<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fari posteriori octavia...bellissimi | Page 3 | Il Forum di Quattroruote

fari posteriori octavia...bellissimi

RobyA112 ha scritto:
freccia_alata ha scritto:
Ma sono fanali omologati, cioè si possono montare normalmente come quelli di serie :?:
Hanno l'omologazione del TUV e in Germania e nel resto d'Europa sono parificati agli originali.
In Italia la legislazione è sempre nebbiosa in merito, ma non vedo perchè non dovrebbero esser accettati visto che fanno esattamente la stessa funzione degli altri, con la differenza che i led durano molto di più delle lampadine classiche.

Concordo sia per la bellezza estetica sia per la l'efficienza e la durata delle lampade ma la "legislazione nebbiosa" mi lascia perplesso. Se non fossero omologati, cioè non riconosciuti dalla stessa ?koda e dal Ministero competente credo che ci potrebbero essere i seguenti problemi:

Decadimento garanzia ufficiale;
rivalsa sulle R.C.;
revisione periodica;
controllo forze dell'ordine.

Comunque mi piacciono e se omologati appena esco fuori garanzia un pensierino ce lo faccio!
 
willy1971 ha scritto:
Belli Roby!
Oltre all'approvazione TUV, sul fanale non c'è il bollino "E" dell'omologazione?
Se così non fosse non è una questione di fumosità legislativa: non sono omologati e basta.

Sul sito superskoda c'erano quelli di serie sulle octavia vendute in cina, purtroppo però sono solo per le berline visto che laggiù la kombi non viene venduta.
E' questo che intendevi?

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RobyA112 ha scritto:
mcriscuo ha scritto:
RobyA112 ha scritto:
Avendo visto che purtroppo non sei tra i partecipanti, ti mando le foto.

Belli uno spettacolo!!!
ma lo scarico non e il suo originale!! :D :D :D :D
Poco è rimasto dell'originale, a parte gli interni che non ho toccato minimamente.
Lo scarico l'ho preso su Superskoda: era "in offerta" e non ho potuto resistere!!! :D :D :D
Quello con i finali in titanio! Bellissimo! Se non avevo la casa in pre-costruzione l'avevo già preso anche io da mesi...! :-D
 
RobyA112 ha scritto:
willy1971 ha scritto:
Belli Roby!
Oltre all'approvazione TUV, sul fanale non c'è il bollino "E" dell'omologazione?
Se così non fosse non è una questione di fumosità legislativa: non sono omologati e basta.

Sul sito superskoda c'erano quelli di serie sulle octavia vendute in cina, purtroppo però sono solo per le berline visto che laggiù la kombi non viene venduta.
E' questo che intendevi?

Proprio lui!
A questo punto si può ufficialmente rientrare nell'ambito della "fumosa normativa".
L'omologazione c'è, in ogni caso, almeno in Italia, questo non basta per essere a posto: se ti becca il tutore dell'ordine particolarmente preciso ti sega comunque perchè comunque le luci non sono conformi alla scheda di omologazione del mezzo.
Il principio è che SOLO il costruttore (e non un fabbricante di accessori) può far omologare un pezzo per una sua auto. In pratica la luce come pezzo a se stante è omologata perchè costruita secondo i canoni dell'omologazione europea, ma non è prevista in origine in sede di omologazione su di una particolare vettura che può circolare solo con le luci previste da quanto presentato in sede di omologazione dal costruttore.
Complesso, paradossale per certi aspetti, ma tristemente reale.
 
purtroppo per la pre facelift, che non sia la Vrs, rimane il problema che i fanali originali hanno incorporato il cartarinfrangente... questi no.... :cry:
 
willy1971 ha scritto:
RobyA112 ha scritto:
willy1971 ha scritto:
Belli Roby!
Oltre all'approvazione TUV, sul fanale non c'è il bollino "E" dell'omologazione?
Se così non fosse non è una questione di fumosità legislativa: non sono omologati e basta.

Sul sito superskoda c'erano quelli di serie sulle octavia vendute in cina, purtroppo però sono solo per le berline visto che laggiù la kombi non viene venduta.
E' questo che intendevi?

Proprio lui!
A questo punto si può ufficialmente rientrare nell'ambito della "fumosa normativa".
L'omologazione c'è, in ogni caso, almeno in Italia, questo non basta per essere a posto: se ti becca il tutore dell'ordine particolarmente preciso ti sega comunque perchè comunque le luci non sono conformi alla scheda di omologazione del mezzo.
Il principio è che SOLO il costruttore (e non un fabbricante di accessori) può far omologare un pezzo per una sua auto. In pratica la luce come pezzo a se stante è omologata perchè costruita secondo i canoni dell'omologazione europea, ma non è prevista in origine in sede di omologazione su di una particolare vettura che può circolare solo con le luci previste da quanto presentato in sede di omologazione dal costruttore.
Complesso, paradossale per certi aspetti, ma tristemente reale.

il CdS riporta questo:

Art. 78 CdS

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione


1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72
, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini
dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e
che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo
al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 72 CdS

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
 
doby651 ha scritto:
willy1971 ha scritto:
RobyA112 ha scritto:
willy1971 ha scritto:
Belli Roby!
Oltre all'approvazione TUV, sul fanale non c'è il bollino "E" dell'omologazione?
Se così non fosse non è una questione di fumosità legislativa: non sono omologati e basta.

Sul sito superskoda c'erano quelli di serie sulle octavia vendute in cina, purtroppo però sono solo per le berline visto che laggiù la kombi non viene venduta.
E' questo che intendevi?

Proprio lui!
A questo punto si può ufficialmente rientrare nell'ambito della "fumosa normativa".
L'omologazione c'è, in ogni caso, almeno in Italia, questo non basta per essere a posto: se ti becca il tutore dell'ordine particolarmente preciso ti sega comunque perchè comunque le luci non sono conformi alla scheda di omologazione del mezzo.
Il principio è che SOLO il costruttore (e non un fabbricante di accessori) può far omologare un pezzo per una sua auto. In pratica la luce come pezzo a se stante è omologata perchè costruita secondo i canoni dell'omologazione europea, ma non è prevista in origine in sede di omologazione su di una particolare vettura che può circolare solo con le luci previste da quanto presentato in sede di omologazione dal costruttore.
Complesso, paradossale per certi aspetti, ma tristemente reale.

il CdS riporta questo:

Art. 78 CdS

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione


1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72
, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini
dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione
, oppure con il telaio modificato e
che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo
al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 72 CdS

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

E' quello che dicevo io.
Detto così è molto più che chiaro, però ci si mettono alcune circolari he in qualcho modo sconfesserebbero almeno in parte quanto detto dal CdS (per es. gli scarichi sportivi omologati). Per questo si parlava di normativa "fumosa".
Per me visto il CdS sarebbe chiarissima, però il comportamento delle FdO e delle MCTC sulle strade e in sede di revisione non è uniforme e crea confusione..
Io nel dubbio continuo a preferire il non cercarmi rogne.
 
Ecco, mi riferivo a questa:

Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997

Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.


Siete d'accordo con me? Non crea confusione? Secondo me in parte contraddice manifestamente il CdS, però tant'è....
Per l'amor del cielo, va a vantaggio dell'utente "tunizzato" però è chiaro sintomo di confusione legislativa, di cose fatte all'italiana sempre soggette all'interpretazione del tutore dell'ordine di turno.
 
Cito un altro esempio a ulteriore testimonianza della confusione che regna in tema di omologazioni:

tempo fa, nel 2008, ho comprato un piccolo carrello usato.
Un carrello appendice di quelli senza targa propria da abbinare all'auto (sul libretto) di cui diventa "parte integrante" con le sponde e il coperchio.
Visto che era previsto, per una serie di ragioni buocratico/legislative, decido di immatricolarlo come rimorchio vero e proprio (con la sua targa).
Vado in MCTC, parlo con l'Ing., tutto ok, mi conferma che si può fare, però......
...però sul famigerato "certificato di omologazione" risulterebbe possibile l'immatricolazione solamente come rimorchio T.A.T.S. (per il Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive) e non come trasporto cose come avrei voluto. Insomma, io che ci volevo trasportare materiali di vario genere, mi sarei ritrovato in mano un mezzo sul quale poter trasportare solo attrezzature sportive o la tenda per il campeggio.
Decido di procedere comunque pensando di dover eventualmente raccontare ai carabinieri di turno che (per es.) spaccare legna da ardere è il mio sport preferito per il quale mi sto preparando per i prossimi campionati del mondo oppure che pratico il karate e i mattoni mi servono non per ristrutturare casa, ma per allenarmi spaccandoli con mani e piedi.
Bene, torno in MCTC dopo qualche tempo a ritirare il mio libretto e sapete come è stato immatricolato il mio carrello?
Naturalmente come TRASPORTO COSE!
 
Bellissimi questi! Li avevo visti cercando info in rete sulla RS..
Peccato che per il lavoro che faccio non potrò concedermi nulla che non sia omologato o che comunque sia di dubbia legalità..
Questa cosa mi ha sempre fatto infuriare.. perché tante cose "omologate" a livello europeo, in Italia, e credo SOLO in Italia, non possono essere utilizzate perché noi dobbiamo avere le nostre stupide regole che non ti consentono di migliorare l'efficenza del tuo veicolo (ad esempio montando questi fari se anche ti si fulmina un LED funziona comunque, mentre se ad esempio ti si brucia una lampadina tradizionale la devi cambiare subito, soprattutto se è quella della freccia).

Però poi magari ti capita di vedere circolare per strada dei mezzi tenuti insieme col biadesivo... e non ho mai visto un vigile fermarne uno!
 
Comunque ho visto che questo modello esiste anche in colorazioni differenti, ovvero non soltanto tutti neri ma anche rossi/fumè, neri/fumè, rossi/trasparente, neri/trasparente (parte esterna/parte interna).

Io penso che conoscendomi prima o poi li metterò.. però poi immagino potrei avere problemi con garanzia ecc?
 
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