A proposito di chiarezza, riporto una parte del DL 23 dell'8 aprile 2020:
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)
1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e' sostituito dai seguenti:
"3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012
l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore
finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;
... e via farneticando.... MA CHE CA*** C'E' SCRITTO????