COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA
1797
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/cispadana1.htm
Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino
Il popolo Cispadano in faccia a Dio proclama la seguente dichiarazione dei diritti, e doveri dell'uomo e del cittadino.
I - I diritti dell'uomo, che vive in società, sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.
II - La libertà consiste in potere fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda.
Ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito.
Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi, pensieri, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.
III - L'uguaglianza consiste in questo, che la legge è la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.
Essa non ammette veruna distinzione di nascita, né alcun potere ereditario.
IV - La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.
V - La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria industria.
Ognuno può impegnare il tempo, e l'opera sua; ma niuno può vendersi né essere venduto. La persona è una proprietà inalienabile.
VI - La sovranità risiede essenzialmente nella universalità dei cittadini.
Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.
Senza delegazione legittima non si può esercitare alcuna funzione pubblica.
Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere immediatamente o, mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de' suoi rappresentanti, e de' pubblici funzionari. Le pubbliche funzioni non possono passare in proprietà di quelli, che le esercitano.
Niuno può portar segni distintivi, che ricordino funzioni antecedentemente esercitate, o servigi prestati.
I funzionari pubblici non hanno altra superiorità che quella che è relativa all'esercizio delle loro funzioni.
VII - La legge è la volontà generale espressa dal maggior numero o de' cittadini, o de' loro rappresentanti.
Nessuna legge può essere giusta, quando sia in opposizione ai diritti dell'uomo vivente in società.
Nessuna legge civile, o criminale può avere un effetto retroattivo.
La legge non deve imporre se non pene strettamente necessarie, e proporzionate, quanto più si possa, al delitto.
VIII - Niuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme dalla legge prescritte.
Qualunque trattamento, che aggravi la pena determinata dalla legge, è un delitto.
Qualunque rigore non necessario per assicurarsi di un delinquente, o indiziato deve essere severamente represso dalla legge.
Quelli, che sollecitano, spediscono, firmano, fanno eseguire atti arbitrari, o arbitrariamente li eseguiscono, sono colpevoli, e debbono essere puniti.
IX - Niuno può essere giudicato se non a norma della legge dopo essere stato ascoltato, o legittimamente citato.
X - Ogni contribuzione è stabilita, a norma de' pubblici bisogni ed interessi. Ogni contribuzione diretta viene ripartita fra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.
XI - La garanzia sociale non può esistere se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i limiti de' medesimi non sono circoscritti, e se non è assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici.
XII - La conservazione delle società richiede, che tutti gl'individui della medesima conoscano siccome i propri diritti, così pure i propri doveri, e li adempiano.
XIII - Tutti i doveri dell'uomo, e del cittadino derivano da questi due principi - "Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi.- Fate costantemente agli altri quel bene, che vorreste ricevere".
XIV - Ognuno ha l'obbligo colla società di difenderla, di servirla, di ubbidire alle leggi e di rispettare coloro, che ne sono gli organi.
COSTITUZIONE
Titolo primo
Repubblica Cispadana
Art. 1 - La repubblica cispadana è una, e indivisibile.
Art. 2 - L'universalità de' cittadini cispadani è il sovrano.
Art. 3 - Libertà e uguaglianza sono le basi della repubblica. Nella virtù, e nella unione de' cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo.
Art. 4 - La repubblica cispadana conserva la religione della Chiesa cattolica, apostolica, romana.
Non permette verun altro esercizio di pubblico culto. Solo agli Ebrei permette la continuazione del libero, e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo territorio. Non vuole però, che alcun cittadino, o abitante nel suo territorio, quando viva ubbidiente alla legge, sia inquietato per opinione religiosa.
Art. 5 - Accorda una speciale protezione a' manifattori, negozianti, letterati, e artisti d'ogni nazione che venissero a stabilirsi nel suo seno.
Art. 6 - Garantisce tutte le proprietà, o la giusta indennizzazione di quelle, delle quali una pubblica necessità legittimamente provata esigesse il sacrificio.
Art. 7 - Conserva, e tramanda a' posteri un sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui deve la ricuperata sua libertà.
Cerca di esserne protetta, e la propone a sé medesima per esempio.
... continua ...
1797
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/cispadana1.htm
Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino
Il popolo Cispadano in faccia a Dio proclama la seguente dichiarazione dei diritti, e doveri dell'uomo e del cittadino.
I - I diritti dell'uomo, che vive in società, sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.
II - La libertà consiste in potere fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda.
Ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito.
Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi, pensieri, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.
III - L'uguaglianza consiste in questo, che la legge è la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.
Essa non ammette veruna distinzione di nascita, né alcun potere ereditario.
IV - La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.
V - La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria industria.
Ognuno può impegnare il tempo, e l'opera sua; ma niuno può vendersi né essere venduto. La persona è una proprietà inalienabile.
VI - La sovranità risiede essenzialmente nella universalità dei cittadini.
Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.
Senza delegazione legittima non si può esercitare alcuna funzione pubblica.
Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere immediatamente o, mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de' suoi rappresentanti, e de' pubblici funzionari. Le pubbliche funzioni non possono passare in proprietà di quelli, che le esercitano.
Niuno può portar segni distintivi, che ricordino funzioni antecedentemente esercitate, o servigi prestati.
I funzionari pubblici non hanno altra superiorità che quella che è relativa all'esercizio delle loro funzioni.
VII - La legge è la volontà generale espressa dal maggior numero o de' cittadini, o de' loro rappresentanti.
Nessuna legge può essere giusta, quando sia in opposizione ai diritti dell'uomo vivente in società.
Nessuna legge civile, o criminale può avere un effetto retroattivo.
La legge non deve imporre se non pene strettamente necessarie, e proporzionate, quanto più si possa, al delitto.
VIII - Niuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme dalla legge prescritte.
Qualunque trattamento, che aggravi la pena determinata dalla legge, è un delitto.
Qualunque rigore non necessario per assicurarsi di un delinquente, o indiziato deve essere severamente represso dalla legge.
Quelli, che sollecitano, spediscono, firmano, fanno eseguire atti arbitrari, o arbitrariamente li eseguiscono, sono colpevoli, e debbono essere puniti.
IX - Niuno può essere giudicato se non a norma della legge dopo essere stato ascoltato, o legittimamente citato.
X - Ogni contribuzione è stabilita, a norma de' pubblici bisogni ed interessi. Ogni contribuzione diretta viene ripartita fra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.
XI - La garanzia sociale non può esistere se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i limiti de' medesimi non sono circoscritti, e se non è assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici.
XII - La conservazione delle società richiede, che tutti gl'individui della medesima conoscano siccome i propri diritti, così pure i propri doveri, e li adempiano.
XIII - Tutti i doveri dell'uomo, e del cittadino derivano da questi due principi - "Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi.- Fate costantemente agli altri quel bene, che vorreste ricevere".
XIV - Ognuno ha l'obbligo colla società di difenderla, di servirla, di ubbidire alle leggi e di rispettare coloro, che ne sono gli organi.
COSTITUZIONE
Titolo primo
Repubblica Cispadana
Art. 1 - La repubblica cispadana è una, e indivisibile.
Art. 2 - L'universalità de' cittadini cispadani è il sovrano.
Art. 3 - Libertà e uguaglianza sono le basi della repubblica. Nella virtù, e nella unione de' cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo.
Art. 4 - La repubblica cispadana conserva la religione della Chiesa cattolica, apostolica, romana.
Non permette verun altro esercizio di pubblico culto. Solo agli Ebrei permette la continuazione del libero, e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo territorio. Non vuole però, che alcun cittadino, o abitante nel suo territorio, quando viva ubbidiente alla legge, sia inquietato per opinione religiosa.
Art. 5 - Accorda una speciale protezione a' manifattori, negozianti, letterati, e artisti d'ogni nazione che venissero a stabilirsi nel suo seno.
Art. 6 - Garantisce tutte le proprietà, o la giusta indennizzazione di quelle, delle quali una pubblica necessità legittimamente provata esigesse il sacrificio.
Art. 7 - Conserva, e tramanda a' posteri un sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui deve la ricuperata sua libertà.
Cerca di esserne protetta, e la propone a sé medesima per esempio.
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