Penso proprio di si'....
Se vale per l' alcol, perche' non dovrebbe valere anche per psicofarmaci & C....
??
Dipende da cosa c'è scritto nel contratto e soprattutto nelle condizioni di polizza
Ad esempio, nella mia ho le seguenti esclusioni dalla copertura (che danno alla Compagni facoltà di rivalsa)
Art. 1.4 - Esclusioni
L’assicurazione non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
- in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
- in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada;
c) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo;
e) che avvengono in aree aeroportuali, se il veicolo non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell’Autorità o Ente competente.
In tutti i casi sopra citati [
la Compagnia] può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
Nella parte concernente la rinuncia alla rivalsa, è specificamente stabilito:
Art. 8.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
[
La Compagnia]
rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.4 lettera b),
se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 8.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
[
La Compagnia] rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.4 lettera c), quando il sinistro avviene du rante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Pertanto, con questa polizza, se (sgrat sgrat) falcio mamma con carrozzina gemellare mentre guido con un tasso da coma etilico, non rischio la rivalsa
(*), mentre se striscio leggermente un'auto in parcheggio avendo appena fumato una canna (non fumo manco sigarette) mi becco la rivalsa.
(*) Ovviamente il buon Rovigolaw chioserà che la Compagnia, dato il tasso alcolemico da almeno 3 o 4 g/L (ho parlato di coma etilico) potrebbe eccepirmi il dolo eventuale, anche se le condizioni generali parlano solo di "dolo" tra le condizioni di non copertura. Mai guidato in tali condizioni e nemmeno mai arrivatoci, per essere chiari.