<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sindacati, partiti, fondazioni bancarie perchè? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote

Sindacati, partiti, fondazioni bancarie perchè?

Servono a mantenere prebende e privilegi e proteggersi il patrimonio, la politica ha bisogno delle banche e le banche della politica, vanno a braccetto e si aiutano vicendevolemente.

Tu invece devi aiutare lo stato e pagare le tasse.

;)
 
Kompressor02 ha scritto:
Servono a mantenere prebende e privilegi e proteggersi il patrimonio, la politica ha bisogno delle banche e le banche della politica, vanno a braccetto e si aiutano vicendevolemente.

Tu invece devi aiutare lo stato e pagare le tasse.

;)

...e creano posti di lavoro....
per chi li ha gia', ovviamente :evil:
 
Gli statuti sono vincolanti. Se avete notizie certe di reato non fate altro che denunciare i cattivi comportamenti altrimenti siam qui a fare del qualunquismo.
Uno statuto ve l'ho postato sopra. Lo leggete e vede quali sono gli scopi e come si organizza la struttura. Vedete come funziona la democrazia interna e chi vi può prendere parte. È tutto scritto li. Basta leggere.
 
bumper morgan ha scritto:
ma poi a che servono? che funzioni hanno esattamente?

Articolo 3
1. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha piena capacità
di diritto privato e persegue fini di utilità sociale nei settori
della ricerca scientifica, dell?istruzione, dell?arte, della sanità,
dell?assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione
dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali
mantenendo e rafforzando i particolari legami con Siena, il suo
territorio e le sue istituzioni?legami plurisecolari e consolidati
dagli atti normativi vigenti ?anche nella continuazione della
originaria finalità di beneficenza e nel compito di favorire ed in-
coraggiare, anche con interventi a sostegno dei programmi e
dei progetti del Comune e della Provincia di Siena, la promo-
zione dello sviluppo economico, assecondando la realizzazione
e la gestione di infrastrutture e di servizi che migliorino l?as-
setto del territorio senese, la qualità di vita della sua comunità
e l?insediamento delle attività produttive che facilitano il rag-
giungimento degli obiettivi predetti. Le attività rientranti nel-
l?ambito della promozione dello sviluppo economico sono pos-
sibili solo entro i limiti posti dal DLgs. 17/5/1999 n. 153 art. 3
comma 2.
La Fondazione può anche partecipare alla progettazione ed alla
realizzazione di infrastrutture e servizi per il tramite di imprese
strumentali, costituite dalla Fondazione medesima ed operanti
esclusivamente nei settori rilevanti di cui all?art. 1 comma 1
lett. d) del DLgs. 17/5/1999 n. 153.
Nel perseguire l?obiettivo dell?utilità sociale e per mantenere e
incrementare lo sviluppo economico la Fondazione, fedele ai
legami ricordati, dovrà tra l?altro garantire:
? il mantenimento nella città di Siena della sede e della Dire-
zione Generale della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA;
? che almeno la maggioranza dei membri ed il Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi
di Siena SpA siano scelti tra persone domiciliate nel Comune
o nella provincia di Siena.
2. La Fondazione persegue i propri fini istituzionali salvaguar-
dando la consistenza del suo patrimonio e promuovendone la
valorizzazione. Amministra le partecipazioni detenute nel rigo-
roso rispetto delle finalità statutarie.
3. La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere
tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mo-
biliari necessarie od opportune, anche esercitando, attraverso So-
cietà controllate o direttamente, imprese operanti in via esclu-
siva per la diretta realizzazione degli scopi statutari di utilità
sociale (imprese strumentali operanti esclusivamente nei settori
rilevanti di cui all?art.1, comma 1, lett.d), del DLgs.17/5/1999
n. 153).
4. La Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali
può contrarre debiti con le Società in cui detiene partecipa-
zioni e ricevere garanzie dalle stesse entro il limite massimo
complessivo del 10% del proprio patrimonio.
La Fondazione non può contrarre debiti per un importo com-
plessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.
 
G5 ha scritto:
Gli statuti sono vincolanti. Se avete notizie certe di reato non fate altro che denunciare i cattivi comportamenti altrimenti siam qui a fare del qualunquismo.
Uno statuto ve l'ho postato sopra. Lo leggete e vede quali sono gli scopi e come si organizza la struttura. Vedete come funziona la democrazia interna e chi vi può prendere parte. È tutto scritto li. Basta leggere.

Troppe volte in questo disgraziato paese le buone intenzioni sono andate a farsi benedire. Sulla carta tante cose non si potrebbero fare ma la gdf e la questura.............basta aprire i giornali.
Non mi stupirebbe che il prossimo bubbone coinvolgesse proprio loro.
Mi suona iun pò strano che non ci sia banca che non abbia una fondazione.
 
G5 ha scritto:
Gli statuti sono vincolanti. Se avete notizie certe di reato
"reato" è la violazione di una norma posta.
basta porre la norma come serve a chi la pone, e il reato cucù non c'è più.

le fondazioni bancarie sono nate per convertire al privato le "casse di risparmio"; con un meccanismo che è esattamente l'inverso di quello naturale per la nascita delle Fondazioni vere e proprie
ovvero: prima c'è un patrimonio e poi gli si cerca uno scopo, invece del contrario.

sono e restano un modo per cristallizzare situazioni di potere, con patrimoni immensi accumulati in tempi storici durante lo svolgimento di una funzione pubblica, che vengono amministrate per cooptazione.
quella è la loro funzione economica

per poterlo fare, non devono distribuire utili ma distribuire contributi di utilità sociale.
ma quello che per le altre fondazioni è "il fine", per quelle bancarie non è altro che un "mezzo" per legittimare la situazione di potere.

nessun reato, solo la costituzione di potentati
 
belpietro ha scritto:
nessun reato, solo la costituzione di potentati

condivido, quando per "legge" in un paese un piccolo artigiano deve pagare l'IMU su un fabbricato, magari gravato da mutuo,; ed una grandissima , miliardaria fondazione non la paga c'e' qualcosa che a livello legislativo e' sfuggito di mano...
 
Aerei Italiani ha scritto:
belpietro ha scritto:
nessun reato, solo la costituzione di potentati

condivido, quando per "legge" in un paese un piccolo artigiano deve pagare l'IMU su un fabbricato, magari gravato da mutuo,; ed una grandissima , miliardaria fondazione non la paga c'e' qualcosa che a livello legislativo e' sfuggito di mano...

sottoscrivo
 
belpietro ha scritto:
G5 ha scritto:
Gli statuti sono vincolanti. Se avete notizie certe di reato
"reato" è la violazione di una norma posta.
basta porre la norma come serve a chi la pone, e il reato cucù non c'è più.

le fondazioni bancarie sono nate per convertire al privato le "casse di risparmio"; con un meccanismo che è esattamente l'inverso di quello naturale per la nascita delle Fondazioni vere e proprie
ovvero: prima c'è un patrimonio e poi gli si cerca uno scopo, invece del contrario.

sono e restano un modo per cristallizzare situazioni di potere, con patrimoni immensi accumulati in tempi storici durante lo svolgimento di una funzione pubblica, che vengono amministrate per cooptazione.
quella è la loro funzione economica

per poterlo fare, non devono distribuire utili ma distribuire contributi di utilità sociale.
ma quello che per le altre fondazioni è "il fine", per quelle bancarie non è altro che un "mezzo" per legittimare la situazione di potere.

nessun reato, solo la costituzione di potentati

Il confine è piuttosto labile e molto dipende dalle inclinazioni di chi racconta i fatti. Per certo chi vuol aggirare una norma può farlo come e meglio crede ma non per questo si può impostare il ragionamento in maniera assolutistica come hai fatto sopra perché se così fosse saremmo tutti colpevoli di non aver denunciato comportamenti illeciti conosciuti.
Invece, proprio per la difficoltà di riconoscere il buono dal non buono finisce per essere tutto non buono. Non è così!
Lungi da me voler difendere le fondazioni bancarie ma, mi chiedo, cosa in concreto saprei fare io? Dove potrei in concreto intervenire, in modo che le situazioni dove c'è dubbio o poca evidenza divenissero trasparenti ed evidenti?
Ad ogni buon conto il tuo collega avv. Nicola Ferrante scrive:

Costituire una Fondazione
| |
I principali adempimenti per costituire e creare una fondazione sono:
- redarre l'atto di fondazione, cioè l'atto costitutivo e lo statuto, secondo le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione inerente.
- rivolgersi ad un notaio, perchè l'atto di fondazione assuma la veste di atto pubblico notarile, indispensabile per fondare una fondazione.
- chiedere il riconoscimento della fondazione presso la prefettura di competenza, per fondazioni che operano a livello nazionale, o presso la regione, per le fondazioni che operano a livello regionale.
La fondazione può essere definita come una organizzazione costituita per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, ad uno scopo di pubblica utilità. Attraverso tale ente i privati perseguono fini di interesse comune.
Quindi, se nell'associazione prevale l'elemento personale, cioè il vincolo tra un gruppo di persone che con le loro decisioni gestiscono l'ente e mirano al conseguimento di uno scopo, nelle fondazioni l'elemento centrale è il patrimonio, messo a disposizione dal fondatore, destinato e vincolato al conseguimento di uno scopo preciso.
Esistono due tipologie di fondazioni: quelle operative, che gestiscono in proprio una attività, come casa di cura, biblioteche, scuole, e le fondazioni di erogazione, che raggiungono il loro scopo limitandosi ad erogare sussidi e contributi ad enti o soggetti terzi.
A differenza delle associazioni, in cui l'atto costitutivo è un contratto tra più persone, l'atto costitutivo delle fondazioni è un' atto unilaterale che può essere fatto anche da una sola persona o persona giuridica. L'atto dovrà avere specifici requisiti richiesti dalla legge (in merito leggi l'articolo sull'atto di fondazione).

Per costituire una fondazione, è necessario chiedere il riconoscimento all'autorità competente. Il riconoscimento ha efficacia costitutiva dell'ente e la sua principale conseguenza è l'acquisto della personalità giuridica (in merito leggi l'articolo sul riconoscimento della fondazione)

Nelle fondazioni, il fondatore, ovvero chi ha destinato i suoi beni ad uno specifico scopo, non concorrerà alla gestione dell'ente, che sarà invece gestito dagli amministratori, che avranno il compito di applicare ed eseguire l'atto di fondazione (anche se il fondatore può comunque riservarsi il diritto di partecipare alla gestione e all'amministrazione dell'ente).
Possono essere fondatori persone fisiche, persone giuridiche (società e imprese), enti collettivi ed enti pubblici.
Nello statuto deve esser specificato lo scopo della fondazione, mentre non è necessaria l'indicazione specifica delle attività poste in essere per raggiungere questo scopo.
Generalmente, gli amministratori possono scegliere liberamente il tipo di attività d a esercitare. comprese attività di natura economica e imprenditoriale. Comunque tali attività devono essere sempre finalizzate al perseguimento dello scopo. (in merito leggi l'articolo sugli amministratori della fondazione). In ogni caso, il fondatore può comunque delimitare l'attività della fondazione.
Per costituire una fondazione, il patrimonio dovrà essere adeguato al perseguimento dello scopo. Per tale motivo sono particolarmente diffuse le fondazioni costituite da imprese, società, o gruppi di persone, che dispongono di un certo capitale da conferire.
 
G5 ha scritto:
belpietro ha scritto:
G5 ha scritto:
Gli statuti sono vincolanti. Se avete notizie certe di reato
"reato" è la violazione di una norma posta.
basta porre la norma come serve a chi la pone, e il reato cucù non c'è più.

le fondazioni bancarie sono nate per convertire al privato le "casse di risparmio"; con un meccanismo che è esattamente l'inverso di quello naturale per la nascita delle Fondazioni vere e proprie
ovvero: prima c'è un patrimonio e poi gli si cerca uno scopo, invece del contrario.

sono e restano un modo per cristallizzare situazioni di potere, con patrimoni immensi accumulati in tempi storici durante lo svolgimento di una funzione pubblica, che vengono amministrate per cooptazione.
quella è la loro funzione economica

per poterlo fare, non devono distribuire utili ma distribuire contributi di utilità sociale.
ma quello che per le altre fondazioni è "il fine", per quelle bancarie non è altro che un "mezzo" per legittimare la situazione di potere.

nessun reato, solo la costituzione di potentati

Il confine è piuttosto labile e molto dipende dalle inclinazioni di chi racconta i fatti. Per certo chi vuol aggirare una norma può farlo come e meglio crede ma non per questo si può impostare il ragionamento in maniera assolutistica come hai fatto sopra perché se così fosse saremmo tutti colpevoli di non aver denunciato comportamenti illeciti conosciuti.
Invece, proprio per la difficoltà di riconoscere il buono dal non buono finisce per essere tutto non buono. Non è così!
Lungi da me voler difendere le fondazioni bancarie ma, mi chiedo, cosa in concreto saprei fare io? Dove potrei in concreto intervenire, in modo che le situazioni dove c'è dubbio o poca evidenza divenissero trasparenti ed evidenti?
Ad ogni buon conto il tuo collega avv. Nicola Ferrante scrive:

Costituire una Fondazione
| |
I principali adempimenti per costituire e creare una fondazione sono:
- redarre l'atto di fondazione, cioè l'atto costitutivo e lo statuto, secondo le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione inerente.
- rivolgersi ad un notaio, perchè l'atto di fondazione assuma la veste di atto pubblico notarile, indispensabile per fondare una fondazione.
- chiedere il riconoscimento della fondazione presso la prefettura di competenza, per fondazioni che operano a livello nazionale, o presso la regione, per le fondazioni che operano a livello regionale.
La fondazione può essere definita come una organizzazione costituita per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, ad uno scopo di pubblica utilità. Attraverso tale ente i privati perseguono fini di interesse comune.
Quindi, se nell'associazione prevale l'elemento personale, cioè il vincolo tra un gruppo di persone che con le loro decisioni gestiscono l'ente e mirano al conseguimento di uno scopo, nelle fondazioni l'elemento centrale è il patrimonio, messo a disposizione dal fondatore, destinato e vincolato al conseguimento di uno scopo preciso.
Esistono due tipologie di fondazioni: quelle operative, che gestiscono in proprio una attività, come casa di cura, biblioteche, scuole, e le fondazioni di erogazione, che raggiungono il loro scopo limitandosi ad erogare sussidi e contributi ad enti o soggetti terzi.
A differenza delle associazioni, in cui l'atto costitutivo è un contratto tra più persone, l'atto costitutivo delle fondazioni è un' atto unilaterale che può essere fatto anche da una sola persona o persona giuridica. L'atto dovrà avere specifici requisiti richiesti dalla legge (in merito leggi l'articolo sull'atto di fondazione).

Per costituire una fondazione, è necessario chiedere il riconoscimento all'autorità competente. Il riconoscimento ha efficacia costitutiva dell'ente e la sua principale conseguenza è l'acquisto della personalità giuridica (in merito leggi l'articolo sul riconoscimento della fondazione)

Nelle fondazioni, il fondatore, ovvero chi ha destinato i suoi beni ad uno specifico scopo, non concorrerà alla gestione dell'ente, che sarà invece gestito dagli amministratori, che avranno il compito di applicare ed eseguire l'atto di fondazione (anche se il fondatore può comunque riservarsi il diritto di partecipare alla gestione e all'amministrazione dell'ente).
Possono essere fondatori persone fisiche, persone giuridiche (società e imprese), enti collettivi ed enti pubblici.
Nello statuto deve esser specificato lo scopo della fondazione, mentre non è necessaria l'indicazione specifica delle attività poste in essere per raggiungere questo scopo.
Generalmente, gli amministratori possono scegliere liberamente il tipo di attività d a esercitare. comprese attività di natura economica e imprenditoriale. Comunque tali attività devono essere sempre finalizzate al perseguimento dello scopo. (in merito leggi l'articolo sugli amministratori della fondazione). In ogni caso, il fondatore può comunque delimitare l'attività della fondazione.
Per costituire una fondazione, il patrimonio dovrà essere adeguato al perseguimento dello scopo. Per tale motivo sono particolarmente diffuse le fondazioni costituite da imprese, società, o gruppi di persone, che dispongono di un certo capitale da conferire.
L'Avv. Ferrante si è, in buona sostanza, limitato a fare l'esegesi del codice civile.
Le fondazioni bancarie non sono affatto fuorilegge: e ci mancherebbe, visto che hanno pagato fior di quattrini ai migliori professionisti italiani per trovare la strada meno impervia per trasformare le Casse di Risparmio in qualcosa di diverso (e non collocabile sul mercato).
Tuttavia è stato scelto un istituto che, per quanto legittimo appare quanto meno discutibile proprio perché la fondazione (intesa come patrimonio destinato al soddisfacimento di un fine) nasce intorno ad uno scopo ben definito e preesistente rispetto alla formazione del patrimonio stesso.
Per le banche, invece, si è operato al contrario (come ha ben spiegato Belpi).
C'erano dei patrimoni da "salvaguardare" dal mercato e li si è dirottati nelle fondazioni. La scelta può essere più o meno discutibile (per me lo è).
Quello che non dovremo mai dimenticare è che le fondazioni bancarie beneficiano dei profitti incamerati dalle banche e li destinano agli scopi statutari.
Ma non mi si dica che gli immobili di proprietà delle Fondazioni bancarie non sono in fondo destinati quanto meno alla gestione di operazioni mercantili ed imprenditoriali e cioè alla gestione delle banche controllate. Il patrimonio, pur destinato ad uno scopo, viene alimentato da profitti che vengono utilizzati per acquisire immobili ed altri beni di ingente valore.
Sottrarli a tassazione mi sembra una bestialità o meglio una forma di manomorta autorizzata.
 
Io mi occupo di valorizzazione culturale, e ho appreso che la maggior parte dei soldi che girano nel mondo della cultura, restauro, iniziative culturali, ricerche archeologiche non d'emergenza, mostre ecc..., vengono da fondazioni bancarie, quali la Montepaschi, che sponsorizza la maggior parte degli scavi archeologici operati dall'Università di Siena (forse la più attva sul campo), la Fondazione Santo Stefano, che opera nel Veneziano, la Fondazione Cassamarca, che finanzia gran parte degli scavi dell'Università di Padova, e se ne potrebbero elencare molte altre. Certo, hanno anche loro, com'è giustisimo e sacrosanto, il loro ritorno d'immagine, però se in Italia possiamo conservare un patrimonio artistico e culturale di un certo spessore, gran parte del merito va anche a queste fondazioni bancarie, le quali molto spesso si sostituiscono letteralmente allo stato nella tutela e valorizzazione dei nostri tesori del passato. E' giustissimo che l'Italia riconosca ciò, almeno con l'esenzione dall'IMU.
 
G5 ha scritto:
Per certo chi vuol aggirare una norma può farlo come e meglio crede ma non per questo si può impostare il ragionamento in maniera assolutistica come hai fatto sopra perché se così fosse saremmo tutti colpevoli di non aver denunciato comportamenti illeciti conosciuti.
a parte che come si costituisce una Fondazione lo so da me, grazie (già fatto, personalmente, tra l'altro), io non ho mai nemmeno accennato a "reati" e nemmeno a comportamenti in alcun modo meno che leciti.

ho semplicemente descritto la particolare natura delle Fondazioni bancarie, che sono la risposta ad una esigenza specifica e particolare rispetto alla generalità delle esigenze cui rispondono le Fondazioni in generale.
il che non dipende da come si raccontano i fatti, ma solo dai fatti da raccontare

le F.B. nascono per esigenze particolari e in forza di leggi speciali, a partire dalla Amato-Carli.
tu insisti con la liceità, che non metto minimamente in discussione, ma non neghi che l'esigenza prima della fondazioni bancarie sia quella che ho descritto io (descritto, non giudicato)

ribadisco: le Fondazioni nascono per perseguire un FINE (la ricerca sul cancro, la tutela di una memoria storica, eccetera), per il quale fine i costituisce un patrimonio che è il MEZZO con il quale si vuole perseguire il fine.
prima c'è lo scopo, poi si trova il patrimonio e lo si "personalizza" con lo strumento della Fondazione.
la valutazione pubblica per la concessione della personalità riguarda la "meritevolezza" del fine e la idoneità dei mezzi (regole della Fondazione)

le fondazioni bancarie nascono nel modo opposto: prima c'è un patrimonio (le quote ex-pubbliche delle vecchie Casse di Risparmio e degli istituti bancari di quella natura), e poi si cerca il modo di privatizzarlo senza privatizzarlo troppo.
non perché fosse impossibile vendere e basta, ma allo scopo di proseguire il controllo "para-politico" di quegli Enti.

la Fondazione Cariplo, che è nelle prime dieci al mondo per patrimonio e uno dei principali azionisti di BancaIntesa, è tuttora (dal 97 ... ) presieduta da Guzzetti, già presidente DC della Lombardia e poi parlamentare.
tu vuoi dire che questo non è lo strumento della prosecuzione di un controllo sui centri di potere?
ho detto una fesseria?
 
EdoMC ha scritto:
Io mi occupo di valorizzazione culturale, e ho appreso che la maggior parte dei soldi che girano nel mondo della cultura, restauro, iniziative culturali, ricerche archeologiche non d'emergenza, mostre ecc..., vengono da fondazioni bancarie, quali la Montepaschi, che sponsorizza la maggior parte degli scavi archeologici operati dall'Università di Siena (forse la più attva sul campo), la Fondazione Santo Stefano, che opera nel Veneziano, la Fondazione Cassamarca, che finanzia gran parte degli scavi dell'Università di Padova, e se ne potrebbero elencare molte altre. Certo, hanno anche loro, com'è giustisimo e sacrosanto, il loro ritorno d'immagine, però se in Italia possiamo conservare un patrimonio artistico e culturale di un certo spessore, gran parte del merito va anche a queste fondazioni bancarie, le quali molto spesso si sostituiscono letteralmente allo stato nella tutela e valorizzazione dei nostri tesori del passato. E' giustissimo che l'Italia riconosca ciò, almeno con l'esenzione dall'IMU.
Quoto.
Le fondazioni bancarie hanno un impatto sociale elevatissimo, in larga parte dovuto a carenze da parte dello stato.
Se da oggi al domani sparissero, sarebbe una catastrofe in moltissimi campi.
 

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