In linea di massima il messaggio è corretto (almeno in riferimento alla violazione penale in cui si incorre), ma quanto meno espresso in modo non corretto: non è proprio tecnicamente possibile pagare la sanzione perché si tratta di un procedimento penale, dunque alla pena si soggiace dopo la sentenza, non immediatamente.
Forse la sedicente avvocato (ho seri dubbi) alludeva alla possibilità di accedere all'oblazione, istituto che a seguito del pagamento di una somma consente di estinguere il reato.
Ma è il PM che decide, non la forza di polizia operante.
E non sempre è possibile: per esempio recidive ex art. 99 c.p., contemporanea violazione di altre norme penali che rientrano tra i delitti (il 650 è tecnicamente contravvenzione) ad esempio la falsa attestazione a pubblico ufficiale (l'autocertificazione "falsa") se non ricordo male 485 o 495 c.p.
Poi, si fa confusione ulteriore con l'autocerticazione: quella è solo un modo ( non il solo ritengo io...per esempio certificato di prenotazione visita ospedaliera, bolle di trasporto merce e busta paga per gli autotrasportatori) di documentare il motivo per il quale si esce; quindi è la violazione dello "state a casa" ad essere penalmente sanzionato, non il fatto di non avere autocertificazione al seguito...che infatti poi ti fa compilare la pattuglia.