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Vita breve in un periodo turbolento.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA

1797

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/cispadana1.htm

Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino

Il popolo Cispadano in faccia a Dio proclama la seguente dichiarazione dei diritti, e doveri dell'uomo e del cittadino.

I - I diritti dell'uomo, che vive in società, sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

II - La libertà consiste in potere fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda.

Ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito.

Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi, pensieri, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.

III - L'uguaglianza consiste in questo, che la legge è la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.

Essa non ammette veruna distinzione di nascita, né alcun potere ereditario.

IV - La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

V - La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria industria.

Ognuno può impegnare il tempo, e l'opera sua; ma niuno può vendersi né essere venduto. La persona è una proprietà inalienabile.

VI - La sovranità risiede essenzialmente nella universalità dei cittadini.

Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Senza delegazione legittima non si può esercitare alcuna funzione pubblica.

Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere immediatamente o, mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de' suoi rappresentanti, e de' pubblici funzionari. Le pubbliche funzioni non possono passare in proprietà di quelli, che le esercitano.

Niuno può portar segni distintivi, che ricordino funzioni antecedentemente esercitate, o servigi prestati.

I funzionari pubblici non hanno altra superiorità che quella che è relativa all'esercizio delle loro funzioni.

VII - La legge è la volontà generale espressa dal maggior numero o de' cittadini, o de' loro rappresentanti.

Nessuna legge può essere giusta, quando sia in opposizione ai diritti dell'uomo vivente in società.

Nessuna legge civile, o criminale può avere un effetto retroattivo.

La legge non deve imporre se non pene strettamente necessarie, e proporzionate, quanto più si possa, al delitto.

VIII - Niuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme dalla legge prescritte.

Qualunque trattamento, che aggravi la pena determinata dalla legge, è un delitto.

Qualunque rigore non necessario per assicurarsi di un delinquente, o indiziato deve essere severamente represso dalla legge.

Quelli, che sollecitano, spediscono, firmano, fanno eseguire atti arbitrari, o arbitrariamente li eseguiscono, sono colpevoli, e debbono essere puniti.

IX - Niuno può essere giudicato se non a norma della legge dopo essere stato ascoltato, o legittimamente citato.

X - Ogni contribuzione è stabilita, a norma de' pubblici bisogni ed interessi. Ogni contribuzione diretta viene ripartita fra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

XI - La garanzia sociale non può esistere se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i limiti de' medesimi non sono circoscritti, e se non è assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici.

XII - La conservazione delle società richiede, che tutti gl'individui della medesima conoscano siccome i propri diritti, così pure i propri doveri, e li adempiano.

XIII - Tutti i doveri dell'uomo, e del cittadino derivano da questi due principi - "Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi.- Fate costantemente agli altri quel bene, che vorreste ricevere".

XIV - Ognuno ha l'obbligo colla società di difenderla, di servirla, di ubbidire alle leggi e di rispettare coloro, che ne sono gli organi.

COSTITUZIONE

Titolo primo

Repubblica Cispadana


Art. 1 - La repubblica cispadana è una, e indivisibile.

Art. 2 - L'universalità de' cittadini cispadani è il sovrano.

Art. 3 - Libertà e uguaglianza sono le basi della repubblica. Nella virtù, e nella unione de' cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo.

Art. 4 - La repubblica cispadana conserva la religione della Chiesa cattolica, apostolica, romana.

Non permette verun altro esercizio di pubblico culto. Solo agli Ebrei permette la continuazione del libero, e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo territorio. Non vuole però, che alcun cittadino, o abitante nel suo territorio, quando viva ubbidiente alla legge, sia inquietato per opinione religiosa.

Art. 5 - Accorda una speciale protezione a' manifattori, negozianti, letterati, e artisti d'ogni nazione che venissero a stabilirsi nel suo seno.

Art. 6 - Garantisce tutte le proprietà, o la giusta indennizzazione di quelle, delle quali una pubblica necessità legittimamente provata esigesse il sacrificio.

Art. 7 - Conserva, e tramanda a' posteri un sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui deve la ricuperata sua libertà.

Cerca di esserne protetta, e la propone a sé medesima per esempio.

... continua ...
 
La Costituzione della Repubblica TransPadana.

... :D :lol: :D

Si unirà in seguito con la CisPadana dando origine alla CisPadana/CisAlpina.
 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(26 gennaio 1802)

Titolo I

Della repubblica italiana

Art. 1 ? La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato.

Art. 2 ? La sovranità risiede nell?universalità dei cittadini.

Art. 3 ? Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni.

Titolo II

Del diritto di cittadinanza

Art. 4 ? Ogni figlio di cittadino, purché dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

Art. 5 ? Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero, che possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d?industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

Art. 6 ? Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un?abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorché meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica.

Art. 7 ? Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.

Art. 8 ? La legge determina il limite dell?età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende, o si perde l?esercizio de? diritti di cittadino.

Art. 9 ? Regola pure la formazione del registro civico: i soli cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali.

Titolo III

De? collegi

Art. 10 ? Tre collegi elettorali, cioè il collegio de? possidenti, quello de? dotti, e quello de? commercianti, sono l?organo primitivo della sovranità nazionale.

Art. 11 ? Sull?invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di Stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione, e di cassazione, ed i commissarii della contabilità. Le loro sessioni non durano più di quindici giorni.

Art. 12 ? Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

Art. 13 ? La seduta d?ogni collegio non è legittima senza l?intervento di più d?un terzo de? suoi membri.

Art. 14 ? Ad ogni sessione ordinaria de? collegi il governo presenta a ciascuno di essi la lista de? posti vacanti, e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

Art. 15 ? Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111, 114.

Art. 16 ? Pronunziano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale, che loro viene proposta dalla consulta di Stato.

Art. 17 ? Il membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni e sono eletti a vita.

Art. 18 ? Si cessa d?esser membri de? collegi :
1. per fallimento doloso legalmente provato:
2. per un?assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa:
3. per servigio accettato presso d?una potenza straniera senza permissione del proprio governo:
4. per mancanza dalla repubblica continuata sei mesi dopo il legale richiamo:
5. finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.

Art. 19 ? Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.

Titolo IV

Del collegio de? possidenti

Art. 20 ? Il collegio de? possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarii della repubblica, che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di seimila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.

Art. 21 ? Ogni dipartimento ha il diritto di avere nel collegio de? proprietarii per lo meno tanti membri, quanti in ragione di uno per ogni trentamila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.

Art. 22 ? Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall?art. 20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de? maggiori possidenti dello stesso dipartimento.

Art. 23 ? In ogni sessione il collegio completa se medesimo sugli stati di possidenza fondiaria, che ha diritto di chiedere al governo.

Art. 24 ? Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.

Art. 25 ? Forma a maggiorità comparativa dei voti una lista tripla per l?elezione de? funzionari pubblici indicati all?art. 11, e la presenta alla censura.

Titolo V

Del collegio de? dotti

Art. 26 ? Il collegio de? dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini più celebri in ogni genere di scienze, o di arti liberali, e meccaniche, ed anche fra più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.

Art. 27 ? In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla de? cittadini forniti de? suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i posti in esso vacanti.

Art. 28 ? Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.

Art. 29 ? Forma a maggiorità comparativa de? voti una lista dupla per l?elezione de? funzionarii pubblici indicati all?articolo 11, e la presenta alla censura.

Titolo vi

Del collegio de? commercianti

Art. 30 ? Il collegio de? commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati, ed i fabbricanti più distinti per l?importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia.

Art. 31 ? In ogni sessione il collegio si completa coll?appoggio de? lumi che ha diritto di domandare al governo.

Art. 32 ? Sono comuni a questo collegio gli articoli 28, 29.

Titolo VII

Della censura

Art. 33 ? La censura e una commissione di 21 membri nominati da? collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24, 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

Art. 34 ? Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo la sessione de? tre collegi.

Art. 35 ? Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l?intervento almeno di 17 de? suoi membri.

Art. 36 ? Sulle liste de? tre collegi elegge agli impieghi costituzionali indicati all?art. 11 alla pluralità assoluta de? voti.

Art. 37 ? Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta.

Art. 38 ? Elegge ai posti vacanti nel collegio de? dotti, come all?art. 27.

Art. 39 ? Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni.

Art. 40 ? Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111, 114.

Art. 41 ? La censura si rinnova ogni sessione anco straordinaria de? collegi elettorali.

Art. 42 ? Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro sessione.

... continua ...

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/repubblica1802.htm
 
http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/italia.shtml

Italia

Costituzione della Repubblica di Bologna (1796) [italiano]
Costituzione della Municipalità di Ancona (1797) [italiano]
Organizzazione del Governo Provvisorio di Brescia (1797) [italiano]
Costituzione del popolo Ligure (1797) [italiano]
Costituzione della Repubblica Cispadana (1797) [italiano]
Prima Costituzione della Repubblica Cisalpina (1797) [italiano]
Seconda Costituzione della Repubblica Cisalpina (1798) [italiano]
Costituzione della Repubblica Romana (1798) [italiano]
Costituzione provvisoria della Repubblica di Lucca (1799) [italiano]
Costituzione della Repubblica Napoletana (1799) [italiano]
Ordine del Generale Championnet Istitutivo di una Rappresentanza Nazionale della Repubblica Napoletana (1799) [italiano]
Costituzione della Repubblica di Lucca (1801) [italiano]
Costituzione della Repubblica Italiana (1802) [italiano]
Costituzione della Repubblica Ligure (1802) [italiano]
Costituzione della Repubblica Settinsulare (1803) [italiano]
Statuto Costituzionale dello Stato di Lucca (1805) [italiano]
Statuti Costituzionali del Regno d'Italia (1805 al 1810) [italiano]
Statuto Costituzionale Regno di Napoli e Sicilia (1808) [italiano]
Costituzione di Sicilia (1812) [italiano]
Costituzione della Provincia del Tirolo (1814) [italiano]
Proclama per la Formazione del Governo Provvisorio dello Stato Genovese (1814) [italiano]
Costituzione del Regno Lombardo-Veneto del 24 aprile 1815 [italiano] [francese]
Costituzione del Regno di Napoli 18/05/1815 [italiano]
Moto proprio di Pio VII del 6 luglio 1816 [italiano]
Costituzione delle Isole Jonie (1818) [italiano]
Adozione della Costituzione Spagnola nel Regno delle Due Sicilie (1820) [italiano]
Costituzione del Regno delle Due Sicilie (1821) [italiano]
Adozione della Costituzione Spagnola nel Regno di Sardegna (1821) [italiano]
Costituzione delle Province Unite Italiane (1831) [italiano]
Costituzione del Regno delle Due Sicilie (1848) [italiano]
Statuto Fondamentale del Regno di Sicilia (1848) [italiano]
Statuto Fondamentale del Governo Temporale degli Stati della Chiesa (1848) [italiano]
Basi dello Statuto fondamentale degli Stati del Re di Sardegna (1848) [italiano]
Statuto Albertino (1848) [italiano]
Statuto del Granducato di Toscana (1848) [italiano]
Basi di una Costituzione per il Ducato di Parma (1848) [italiano]
Assemblea Costituente Romana (1849) [italiano]
Atto Costituzionale di Gaeta per la Sicilia (1849) [italiano]
Costituzione della Repubblica Romana (1849) [italiano]
Carta del Carnaro (1920) [italiano]
Costituzione della Repubblica Sociale Italiana (1943) [italiano]

http://www.dircost.unito.it/cs/indice_paesi.shtml
 
LEGGE FONDAMENTALE DEL HIGI&#256;Z

(31 agosto 1926)

SEZIONE I

IL REGNO. LA FORMA DELLO STATO. LA CAPITALE. LA LINGUA UFFICIALE

Art. 1 ? Il Regno higi&#257;zeno (al-mamlakah al-hi&#291;&#257;ziyyah), nei suoi confini noti, ha le sue parti collegate fra loro e non è suscettibile di divisione (ta&#291;zi?ah) né di separazione (infis&#257;l) in alcun modo.

Art. 2 ? Lo Stato arabo higi&#257;zeno (ad-dawlah al-?arabiyyah al-higaziyyah) è uno Stato monarchico, costituzionale, musulmano, indipendente nei suoi affari interni ed esteri.

Art. 3 ? La Mecca onoranda è la capitale (?&#257;simah) dello Stato higi&#257;zeno.

Art. 4 ? La lingua araba è la lingua ufficialo dello Stato.

SEZIONE II

L?AMMINISTRAZIONE DEL REGNO. LE NORME GIURIDICHE. LA LUOGOTENENZA GENERALE. LA RESPONSABILITÀ DELL?AMMINISTRAZIONE

Art. 5 ? Tutta l?amministrazione del Regno higi&#257;zeno è in mano di S. M. il Re ?Abd el-?Az&#299;z I, figlio di ?Abd er-Rahm&#257;n &#256;l Faisal &#256;l Sa?&#363;d, S. M. è vincolato (muqayyad) dalle norme della nobile Sceria.

Art. 6 ? Le norme [giuridiche] (al-ahk&#257;m) nel Regno higi&#257;zeno devono esser sempre in armonia (mut&#257;biqah) col Libro di Dio, con la sunnah del Suo Profeta - su di Lui la benedizione e il saluto [di Dio] e con la condotta dei compagni [di Maometto] e delle prime pie generazioni.

Art. 7 ? S. M. il Re nomina un Luogotenente Generale (n&#257;?ib?&#257;mm) e, secondo la necessità, Direttori (mud&#299;r&#363;n) e Capi (ru?as&#257;?) per l?amministrazione degli affari del Regno.

Art. 8 ? Poiché la Luogotenenza (niy&#257;bah) Generale è l?ufficio generale a cui fanno capo (al-mar&#291;i? al-?um&#363;m&#299;) tutti gli uffici del Governo e tutte le sezioni della sua amministrazione, ognuno dei Direttori e Capi degli uffici sarà responsabile, davanti ad essa, del buon andamento (&#291;aray&#257;n) degli affari rientranti nella cerchia del proprio ufficio. Essa [Luogotenenza] è responsabile davanti a S. M. il Re.

SEZIONE III

GLI AFFARI DEL REGNO HIGI&#256;ZENO

Art. 9 ? Gli affari del Regno higi&#257;zeno sono ripartiti in sei sezioni (aqs&#257;m) fondamentali:

1) Affari della Scería (al-um&#363;r ash-shar?iyyah);

2) Affari interni;

3) Affari esteri;

4) Affari finanziari;

5) Affari dell?Istruzione Pubblica;

6) Affari militari.

_____________________________________________________________

1) Gli affari della Scería

Art. 10 ? Per affari della Scerie si intendono gli affari e le questioni concernenti la giurisdizione sciaraitica (al-qad&#257;? ash-shar?&#299;), i due Territori Santi i waqf, le nobili moschee e le altre istituzioni (mu?assas&#257;t) religiose.

2) Gli affari interni

Art. 11 ? Per affari interni si intendono gli affari della Pubblica sicurezza, del telegrafo (barq), della posta (bar&#299;d), dell?igiene pubblica, dei municipi, dei lavori pubblici (n&#257;fi?ah), del commercio, dell?agricoltura, delle industrie (san&#257;?i?), delle miniere e delle altre istituzioni (muassas&#257;t) speciali. Nel complesso dei loro organismi (ma&#291;m&#363;? tashk&#299;l&#257;tih&#257;) essi sono amministrati direttamente dalla Luogotenenza. Generale.

Art. 12 ? Poiché la Luogotenenza Generale è responsabile degli affari interni del buon andamento delle pratiche (mu?&#257;mal&#257;t) a loro riguardo, ognuno dei Direttori della pubblica sicurezza, del telegrafo, della posta e dell?igiene Pubblica deve esercitare (i&#291;r&#257;?) le sue funzioni entro la cerchia degli ordini e delle istruzioni a lui date dalla Luogotenenza Generale.

Art. 13 ? I capi degli uffici municipali (uman&#257;? daw&#257;?ir al-baladiyy&#257;t) sono obbligati ad esercitare le loro funzioni entro la cerchia delle istruzioni che saranno stabilite per i municipi e per l?ordinamento delle loro faccende. Il municipio della capitale sarà collegato con la [Direzione] degli affari interni, e gli altri municipi saranno collegati con il funzionario (ma?m&#363;r) amministrativo più elevato nella località (&#291;ihah).

Art. 14 ? La Commissione per la direzione del pellegrinaggio (la&#291;nat id&#257;rat al-ha&#291;&#291;) sarà formata, sotto, la presidenza del Luogotenente Generale, dai capi degli uffici aventi rapporto cogli affari del pellegrinaggio e dai Personaggi (dhaw&#257;t) che saranno nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità (kaf&#257;?ah) e capacità (iqtid&#257;r).

Art. 15 ? La Commissione per la direzione del pellegrinaggio ha competenza (sal&#257;hiyyah) completa per vigilare su tutti gli affari e casi aventi relazione col pellegrinaggio e coi pellegrini, per investigare a fondo e per prendere le deliberazioni che siano richieste dall?interesse pubblico, dal bisogno e dalla necessità.

Art. 16 ? Alle deliberazioni della Commissione per la direzione del pellegrinaggio è data applicazione (tatb&#299;q) dalla Luogotenenza Generale, dopo l?alta approvazione regia.

3) Gli affari esteri

Art. 17 ? Per affari esteri s?intende il condurre (i&#291;r&#257;?) la politica estera dello Stato secondo la direttiva (mihwar «asse») per essa voluta. Si dividono in quattro rami (shu?ab&#257;t): politico, amministrativo, giuridico huq&#363;qiyyah), consolare (qunsuliyyah).

Art. 18 ? La direzione degli affari esteri è affidata da S. M. il Re a chi abbia grande attitudine (ahliyyah) e capacità (iqtid&#257;r) ad esercitare le sue speciali fruizioni.

Art. 19 ? L?ufficio direttivo (mud&#299;riyyah) degli affari esteri è collegato direttamente con S. M. il Re; tuttavia esso riceve gli ordini della Luogotenenza Generale per ciò che riguarda i due rami amministrtivo e consolare.

4) Gli affari finanziari

Art. 20 ? Per affari finanziari si intende il modo di condurre (i&#291;r&#257;?) e d?ordinare le varie fonti delle entrate (w&#257;rid&#257;t) e le spese generali dello Stato. I suoi organismi (tashk&#299;l&#257;t) sono i seguenti:

a) Direzione delle Finanze (mud&#299;riyyat al-m&#257;liyyah);

b) Tesoriere (am&#257;n&#257;t al-amw&#257;l) [e] annessi (mulhaq&#257;t);

c) Uffici di contabilità (ma?m&#363;riyy&#257;t al-muh&#257;sabah) per gli uffici pubblici (daw&#257;?ir rasmiyyah) che hanno entrate;

d) Amministrazione delle Dogane (id&#257;rat al-&#291;am&#257;rik).

Art. 21 ? La Direzione delle Finanze, coi suoi organismi suddetti, è collegata con la Luogotenenza Generale.

Art. 22 ? Tutti i funzionari (ma?m&#363;r&#363;n) delle Finanze, in ordine gerarchico (?alà q&#257;?idat at-tasalsul), sono responsabili del buon andamento e della regolarità (intiz&#257;m) degli affari finanziari.

5) Gli affari della Pubblica Istruzione

Art. 23 ? Per affari della Pubblica Istruzione (al-ma?&#257;rif al-?um&#363;miyyah) s?intendono la diffusione delle scienze, dell?istruzione (ma?&#257;rif) e delle arti [industriali] (san&#257;?i?), l?apertura delle scuole elementari (mak&#257;tib) e delle scuole più elevate (mad&#257;ris), la protezione degli istituti scientifici con la massima scrupolosità (bi fart ad-diqqah) e cura dei principii (us&#363;l) della vera religione (ad-d&#299;n al-han&#299;f) in tutto il Regno higi&#257;zeno.

Art. 24 ? Gli affari della Pubblica Istruzione, sono retti da una Direzione collegata con la Luogotenenza Generale.

Art. 25 ? Sarà elaborata una legge per la Pubblica Istruzione, le cui norme verranno applicate gradatamente e progressivamente (muttaridan). L?insegnamento elementare sarà gratuito in tutte le parti del Regno.

6) Gli affari militari

Art. 26 ? Per affari militari s?intende il complesso degli organismi (tashk&#299;l&#257;t) che mantengono al Regno la sua forza e la sua posizione all?interno ed all?estero.

Art. 27 ? Le funzioni riguardanti gli affari militari e tutto ciò che deriva da essi sono regolati (yu&#291;rà) da S. M. il Re.

SEZIONE IV

I CONSIGLI: IL CONSIGLIO CONSULTIVO. IL CONSIGLIO DI MEDINA. IL CONSIGLIO DI GEDDA. I CONSIGLI DEI DISTRETTI. I CONSIGLI DEI VILLAGGI E DELLE TRIBÙ

IL CONSIGLIO CONSULTIVO

Art. 28 ? Nella capitale è istituito un Consiglio detto «Consiglio Consultivo» (ma&#291;lis sh&#363;ri), composto del Luogotenente Generale, dei suoi Consiglieri (mustash&#257;r&#363;n) e di sei personaggi (dhaw&#257;t) eletti da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità (liy&#257;qah) e capacità (iqtid&#257;r).

Art. 29 ? Il Consiglio Consultivo si convoca una volta ogni settimana, o più se vi è necessità, sotto la presidenza del Luogotenente Generale o d?uno dei suoi consiglieri, per esaminare gli affari e le questioni ad esso trasmessi della Luogotenenza, approfondirli, discuterli e prendere le deliberazioni a maggioranza di voti (bi akthariyyat al-&#257;r&#257;?).

Art. 30 ? Quando sia necessario, i direttori degli uffici assistono alle riunioni del Consiglio consultivo, su invito della Luogotenenza Generale, durante le discussioni riguardanti gli affari che dipendono dalle loro direzioni.

Art. 31 ? Le deliberazioni di questo Consiglio sono messe in esecuzione (tatb&#299;q) dopo che la Luogotenenza le ha sottoposte a S. M. il Re e ch?esse hanno avuto l?alta approvazione (tasd&#299;q).

Art. 32 ? A Gedda ed a Medina è istituito un Consiglio detto «Consiglio d?amministrazione» (ma&#291;lis al-id&#257;rah), composto del q&#257;?immaq&#257;m, del suoaiutante (mu?&#257;win), dei capi dei funzionari e di quattro personaggi nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità e capacità.

Art. 33 ? Ognuno dei due Consigli istituiti secondo il precedente articolo si aduna una volta ogni settimana, o più quando occorra, sotto la presidenza diretta dal q&#257;?im-maq&#257;m o del suo aiutante, per esaminare gli affari e le questioni speciali delle due [città] e trasmessi ad essi, e per prendere le deliberazioni a maggioranza di voti.

Art. 34 ? Le deliberazioni dei Consigli d?Amministrazione di Medina e di Gedda sono comunicate al Luogotenente Generale, e sono messe in esecuzione, in base all?art. 31, dopo essere state presentate a S. M. il Re ed aver ricevuto l?alta approvazione.

Art. 35 ? Le deliberazioni ed i regolamenti (niz&#257;m&#257;t) che hanno avuto l?alta approvazione reale, e gli ordini sovrani (al-ir&#257;dah assaniyyah), dopo essere stati registrati nel Gabinetto Reale (ad-d&#299;wan almalaki), sono comunicati alla Luogotenenza Generale per darvi esecuzione (li igr&#257;? al-?amal bihi), e dalla Luogotenenza sono estesi a tutti gli uffici e sezioni dell?amministrazione.

Art. 36 ? I personaggi nominati a far parte del Consiglio Consultivo in base all?art. 28, e dei Consigli d?Amministrazione di Medina e Gedda in base all?art. 32, durano in carica un anno soltanto; allo scadere dell?anno sono nominati altri.

Art. 37 ? I membri passati (s&#257;biq&#363;n) possono essere nominanti un?altra volta.

I CONSIGLI DEI DISTRETTI

Art. 38 ? Nel capoluogo (markaz) d?ogni Distretto (n&#257;hiyah) è costituito, sotto la presidenza del Capo (ra?&#299;s) di esso [Distretto], un Consiglio (ma&#291;lis), composto dell?aiutante del Capo, dei capi dei funzionari e delle persone che saranno nominate fra i notabili (khiyarah) della popolazione. Il Consiglio si raduna ogni settimana una volta o più.

Art. 39 ? I Consigli istituiti in base al precedente articolo hanno la funzione di esaminare e discutere le carte e le pratiche (al-awr&#257;q qalu?amal&#257;t) ad essi trasmesse dai Capi dei Distretti e di prendere le deliberazioni richieste dall?utilità pubblica e dal bisogno.

Art. 40 ? Le deliberazioni dei Consiglio dei Distretti (ma&#291;&#257;lis an-naw&#257;h&#299;) sono sottoposte al q&#257;?im-maq&#257;m della mud&#299;riyyah, dalla quale il Distretto dipende; egli le sottopone al Luogotenente Generale dopo aver fatto le sue osservazioni a loro riguardo. Il Luogotenente Generale le sottopone a S. M. il Re, dopo che hanno avuto l?alta approvazione reale sono messe in esecuzione.

I Consigli dei villaggi e delle tribù

Art. 41 ? Nel centro di ogni villaggio o tribù importante (dh&#257;t sha?n) è costituito un Consiglio (ma&#291;lis) sotto la presidenza del rispettivo sheikh, composto di un giudice sciaraitico (n&#257;?ib shar?&#299;) e di due persone nominate fra i notabili della popolazione. Esso esamina ciò che riguarda l?amministrazione e le condizioni [del villaggio o della tribù], nei modi che saranno determinati nel regolamento speciale dell?amministrazione delle mud&#299;riyyeh, dei distretti, dei villaggi e delle tribù.

Art. 42 ? I Consigli dei villaggi e delle tribù (ma&#291;&#257;lis al-qurà wal-qab&#257;?il) sono responsabili degli affari e questioni rientranti nei limiti della loro competenza (sal&#257;hiyyah) davanti ai loro superiori amministrativi, secondo il regolamento accennato nell?articolo precedente.

SEZIONE V

LA CORTE DEI CONTI

Art. 43 ? Nella capitale è istituita la Corte dei Conti (d&#299;w&#257;n al-muh&#257;sab&#257;t), composta di un Presidente e di tre membri nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno capacità in materia di ragioneria (um&#363;r his&#257;biyyah) e di operazioni (mu?&#257;mal&#257;t) finanziarie. Essa è collegata con la Luogotenenza Generale.

Art. 44 ? La funzione fondamentale della Corte dei Conti è di ispezionare (taft&#299;sh) tutti gli uffici che hanno entrate e sorvegliare il modo con cui vengono fatte le spese pubbliche, conformemente alla legge del pubblico bilancio.

Art. 45 ? Nessuna somma può essere erogata dalla Cassa dello Stato, prima che la Corte dei Conti abbia fatto a suo riguardo l?annotazione (ta?sh&#299;r) ch?è doveroso erogarla. Ciò sarà determinato nel suo regolamento (niz&#257;m) speciale, fino a che non venga emanato su ciò un decreto (ir&#257;dah) di S. M. il Re.

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/Higiaz.htm

Non so se è in vigore oppure no.
 
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL?UOMO E DEL CITTADINO

DEL 26 AGOSTO 1789

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l?ignoranza, l?oblio o il disprezzo dei diritti dell?uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell?uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d?ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.

Di conseguenza, l?Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell?Essere Supremo, i seguenti diritti dell?uomo e del cittadino:

Art. 1 ? Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull?utilità comune.

Art. 2 ? Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell?uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all?oppressione.

Art. 3 ? Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un?autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4 ? La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l?esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5 ? La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 ? La Legge è l?espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 ? Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8 ? La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 ? Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10 ? Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l?ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11 ? La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell?uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell?abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12 ? La garanzia dei diritti dell?uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l?utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13 ? Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d?amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

Art. 14 ? Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l?impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 ? La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

Art. 16 ? Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Art. 17 ? La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.


http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1789.htm
 
Afghanistan
Albania
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bolivia
Brasile
Bulgaria
Canada
Colombia
Danimarca
Egitto
Francia
Germania
Giappone
Giordania
Grecia
Irlanda
Iran
Iraq
Italia
Jugoslavia
Lettonia
Libano
Lituania
Memel
Norvegia
Paesi Bassi
Palestina
Polonia
Portogallo
Principato
di Monaco
Romania
Siria
Spagna
Stati Uniti
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
Urss
Venezuela

http://www.dircost.unito.it/cs/indice_paesi.shtml
 
DICHIARAZIONI DEI DIRITTI DEI POPOLI DELLA RUSSIA
(Del 15 (2) novembre 1917)

La rivoluzione di ottobre, degli operai e dei contadini, è cominciata sotto l?insegna comune dell?affrancamento.
I contadini sono affrancati dal potere dei proprietari fondiari, poiché non esiste più la proprietà padronale sulla terra: essa è soppressa. I soldati e i marinai sono affrancati dal potere dispotico dei generali, poiché d?ora innanzi i generali saranno elettivi e revocabili. Gli operai sono affrancati dai
capricci e dall?arbitrio dei capitalisti, poiché da oggi in poi verrà stabilito il controllo degli operai sulle officine e sulle fabbriche. Tutto ciò che è vivo e vitale si affranca dai ceppi aborriti.
Rimangono soltanto i popoli della Russia, che hanno sofferto e soffrono con pazienza l?oppressione e l?arbitrio, al cui affrancamento bisogna procedere immediatamente, e la cui liberazione deve essere attuata risolutamente e irrevocabilmente.
All?epoca dello zarismo i popoli della Russia erano aizzati sistematicamente gli uni contro gli altri. I risultati di questa politica sono noti: da una parte massacri e devastazioni, dall?altra schiavitù dei popoli.
Non si può e non si deve ritornare a questa vergognosa politica di istigazione. D?ora in poi essa deve essere sostituita da una politica di unione spontanea ed onesta dei popoli della Russia.
Nel periodo dell?imperialismo, dopo la rivoluzione di febbraio, quando il potere passò nelle mani della borghesia cadetta, la politica manifesta di istigazione fece posto ad una politica di vile sfiducia verso i popoli della Russia, politica di cavilli e provocazioni protetta da dichiarazioni verbali sulla
«libertà» e sulla «uguaglianza» dei popoli. I risultati di tale politica sono noti: aumento dell?antagonismo tra le nazionalità, crollo della fiducia reciproca.
Bisogna porre fine a questa politica indegna di menzogne e di sfiducia, di cavilli e di provocazioni.
Essa deve essere sostituita, da oggi in avanti, da una politica sincera ed onesta, che conduca alla massima fiducia reciproca dei popoli della Russia.
Solo come effetto di questa fiducia può formarsi l?unione onesta e durevole di tutti i popoli della Russia.
Solo come effetto di tale unione gli operai e i contadini dei popoli della Russia possono serrarsi in una forza rivoluzionaria capace di tener duro contro ogni attacco da parte della borghesia imperialista e annessionista.
Il Congresso dei Soviet, nel mese di giugno di quest?anno, ha proclamato per i popoli della Russia il diritto alla libera autodeterminazione.
Il II Congresso dei Soviet, nell?ottobre di quest?anno, ha confermato questo diritto imprescrittibile dei popoli della Russia, in maniera più risoluta e precisa.
Nell?esecuzione della volontà di questi Soviet, il Consiglio dei commissari del popolo ha deciso di porre a base della propria attività, nella questione delle nazionalità della Russia, i seguenti principi:

1) Uguaglianza e sovranità dei popoli della Russia.

2) Diritto dei popoli della Russia alla libera autodeterminazione, fino alla separazione e alla costituzione di uno Stato indipendente.

3) Soppressione di tutti i privilegi e di tutte le limitazioni nazionali e nazional-religiose.

4) Libero sviluppo delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici abitanti sul territorio della Russia.

I decreti (dekret) specifici derivanti dal presente Atto saranno elaborati non appena costituita la commissione per le questioni delle nazionalità.

In nome della Repubblica Russa
Il commissario del popolo per le questioni delle nazionalità:
J. DJUGA?VILI (STALIN)

Il Presidente del Consiglio dei commissari del popolo:
V. ULIANOV (LENIN)

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19171115_russiaDichiarazione_ita.pdf
 
COSTITUZIONE (LEGGE FONDAMENTALE) DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA SOVIETICA RUSSA
(Approvata dal V Congresso panrusso dei Soviet nella sessione del 10 luglio 1918)

La dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato, approvata dal III Congresso panrusso dei Soviet nel gennaio dell?anno 1918, e la Costituzione della Repubblica Sovietica, approvata dal V Congresso panrusso, costituiscono una unica legge fondamentale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa.
Questa legge fondamentale entra in vigore dal momento della sua pubblicazione in forma definitiva nella «Izvestija del Comitato Esecutivo Centrale panrusso dei Soviet». Essa deve essere pubblicata da tutti gli
organi locali del potere sovietico ed esposta in luogo visibile in tutti gli enti sovietici.
Il V Congresso panrusso dei Soviet dà mandato al commissariato del popolo per l?istruzione di introdurre in tutte le scuole e in tutti gli istituti educativi della Repubblica Russa, senza eccezione, lo studio delle disposizioni fondamentali della presente Costituzione, e di disporne la spiegazione e l?interpretazione.

PARTE PRIMA
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL POPOLO LAVORATORE E SFRUTTATO

Capitolo I

l. La Russia viene dichiarata Repubblica dei Soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini.
Tutto il potere, centrale e locale, appartiene a questi Soviet.

2. La Repubblica Sovietica Russa viene costituita come federazione di repubbliche sovietiche nazionali sulla base di una libera unione di nazioni libere.

Capitolo II

3. Proponendosi come scopo fondamentale di sopprimere qualsiasi forma di sfruttamento dell?uomo da parte dell?uomo, di abolire completamente la divisione della società in classi, di reprimere implacabilmente gli sfruttatori, di instaurare l?organizzazione socialista della società e di assicurare la
vittoria del socialismo in tutti i Paesi, il III Congresso panrusso dei Soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini delibera quanto segue:

a) Nell?attuazione della socializzazione della terra, la proprietà privata sulla terra è abolita e tutto il complesso delle terre viene dichiarato patrimonio di tutto il popolo e trasferito ai lavoratori, senza alcun riscatto, su basi di uso egualitario della terra.

b) Tutte le foreste, il sottosuolo e le acque di importanza generale per lo Stato, come pure tutte le scorte vive e morte, i poderi modello e le imprese agricole sono patrimonio nazionale.

c) Come primo passo verso il totale trasferimento in proprietà della Repubblica Sovietica Operaiocontadina delle fabbriche, delle officine, delle miniere, delle ferrovie e degli altri mezzi di produzione e di trasporto, viene confermata la legge sovietica sul controllo operaio e sul Consiglio Superiore
dell?Economia Nazionale, al fine di assicurare il potere dei lavoratori sugli sfruttatori.

d) Il III Congresso panrusso dei Soviet considera la legge sovietica sull?annullamento (disconoscimento) dei prestiti conclusi dal governo dello Zar, dei proprietari fondiari e della borghesia come il primo colpo inferto al capitale bancario e finanziario internazionale, ed esprime la certezza che il potere sovietico avanzerà risolutamente su questa strada fino alla completa vittoria della rivolta operaia internazionale contro il giogo del capitale.

e) Si conferma il trasferimento di tutte le banche in proprietà dello Stato Operaio-contadino, come una delle condizioni della liberazione delle masse lavoratrici dal giogo del capitale.

f) Al fine di sterminare gli strati parassitari della società e di organizzare l?economia, viene istituito il servizio generale obbligatorio del lavoro.

g) Allo scopo di assicurare alle masse lavoratrici la totalità del potere e di eliminare qualsiasi possibilità di restaurazione del potere degli sfruttatori, viene decretato l?armamento dei lavoratori, la formazione di un?Armata Rossa Socialista degli operai e dei contadini e il disarmo completo delle classi possidenti.

Capitolo III

4. Manifestando la decisione irremovibile di strappare l?umanità dagli artigli del capitale finanziario e dell?imperialismo, che nel corso di questa guerra ? la più criminale di tutte le guerre ? hanno inondato la terra di sangue, il III Congresso panrusso dei Soviet si associa interamente alla politica
attuale del potere sovietico, consistente nella rottura dei trattati segreti, nell?organizzazione della massima fraternizzazione fra i soldati e i contadini degli eserciti che oggi si combattono, e nell?ottenimento ad ogni costo, mediante misure rivoluzionarie, di una pace democratica di tutti i
lavoratori senza annessione e riparazioni, sulla base della libera autodeterminazione delle nazioni.

5. Agli stessi fini, il III Congresso panrusso dei Soviet insiste sulla necessità di una completa rottura con la barbara politica della civiltà borghese, che ha costruito il benessere degli sfruttatori in un esiguo numero di nazioni privilegiate sull?asservimento di centinaia di milioni di lavoratori, in Asia,
nelle colonie in genere e nei piccoli paesi.

6. Il III Congresso panrusso dei Soviet plaude alla politica del Consiglio dei Commissari del popolo, che ha proclamato l?indipendenza completa della Finlandia, ha iniziato la evacuazione delle truppe dalla Persia e ha concesso all?Armenia il diritto all?autodeterminazione.

Capitolo IV

7. Il III Congresso panrusso dei Soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini ritiene che ora, nel momento della lotta decisiva del proletariato contro i suoi sfruttatori, non vi debba essere posto per questi ultimi in alcun organo del potere. Il potere deve appartenere interamente ed unicamente alle masse lavoratrici ed ai loro rappresentanti plenipotenziari: i Soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini.

8. Al tempo stesso, mirando a realizzare un?unione veramente libera e volontaria e, conseguentemente, tanto più completa e duratura delle classi lavoratrici di tutte le nazioni della Russia, il III Congresso panrusso dei Soviet si limita a stabilire i princìpi fondamentali della Federazione delle Repubbliche Sovietiche della Russia, lasciando agli operai ed ai contadini di ogni nazione di decidere liberamente, nel rispettivo congresso sovietico plenipotenziario, se e a che titolo essi desiderino partecipare al Governo federale e alle altre istituzioni sovietiche federali.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA SOVIETICA RUSSA


....continua ...

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19180710_russiaCostituzione_ita.pdf
 
COSTITUZIONE (LEGGE FONDAMENTALE) DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE
(Con le modifiche e aggiunte approvate dalla I, II, III, VI, VII, VIII e X sessione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. fino alla revisione del 25 febbraio 1947)

CAPITOLO I
ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Art. 1 - L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato socialista degli operai e dei contadini.

Art. 2 - La base politica dell'U.R.S.S. è costituita dai Consigli (Soviety) dei deputati dei lavoratori, sorti e affermatisi in seguito allo spodestamento dei proprietari fondiari e dei capitalisti e alla conquista della dittatura del proletariato.

Art. 3 - Tutto il potere nell'U.R.S.S. appartiene ai lavoratori della città e della campagna, rappresentati dai Soviety dei deputati dei lavoratori.

Art. 4 - La base economica dell'U.R.S.S. è costituita dal sistema socialista dell'economia e della proprietà socialista degli strumenti e dei mezzi di produzione, risultato della liquidazione del sistema economico capitalistico, dell'abolizione della proprietà privata degli strumenti e mezzi di
produzione e dell'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo.

Art. 5 - La proprietà socialista nell'U.R.S.S. assume o la forma di proprietà di Stato (patrimonio di tutto il popolo), oppure la forma di proprietà cooperativa e collettiva (proprietà dei singoli kolkhozy, proprietà delle associazioni cooperative).

Art. 6 - La terra, il sottosuolo, le acque, le foreste, le officine, le fabbriche, le miniere di carbone e di minerali, i trasporti per ferrovia, per via d'acqua o per via aerea, le banche e i mezzi di comunicazione (telefonica, telegrafica e radio), le grandi aziende rurali organizzate dallo Stato (sovkhozy, stazioni di macchine e trattrici, ecc.) nonché le aziende municipali e il complesso
fondamentale delle abitazioni delle città e dei centri industriali, costituiscono la proprietà dello Stato, cioè il patrimonio di tutto il popolo.

Art. 7 - Le aziende sociali dei kolkhozy e delle organizzazioni cooperative con le loro scorte vive e morte, la produzione dei kolkhozy e delle aziende cooperative, e gli edifici sociali di queste, costituiscono la proprietà sociale, socialista dei kolkhozy e delle organizzazioni cooperative.
Ogni famiglia appartenente al kolhhoz, oltre alla rendita fondamentale che trae dall'economia collettiva del kolkhoz, possiede, in conformità alle norme dello statuto dell'artel agricolo, in usufrutto personale un piccolo appezzamento di terreno, ed in proprietà personale l'impresa
accessoria impiantata sull'appezzamento di terreno, la casa per l'abitazione, il bestiame produttivo, gli animali da cortile e il minuto attrezzamento rurale.

Art. 8 - La terra, occupata dai kolkhozy, è ad essi concessa in uso gratuito, non sottoposto a termine, cioè perpetuo.

Art. 9 - Accanto al sistema socialista dell'economia, che è la forma dominante dell'economia dell'U.R.S.S., la legge ammette la piccola proprietà privata dei contadini singoli e degli artigiani, basata sul lavoro personale e senza sfruttamento di lavoro altrui.

Art. 10 - Il diritto di proprietà personale dei cittadini sul reddito del proprio lavoro e sui propri risparmi, sulle case di abitazione e sull'impresa domestica ausiliaria, sugli oggetti facenti parte dell'uso e dell'economia domestica, come altresì sugli oggetti di uso e comodità personali, e il diritto
di successione ereditaria relativo alla proprietà personale dei cittadini, sono tutelati dalla legge.

Art. 11 - La vita economica dell'U.R.S.S. viene determinata e diretta da un piano statale dell'economia nazionale, allo scopo dì accrescere la ricchezza sociale, di elevare costantemente il livello materiale e culturale dei lavoratori, di consolidare l'indipendenza dell'U.R.S.S. e potenziarne le capacità difensive.

Art. 12 - Il lavoro nell'U.R.S.S. è dovere e onore di ogni cittadino idoneo al lavoro, secondo il principio: ?Chi non lavora, non mangia?.
Nell'U.R.S.S. è attuato il principio del socialismo: ?Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro?.

CAPITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

Art. 13 - L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato federale, formato sulla base dell'unione volontaria delle seguenti Repubbliche Socialiste Sovietiche aventi eguaglianza di diritti:

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa;
Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina;
Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia;
Repubblica Socialista Sovietica dell'Uzbekistan;
Repubblica Socialista Sovietica del Kasakstan;
Repubblica Socialista Sovietica della Georgia;
Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaijan;
Repubblica Socialista Sovietica della Lituania;
Repubblica Socialista Sovietica della Moldavia;
Repubblica Socialista Sovietica della Lettonia;
Repubblica Socialista Sovietica di Kirghisia;
Repubblica Socialista Sovietica del Tadzichistan;
Repubblica Socialista Sovietica di Armenia;
Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan;
Repubblica Socialista Sovietica dell'Estonia.

Art. 14 - Sono di competenza dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, rappresentata dagli organi superiori di governo e dagli organi dell'amministrazione statale:

a) La rappresentanza dell'U.R.S.S. nelle relazioni internazionali, la stipulazione, la ratifica e la denuncia dei trattati dell'U.R.S.S. con gli altri Paesi, l'istituzione delle modalità generali che regolano i rapporti delle Repubbliche federate con gli Stati esteri;

b) le questioni di guerra e di pace;

c) l'ammissione di nuove Repubbliche nell'U.R.S.S.;

d) il controllo sull'osservanza della Costituzione dell'U.R.S.S. e le misure atte ad assicurare la concordanza delle Costituzioni delle Repubbliche unite con la Costituzione dell'U.R.S.S.;

e) l'approvazione delle modifiche apportate ai confini tra le Repubbliche unite;

f) l'approvazione della formazione di nuovi territori e regioni, come pure di nuove Repubbliche autonome in seno alle Repubbliche federate;

g) l'organizzazione della difesa dell'U.R.S.S., la direzione di tutte le forze armate dell'U.R.S.S., l'enunciazione dei principi fondamentali dell'organizzazione delle formazioni militari delle Repubbliche federate;

h) il commercio estero secondo il principio del monopolio statale;

i) la tutela della sicurezza dello Stato;

l) l'elaborazione dei piani economici dell'U.R.S.S.;

k) l'approvazione del bilancio statale unico dell'U.R.S.S. e del rendiconto consuntivo, nonché delle imposte e delle tasse destinate a formare i bilanci dell'Unione e delle Repubbliche e i bilanci locali;

l) la gestione delle banche, delle imprese e delle aziende industriali e agricole, nonché delle imprese commerciali aventi importanza per tutta l'Unione;

m) la gestione dei trasporti e dei mezzi di telecomunicazione;

n) la direzione del sistema monetario e creditizio;

o) l'organizzazione delle assicurazioni statali;

p) la conclusione e la concessione di prestiti;

q) l'enunciazione dei principi fondamentali sull'uso della terra, nonché sullo sfruttamento del sottosuolo, delle foreste e delle acque;

r) l'enunciazione dei principi fondamentali nel campo della pubblica istruzione e della tutela della sanità pubblica;

s) l'organizzazione di un sistema unitario dei servizi statistici nazionali;

t) l'enunciazione dei principi della legislazione del lavoro;

u) la legislazione relativa all'ordinamento giudiziario ed alla procedura; il codice penale e il codice civile,

v) le leggi sulla cittadinanza dell'Unione e sui diritti degli stranieri;

w) l'enunciazione dei principi della legislazione matrimoniale e familiare;

y) la promulgazione degli atti di amnistia validi per tutta l'Unione.

Art. 15 - La sovranità delle Repubbliche federali trova la sua limitazione solo nelle indicazioni previste nell'art. 14 della Costituzione dell'U.R.S.S. Al di fuori di tali limiti, ogni Repubblica dell'Unione esercita il proprio potere statale in modo autonomo.
L'U.R.S.S. tutela i diritti sovrani delle Repubbliche federate.

Art. 16 - Ogni Repubblica federata possiede una propria costituzione, che tiene conto delle particolarità della Repubblica, e che è redatta in piena conformità con la Costituzione dell'U.R.S.S..

Art. 17 - Ogni Repubblica dell'Unione conserva il diritto di uscire liberamente dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. 18 - Il territorio delle Repubbliche federate non può essere modificato senza il loro consenso.

Art. 18 a - Ogni Repubblica federata ha il diritto di entrare in rapporti diretti con gli Stati stranieri, di stipulare con questi degli accordi e di procedere allo scambio di rappresentanti diplomatici e consolari.

Art. 18 b - Ogni Repubblica federata ha le proprie formazioni militari repubblicane.

Art. 19 - Le leggi dell'U.R.S.S. hanno uguale vigore nel territorio di tutte le Repubbliche federate.

Art. 20 - In caso di discordanza di una legge di una Repubblica federata con la legge federale, prevale la legge federale.

Art. 21 - Per i cittadini dell'U.R.S.S. è istituita una cittadinanza federale unitaria.
Ogni cittadino di una Repubblica federata è cittadino dell'U.R.S.S.

... continua ...

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/urss_costituzione_1947_ita.pdf
 
Dichiarazioni dei diritti dei popoli della russia del 15 (2) novembre 1917 [italiano] [francese]
Costituzione (Legge Fondamentale) della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa del 1918 [italiano] [francese]
Legge Fondamentale (Costituzione) dell'URSS del 1924 [italiano] [francese]
Costituzione (Legge Fondamentale) dell'URSS del 1936 [italiano] [francese]
Costituzione (Legge Fondamentale) dell'URSS del 1947 [italiano] [russo]
Costituzione (Legge fondamentale) dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 1977 [italiano] [francese]

http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/urss.shtml
 
Stati Uniti
The Articles of Associations October 20, 1774 [italiano] [inglese]
Dichiarazione d'indipendenza (1776) [italiano] [inglese]
Costituzione del Delaware (1776) [italiano] [inglese]
Costituzione del Maryland (1776) [italiano] [inglese]
Costituzione del New Hampshire (1776) [italiano] [inglese]
Costituzione del New Jersey (1776) [italiano] [inglese]
Costituzion del North Carolina (1776) [italiano] [inglese]
Costituzione della Pennsylvania (1776) [italiano] [inglese]
Dichiarazione dei Diritti della Virginia del 1776 [italiano] [inglese]
Costituzione della Virginia del 29 giugno 1776 [italiano] [inglese]
Costituzione del Connecticut (1776) [italiano] [inglese]
Costituzione della Georgia (1777) [italiano] [inglese]
Costituzione del New York (1777) [italiano] [inglese]
Dichiarazione dei diritti del Massachusetts del 1780 [italiano] [inglese]
Articles of Confederation 1781 [italiano] [inglese]
Carta dei diritti del New Hampshire del 1784 [italiano] [inglese]
Costituzione degli Stati Uniti d'America (1787) [italiano] [inglese]
Emendamenti alla Costituzione del Maryland 1776 (1792-1846) [italiano] [inglese]
Costituzione del Tennessee del 16 febbraio 1796 [italiano] [inglese]
Testo provvisorio delle Risoluzioni del Kentucky (1798) [italiano] [inglese]
Costituzione del Vermont del 9 luglio 1793 [italiano] [inglese]
Costituzione del Kentucky del 17 agosto 1799 [italiano] [inglese]
Costituzione dell'Ohio del 29 novembre 1802 [italiano] [inglese]
Costituzione della Louisana del 22 gennaio 1812 [italiano] [inglese]
Costituzione dell'Indiana del 29 giugno 1816 [italiano] [inglese]
Costituzione del Mississipi del 15 agosto 1817 [italiano] [inglese]
Costituzione dell'Illinois del 26 agosto 1818 [italiano] [inglese]
Costituzione del Maine del 29 ottobre 1819 [italiano] [inglese]
Constitution of the State of Alabama December 6, 1819 [italiano] [inglese]
Costituzione dello stato di New York del 10 novembre 1821 [italiano] [inglese]
Costituzione della Virginia del 15 gennaio 1830 [italiano] [inglese]
Costituzione del Massachusset [italiano] [inglese]
Costituzione del New Hampshire [italiano] [inglese]
Costituzione degli Stati Confederati d'America (11 marzo 1861) [italiano] [inglese]
Constitution for the Provisional Government, 1861 [italiano] [inglese]
Constitution of Alabama January 7, 1861 [italiano] [inglese]

http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/stati_uniti.shtml
 

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