Vedo meglio una soluzione tipo questa, che distribuire colonnine a macchia di leopardo.
No, le colonnine non vengono messe a macchia di leopardo, anche sulle strade. Ci sono accurati studi per dove piazzarle.
Ad ogni modo ecco un estratto della legge del perché nei centri commerciali, supermercati o comunque edifici non residenziali e tra poco anche negli edifici residenziali ci sono e ci saranno le colonnine :
A partire dal 3 giugno 2026, in Italia entreranno in vigore nuove regole che cambieranno il modo in cui progettiamo, costruiamo e gestiamo gli edifici. Il Decreto Ministeriale del 28/10/25 introduce l’obbligo di dotare determinate categorie di edifici di un numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici. Condomini, uffici, centri commerciali, hotel, parcheggi aziendali: la transizione verso la mobilità elettrica non è più una scelta, ma una prescrizione di legge.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa prevede il decreto, quali edifici sono coinvolti, quali sono le scadenze da rispettare e, soprattutto, come prepararsi per tempo evitando sanzioni e costi di intervento last-minute.
Il DM 28/10/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e introduce prescrizioni vincolanti per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Si inserisce in un quadro normativo già avviato dal DLgs 48/2020 (recepimento della Direttiva europea EPBD) e sostituisce le disposizioni precedenti, ridefinendo gli obblighi in modo più preciso e strutturato.
La novità più rilevante rispetto alla normativa precedente riguarda gli edifici non residenziali esistenti: per la prima volta, anche gli immobili già costruiti e non sottoposti a ristrutturazione sono tenuti a installare un numero minimo di punti di ricarica, entro scadenze definite.
A quali edifici si applica il decreto
Il DM 28/10/25 definisce l’ambito di applicazione in base a tre variabili principali:
Tipo di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione importante, edificio esistente);
Destinazione d’uso dell’edificio (residenziale o non residenziale);
Tipo di parcheggio (interno/adiacente; ad accesso pubblico o privato).
Edifici non residenziali
Rientrano in questa categoria tutti gli immobili che non sono abitazioni a uso continuativo (civili, rurali) né case per vacanze o fine settimana. Quindi: uffici, stabilimenti produttivi, hotel, centri commerciali, supermercati, parcheggi pubblici e privati, aeroporti, ospedali e molto altro.
Il decreto si applica a questi edifici in tre scenari:
Edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, con più di 10 posti auto → obbligo immediato con le soglie della Tabella A;
Edifici esistenti (anche senza ristrutturazione), con più di 20 posti auto → obbligo entro le scadenze della Tabella B (1/1/2025) e Tabella C (1/1/2030).
Edifici residenziali
Per gli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto, il decreto richiede la predisposizione di tubi corrugati per consentire la futura installazione di colonnine. Non è quindi richiesta l’installazione immediata delle colonnine, ma la realizzazione dell’infrastruttura di canalizzazione.
Il tipo di parcheggio conta
Per gli edifici non residenziali, il numero di punti di ricarica richiesti varia a seconda che il parcheggio sia ad accesso pubblico (centri commerciali, supermercati, aeroporti) o ad accesso privato (parcheggi aziendali per dipendenti, flotte). I parcheggi privati richiedono generalmente un numero leggermente superiore di punti di ricarica.
Quanti punti di ricarica bisogna installare
Il decreto distingue tra due tipologie di colonnine:
Tipologia A: ricarica in corrente alternata (AC), potenza ≥ 7,4 kW con almeno 32 A per ogni fase
Tipologia B: ricarica in corrente continua (DC), potenza ≥ 50 kW
Il numero minimo di punti di ricarica varia in base a tre fattori: tipo di intervento edilizio (nuovo/ristrutturazione/esistente), numero di posti auto e tipo di accesso al parcheggio. I parcheggi ad accesso pubblico (centri commerciali, supermercati, aeroporti, hotel) richiedono generalmente un numero inferiore rispetto ai parcheggi ad accesso privato (parcheggi aziendali per dipendenti, flotte). Di seguito le tabelle complete tratte dal decreto.
Tabella A – Edifici NON RESIDENZIALI nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante
Soglia minima di applicazione: più di 10 posti auto nel parcheggio interno o adiacente.
Nuovo edificio
| Posti auto | Parcheggio accesso PUBBLICO | | Parcheggio accesso PRIVATO | |
| Tipo A (AC ≥7,4 kW) | Tipo B (DC ≥50 kW) | Tipo A (AC ≥7,4 kW) | Tipo B (DC ≥50 kW) |
| 11 ÷ 20 | 2 | — | 3 | — |
| 21 ÷ 100 | 2 per ogni 20 posti | — | 3 per ogni 20 posti | — |
| 101 ÷ 250 | 2 per ogni 50 posti | 1 | 3 per ogni 50 posti | 1 |
| 251 ÷ 500 | 2 per ogni 50 posti | 2 | 3 per ogni 50 posti | 2 |
| 501 ÷ 1000 | 2 per ogni 50 posti | 3 | 3 per ogni 50 posti | 3 |
| > 1000 | 2 per ogni 50 posti | 4 | 3 per ogni 50 posti | 4 |
Ristrutturazione importante
| Posti auto | Parcheggio accesso PUBBLICO | | Parcheggio accesso PRIVATO | |
| Tipo A (AC ≥7,4 kW) | Tipo B (DC ≥50 kW) | Tipo A (AC ≥7,4 kW) | Tipo B (DC ≥50 kW) |
| 11 ÷ 20 | 1 | — | 2 | — |
| 21 ÷ 100 | 1 per ogni 20 posti | — | 2 per ogni 20 posti | — |
| 101 ÷ 250 | 1 per ogni 50 posti | — | 2 per ogni 50 posti | — |
| 251 ÷ 500 | 1 per ogni 50 posti | 1 | 2 per ogni 50 posti | — |
| 501 ÷ 1000 | 1 per ogni 50 posti | 2 | 2 per ogni 50 posti | 1 |
| > 1000 | 1 per ogni 50 posti | 3 | 2 per ogni 50 posti | 2 |
Tabella B – Edifici NON RESIDENZIALI esistenti (anche senza ristrutturazione) – entro il 1/1/2025
Soglia minima di applicazione: più di 20 posti auto nel parcheggio interno o adiacente.
| Posti auto | Parcheggio accesso PUBBLICO | | Parcheggio accesso PRIVATO | |
| Tipo A (AC ≥7,4 kW) | Tipo B (DC ≥50 kW) | Tipo A (AC ≥7,4 kW) | Tipo B (DC ≥50 kW) |
| 21 ÷ 100 | 1 per ogni 20 posti | — | 1 per ogni 20 posti | — |
| 101 ÷ 500 | 1 per ogni 50 posti | — | 1 per ogni 50 posti | — |
| 501 ÷ 1000 | 1 per ogni 50 posti | 1 | 1 per ogni 50 posti | 1 |
| > 1000 | 1 per ogni 50 posti | 2 | 1 per ogni 50 posti | 1 |
Tabella C - Edifici NON RESIDENZIALI esistenti (anche senza ristrutturazione) – entro il 1/1/2030
Stessa soglia della Tabella B (>20 posti auto). Questi sono i valori più elevati che gli edifici esistenti dovranno raggiungere entro il 2030.
| Posti auto | Parcheggio accesso PUBBLICO | | Parcheggio accesso PRIVATO | |
| Tipo A (AC ≥7,4 kW) | Tipo B (DC ≥50 kW) | Tipo A (AC ≥7,4 kW) | Tipo B (DC ≥50 kW) |
| 21 ÷ 100 | 2 per ogni 20 posti | — | 3 per ogni 20 posti | — |
| 101 ÷ 250 | 2 per ogni 50 posti | 1 | 3 per ogni 50 posti | 1 |
| 251 ÷ 500 | 2 per ogni 50 posti | 2 | 3 per ogni 50 posti | 2 |
| 501 ÷ 1000 | 2 per ogni 50 posti | 3 | 3 per ogni 50 posti | 3 |
| > 1000 | 2 per ogni 50 posti | 4 | 3 per ogni 50 posti | 4 |
Equivalenze ammesse dal decreto
| Obbligo previsto | Installazione equivalente accettata |
| 10 punti Tipologia A | 1 sistema Tipologia B |
| 1 sistema Tipologia B | 10 punti Tipologia A (solo accesso privato) |
| 2 sistemi Tipologia B | 1 sistema carica ultraveloce ≥ 150 kW |
| 4 sistemi Tipologia B | 1 sistema carica ultraveloce ≥ 350 kW |
Le scadenze da non perdere
| Scadenza | Tipo di edificio | Obbligo |
| 3 giugno 2026 | Tutti gli edifici soggetti al DM | Entrata in vigore del decreto |
| 1 gennaio 2025 (Tabella B) | Non residenziali esistenti con >20 posti | Primo set di punti di ricarica |
| 1 gennaio 2030 (Tabella C) | Non residenziali esistenti con >20 posti | Aumento punti di ricarica (valori Tabella C) |
| Immediato | Edifici nuovi / ristrutturazione importante | Rispetto Tabella A già in fase progettuale |