Sul presupposto che, in tema di libertà personale (art. 16 della Costituzione repubblicana), tutto ciò che non è vietato è consentito
se si interpreta il DPCM
art. 1 lettera "a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante;
....
f) ... è consentito svolgere
individualmente... attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro..."
a partire dal 4 maggio, per chi non ha sintomi, sembrerebbe consentito svolgere attività motoria nell'ambito dell'intera regione di residenza (muniti di mascherina e tenendo distanza di 1 metro dalle altre persone)
E' caduto infatti sia il limite "comunale" per gli spostamenti (DPCM 10.4.2020 art. 1 lettera a), sia l'obbligo di svolgere attività motorie solo "in prossimità della propria abitazione"
(DPCM 10.4.2020 art. 1 lettera f)
se si interpreta il DPCM
art. 1 lettera "a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante;
....
f) ... è consentito svolgere
individualmente... attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro..."
a partire dal 4 maggio, per chi non ha sintomi, sembrerebbe consentito svolgere attività motoria nell'ambito dell'intera regione di residenza (muniti di mascherina e tenendo distanza di 1 metro dalle altre persone)
E' caduto infatti sia il limite "comunale" per gli spostamenti (DPCM 10.4.2020 art. 1 lettera a), sia l'obbligo di svolgere attività motorie solo "in prossimità della propria abitazione"
(DPCM 10.4.2020 art. 1 lettera f)
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