi... boh) più un bianco che stava in fresco (il collo che ha visto Pi_greco)
Vedi l'allegato 24581
Ma sti pranzi di lavoro sono produttivi?
.
Continuo a non provare nessuna invidia...![]()
mhmmmmmm ne dubito, onestamente
deadmanwalking - 14 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa