Salve amici,
di solito non propongo io un argomento, ma in questo caso è davvero importante.
L'altro ieri ho avuto il tempo di verificare una notizia che circola sul web da qualche mese e sembra una bufala, ma non lo è:
fino al 31 Maggio del 2016 è possibile andare nel proprio comune (di solito nella segreteria, in qualche caso all'anagrafe) e firmare per la
Proposta di legge di iniziativa popolare contenente ?Disposizioni per la
tutela dell?inviolabilità del domicilio e in materia di difesa legittima?.
.
Sono basito che una notizia simile non la si trovi sulla stampa (non intendo ovviamente quella specializzata come la testata che ci ospita, ma mi riferisco ai quotidiani e alle testate di informazione generica), ma circoli solo sui social network facendo credere che sia un messaggio farlocco!
Amici, domani andate subito a informarvi presso i comuni!!!
Riporto la proposta di legge a beneficio dei lettori:
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1.
(Modifiche all?articolo 614 del codice penale)
1. All?articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Al primo comma le parole ?da sei mesi a tre anni? sono sostituite
dalle seguenti ?da uno a sei anni?;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:?Ma si procede
d?ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto
perseguibile d?ufficio?:
c) Al quarto comma le parole ?da uno a cinque anni? sono sostituite
dalle seguenti ?da due a sette anni?;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
?Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi
precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno
subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al
primo comma?.
Articolo 2
(Modifiche all?articolo 55 del codice penale)
1. All?articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente
paragrafo: ?Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa
quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o
altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal
secondo e dal terzo comma dell?articolo 52?.
Lascio a voi ogni ulteriore commento e, spero, condivisione. C'è tempo solo fino al 31 Maggio!!!
di solito non propongo io un argomento, ma in questo caso è davvero importante.
L'altro ieri ho avuto il tempo di verificare una notizia che circola sul web da qualche mese e sembra una bufala, ma non lo è:
fino al 31 Maggio del 2016 è possibile andare nel proprio comune (di solito nella segreteria, in qualche caso all'anagrafe) e firmare per la
Proposta di legge di iniziativa popolare contenente ?Disposizioni per la
tutela dell?inviolabilità del domicilio e in materia di difesa legittima?.
.
Sono basito che una notizia simile non la si trovi sulla stampa (non intendo ovviamente quella specializzata come la testata che ci ospita, ma mi riferisco ai quotidiani e alle testate di informazione generica), ma circoli solo sui social network facendo credere che sia un messaggio farlocco!
Amici, domani andate subito a informarvi presso i comuni!!!
Riporto la proposta di legge a beneficio dei lettori:
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1.
(Modifiche all?articolo 614 del codice penale)
1. All?articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Al primo comma le parole ?da sei mesi a tre anni? sono sostituite
dalle seguenti ?da uno a sei anni?;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:?Ma si procede
d?ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto
perseguibile d?ufficio?:
c) Al quarto comma le parole ?da uno a cinque anni? sono sostituite
dalle seguenti ?da due a sette anni?;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
?Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi
precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno
subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al
primo comma?.
Articolo 2
(Modifiche all?articolo 55 del codice penale)
1. All?articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente
paragrafo: ?Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa
quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o
altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal
secondo e dal terzo comma dell?articolo 52?.
Lascio a voi ogni ulteriore commento e, spero, condivisione. C'è tempo solo fino al 31 Maggio!!!