belpietro ha scritto:
G5 ha scritto:
Gli statuti sono vincolanti. Se avete notizie certe di reato
"reato" è la violazione di una norma posta.
basta porre la norma come serve a chi la pone, e il reato cucù non c'è più.
le fondazioni bancarie sono nate per convertire al privato le "casse di risparmio"; con un meccanismo che è esattamente l'inverso di quello naturale per la nascita delle Fondazioni vere e proprie
ovvero: prima c'è un patrimonio e poi gli si cerca uno scopo, invece del contrario.
sono e restano un modo per cristallizzare situazioni di potere, con patrimoni immensi accumulati in tempi storici durante lo svolgimento di una funzione pubblica, che vengono amministrate per cooptazione.
quella è la loro funzione economica
per poterlo fare, non devono distribuire utili ma distribuire contributi di utilità sociale.
ma quello che per le altre fondazioni è "il fine", per quelle bancarie non è altro che un "mezzo" per legittimare la situazione di potere.
nessun reato, solo la costituzione di potentati
Il confine è piuttosto labile e molto dipende dalle inclinazioni di chi racconta i fatti. Per certo chi vuol aggirare una norma può farlo come e meglio crede ma non per questo si può impostare il ragionamento in maniera assolutistica come hai fatto sopra perché se così fosse saremmo tutti colpevoli di non aver denunciato comportamenti illeciti conosciuti.
Invece, proprio per la difficoltà di riconoscere il buono dal non buono finisce per essere tutto non buono. Non è così!
Lungi da me voler difendere le fondazioni bancarie ma, mi chiedo, cosa in concreto saprei fare io? Dove potrei in concreto intervenire, in modo che le situazioni dove c'è dubbio o poca evidenza divenissero trasparenti ed evidenti?
Ad ogni buon conto il tuo collega avv. Nicola Ferrante scrive:
Costituire una Fondazione
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I principali adempimenti per costituire e creare una fondazione sono:
- redarre l'atto di fondazione, cioè l'atto costitutivo e lo statuto, secondo le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione inerente.
- rivolgersi ad un notaio, perchè l'atto di fondazione assuma la veste di atto pubblico notarile, indispensabile per fondare una fondazione.
- chiedere il riconoscimento della fondazione presso la prefettura di competenza, per fondazioni che operano a livello nazionale, o presso la regione, per le fondazioni che operano a livello regionale.
La fondazione può essere definita come una organizzazione costituita per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, ad uno scopo di pubblica utilità. Attraverso tale ente i privati perseguono fini di interesse comune.
Quindi, se nell'associazione prevale l'elemento personale, cioè il vincolo tra un gruppo di persone che con le loro decisioni gestiscono l'ente e mirano al conseguimento di uno scopo, nelle fondazioni l'elemento centrale è il patrimonio, messo a disposizione dal fondatore, destinato e vincolato al conseguimento di uno scopo preciso.
Esistono due tipologie di fondazioni: quelle operative, che gestiscono in proprio una attività, come casa di cura, biblioteche, scuole, e le fondazioni di erogazione, che raggiungono il loro scopo limitandosi ad erogare sussidi e contributi ad enti o soggetti terzi.
A differenza delle associazioni, in cui l'atto costitutivo è un contratto tra più persone, l'atto costitutivo delle fondazioni è un' atto unilaterale che può essere fatto anche da una sola persona o persona giuridica. L'atto dovrà avere specifici requisiti richiesti dalla legge (in merito leggi l'articolo sull'atto di fondazione).
Per costituire una fondazione, è necessario chiedere il riconoscimento all'autorità competente. Il riconoscimento ha efficacia costitutiva dell'ente e la sua principale conseguenza è l'acquisto della personalità giuridica (in merito leggi l'articolo sul riconoscimento della fondazione)
Nelle fondazioni, il fondatore, ovvero chi ha destinato i suoi beni ad uno specifico scopo, non concorrerà alla gestione dell'ente, che sarà invece gestito dagli amministratori, che avranno il compito di applicare ed eseguire l'atto di fondazione (anche se il fondatore può comunque riservarsi il diritto di partecipare alla gestione e all'amministrazione dell'ente).
Possono essere fondatori persone fisiche, persone giuridiche (società e imprese), enti collettivi ed enti pubblici.
Nello statuto deve esser specificato lo scopo della fondazione, mentre non è necessaria l'indicazione specifica delle attività poste in essere per raggiungere questo scopo.
Generalmente, gli amministratori possono scegliere liberamente il tipo di attività d a esercitare. comprese attività di natura economica e imprenditoriale. Comunque tali attività devono essere sempre finalizzate al perseguimento dello scopo. (in merito leggi l'articolo sugli amministratori della fondazione). In ogni caso, il fondatore può comunque delimitare l'attività della fondazione.
Per costituire una fondazione, il patrimonio dovrà essere adeguato al perseguimento dello scopo. Per tale motivo sono particolarmente diffuse le fondazioni costituite da imprese, società, o gruppi di persone, che dispongono di un certo capitale da conferire.