belpietro ha scritto:
io, lo smentisco.
perché, non basta?
lo smentisce anche la sentenza della Corte UE, che non parla di sanzioni.
basta leggerla, è pubblicata anche in italiano.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0380:IT:HTML
ti ringrazio per aver postato la sentenza, anche se non è di facile lettura, da quel che riporto di seguito, che ho estratto dal tuo link, mi par di capire però che la cosa sia stata rinviata ad un pronunciamento di una Corte (Costituzionale?), ho capito bene?
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39 Pur precisando, nella detta decisione, di limitare il proprio esame alla domanda di risarcimento danni della Centro Europa 7 e di non intendere pronunciarsi, al momento, sulla domanda di concessione delle frequenze, il Consiglio di Stato osserva che la mancata assegnazione delle frequenze alla Centro Europa 7 è stata determinata da fattori essenzialmente normativi.
40 Esso ricorda che l?art. 3, n. 2, della legge n. 249/1997 consentiva agli «occupanti di fatto» delle frequenze radio, legittimati ad operare in base alla precedente disciplina, di continuare a trasmettere fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero alla reiezione delle domande di nuove concessioni e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
41 Esso ricorda altresì che l?art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997 consentiva la prosecuzione di tali trasmissioni, rimettendo all?Autorità la fissazione di un termine ultimo, alla sola condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. In mancanza di una data stabilita dall?Autorità, la Corte costituzionale ha fissato al 31 dicembre 2003 il termine entro il quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via satellite o via cavo, liberando così, secondo il giudice del rinvio, le frequenze da assegnare alla Centro Europa 7.
42 Secondo il giudice del rinvio, tale termine non è stato però rispettato in seguito all?intervento del legislatore nazionale, dato che, da una parte, l?art. 1 del decreto legge n. 352/2003, convertito nella legge 24 febbraio 2004, n. 43, ha prorogato l?esercizio delle reti eccedenti fino allo svolgimento di un?indagine dell?Autorità sullo sviluppo delle reti televisive digitali e che, dall?altra, è intervenuta la legge n. 112/2004, in particolare, il suo art. 23, n. 5.
43 La legge n. 112/2004, con il meccanismo di autorizzazione generale, avrebbe prolungato la possibilità per le reti eccedenti di continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri fino all?attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale, di modo che tali reti non sono state obbligate a liberare le frequenze destinate a essere assegnate ai soggetti titolari di concessioni.
44 Tale legge ha quindi avuto l?effetto, secondo il giudice del rinvio, di non liberare le frequenze destinate a essere assegnate ai soggetti titolari di concessioni in tecnica analogica e di impedire ad operatori diversi da quelli che trasmettono di fatto su frequenze terrestri di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale.
45 Poiché la Centro Europa 7 ha contestato la compatibilità del decreto legge n. 352/2003 e della legge n. 112/2004 con il diritto comunitario, il Consiglio di Stato si interroga sulla conformità della normativa italiana, a partire dalla legge n. 249/1997, alle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi e sulla concorrenza, agli artt. 8 e 9, n. 1, della direttiva «quadro», agli artt. 5, 7 e 17 della direttiva «autorizzazioni», nonché al principio del pluralismo delle fonti d?informazione sancito dall?art. 10 della CEDU, in quanto principio generale di diritto comunitario.
46 Pertanto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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