L'installazione delle unitá esterne in Italia generalmente è considerata attivitá in edilizia libera. Ma poi alla fine ci si trova a rispettare una serie di normative e vincoli legati al decoro architettonico, ai regolamenti comunali e ai rapporti di vicinato. Se ad esempio l''edificio si trova in un'area con vincolo paesaggistico, è necessaria l' autorizzazione paesaggistica da parte della soprintendenza se l'unità esterna è visibile dallo spazio pubblico.
Poi, In base alle normative locali e ai regolamenti edilizi, potrebbe essere richiesta una SCIA (segnalazione certificata) insieme ad altre autorizzazioni comunali atte a tutelare il decoro architettonico, la sicurezza statica ed elettrica, le emissioni acustiche, per evitare sanzioni per abuso edilizio.
Occhio che Soprintendenze e Comuni hanno il potere di imporre la rimozione di unità che violano i regolamenti locali o paesaggistici.
Se poi si é in condominio la facciata è una parte comune (art. 1117 c.c.), l'installazione deve rispettare l'art. 1122 c.c. che obbliga ad informare preventivamente l'amministratore di condominio. Anche se l'unità è installata in uno spazio privato (es. balcone o finestra), deve comunque rispettare i vincoli del regolamento condominiale e non alterare l'estetica del fabbricato, rispettare le distanze, eventuali diritti di passaggio e i livelli di rumorositá imposti.
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