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Vita breve in un periodo turbolento.

Modello Monarchico Italico.

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Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848

Carlo Alberto
Per la grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja, di Genova, di Monferrato, d?Aosta, del Chiablese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d?Italia, di Saluzzo, d?Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Goceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e di Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, e via discorrendo.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2
Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3
Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4
La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6
Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7
Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8
Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9
Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10
La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Per ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11
Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12
Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent'uno.

Art. 13
Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14
In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15
Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16
Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17
La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18
I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19
La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20
Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21
Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22
Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23
Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini
Art. 24
Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25
Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26
La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 27
Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 28
La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
Art. 30
Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31
Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32
È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato
Art. 33
Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
Il Presidente della Camera dei Deputati;
I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
I Ministri di Stato;
I Ministri Segretarii di Stato;
Gli Ambasciatori;
Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34
I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35
Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36
Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37
Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38
Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Della Camera dei Deputati
Art. 39
La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40
Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41
I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42
I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43
Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44
Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45
Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46
Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47
La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due camere
Art. 48
Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49
I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50
Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51
I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52
Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53
Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54
Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

Art. 55
Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56
Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57
Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58
Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59
Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60
Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

Art. 61
Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62
La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63
Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per iscrutinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64
Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri
Art. 65
Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66
I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67
I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell'ordine giudiziario
Art. 68
La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 69
I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70
I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71
Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72
Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73
L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali
Art. 74
Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Art. 75
La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76
È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77
Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78
Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79
I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80
Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81
Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie
Art. 82
Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83
Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84
I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

Carlo Alberto
Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno: Borelli
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria: Avet
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze: di Revel
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, e del Commercio: des Ambrois
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri: E. di San Marzano
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina: Broglia
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione: C. Alfieri

http://it.wikisource.org/wiki/Italia,_Regno_-_Statuto_albertino
 
ROMAN REPUBLIC February 9.th 1849
Roman Republic was declared in Rome in 1849 (9th of Feb.)
by Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini and Aurelio Saffi.

Costituzione della Repubblica Romana (1849)

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART 1 - La sovranita' e' per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano e' costituito in repubblica democratica.

ART 2 - II regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la liberta', la fraternita'. Non riconosce titoli di nobilta', ne' privilegi di nascita o di casta.

ART 3 - La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

ART 4 - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalita', propugna l'italianita'.

ART 5 - I Municipi hanno tutti uguali diritti. La loro indipendenza non e' limitata che dalle leggi di utilita' generale dello stato.

ART 6 - La piu' equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia con l'interesse politico dello stato, e' la norma del riparto territoriale della Repubblica.

ART 7 - Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

ART 8 - Il Capo della Chiesa Cristiana Cattolica Romana avra' dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART 1 - Sono cittadini della Repubblica:

v gli originari della Repubblica;

v coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto

delle leggi precedenti;

v gli italiani col domicilio di sei mesi;

v gli stranieri col domicilio di dieci anni;

v i naturalizzati con decreto del potere legislativo.

ART 2 - Si perde la cittadinanza:

v per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con animo di non piu' tornare;

v per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando e' dichiarata in pericolo;

v per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

v per accettazione di gradi o cariche e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo della Repubblica; l'autorizzazione e' sempre presunta quando si combatte per la liberta' di un popolo;

v per condanna giudiziale.


ART 3 - Le persone e le proprieta' sono inviolabili.

ART 4 - Nessuno puo' essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudici; ne' essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna corte o commissione eccezionale puo' istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome. Nessuno puo' essere carcerato per debiti.

ART 5 - Le pene di morte o di confisca sono proscritte.

ART 6 - Il domicilio e' sacro; non e' permesso entrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

ART 7 - La manifestazione del pensiero e' libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

ART 8 - L'insegnamento e' libero. Le condizioni di moralita' e capacita', per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

ART 9 - Il segreto delle lettere e' inviolabile.

ART 10 - Il diritto di petizione puo' esercitarsi individualmente o collettivamente.

ART 11 - L'associazione senza armi e senza scopo di delitto e' libera.

ART 12 - Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge.

ART 13 - Nessuno puo' essere costretto a perdere la proprieta' delle cose, se non per causa pubblica, previa giusta indennita'.

ART 14 - La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa puo' essere imposta se non per legge, ne percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II

DELL- ORDINAMENTO POLITICO

ART 15 - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine Giudiziario.

TITOLO III

DELL- ASSEMBLEA

ART 16 - L'Assemblea e' costituita dai rappresentanti del popolo.

ART 17 - Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni e' elettore, a 25 e' eleggibile.

ART 18 - Non puo' essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

ART 19 - Il numero dei rappresentanti e' determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

ART 20 - I comizi generali si radunano ogni 3 anni, il 21 Aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

ART 21 - L'Assemblea si riunisce il 15 Maggio successivamente alla elezione. Si rinnova ogni 3 anni.

ART 22 - L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui credera' aver bisogno.

ART 23 - L'Assemblea e' indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che credera'. Nell'intervallo puo' essere convocata d'urgenza sull'invito del presidente coi segretari, di trenta membri, o del Consolato.

ART 24 - L'Assemblea non e' legale se non riunisce la meta' piu' uno dei rappresentanti. Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

ART 25 - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Puo' costituirsi in comitato segreto.

ART 26 - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le loro opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

ART 27 - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante e' vietato, senza il permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso dell'arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea, che ne sara' immediatamente informata, determina la continuazione o la cessazione del processo. Questa disposizione si applica nel caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.

ART 28 - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo, cui non puo' rinunciare.

ART 29 - L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, dei trattati.

ART 30 - La proposta sulle leggi appartiene ai rappresentanti del Consolato.

ART 31 - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata, con due deliberazioni prese all-intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea abbreviarlo in caso d'urgenza.

ART 32 - Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV

DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

ART 33 - Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della Repubblica, e dell'eta' di 30 anni compiuti.

ART 34 - L'ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei Consoli esce d'ufficio. Le prime due volte decide la sorte fra i primi tre eletti. Nessun console puo' essere rieletto se non dopo tre anni dacche' usci' di carica.

ART 35 - Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato;
1- degli Affari Interni;
2- degli Affari Esteri;
3- di Guerra e Marina;
4- di Finanza;
5- di Grazia e Giustizia;
6- di Agricoltura, Commercio, Industria e Lavori Pubblici;
7- del Culto, Istruzione Pubblica, Belle Arti e Beneficenza.

ART 36 - Ai Consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali

ART 37 - Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorita'; ma ogni nomina o revoca deve essere fatta in Consiglio dei Ministri

ART 38 - Gli atti dei Consoli, finche' non siano contrassegnati dal Ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consili per la nomina e la revoca dei Ministri

ART 39 - Ogni anno, ed a qualunque dell'Assemblea, i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica

ART 40 - I Ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li riguardano.

ART 41 - I Consoli risiedono nel loco ove si convoca l'Assemblea, ne possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea, sotto pena di decadenza.

ART 42 - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3.600 all'anno

ART 43 - I Consoli ed i Ministri sono responsabili.

ART 44 - I Consoli ed i Ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere discussa come legge.

ART 45 - Ammessa l'accusa, il Console e' sospeso dalle sue funzioni, se assolto, ritorna all'esercizio delle sue funzioni, se condannato, l'Assemblea passa a nuova elezione.

TITOLO V

DEL CONSIGLIO DI STATO

ART 46 - Vi e' un Consiglio di Stato composto di quindici Consiglieri nominati dall'Assemblea.

ART 47 - Esso deve essere consultato dai Consoli e dai Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; puo' esserlo sulle relazioni politiche.

ART 48 - Esso emana quei regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delega. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI

DEL POTERE GIUDIZIARIO

ART 49 - I Giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da alcun altro potere dello Stato.

ART 50 - Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei Ministri, sono inamovibili; non possono essere promossi, ne' traslocati che con proprio consenso, ne' sospesi, degradati o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

ART 51 - Per le contese civili vi e' una magistratura di pace.

ART 52 - La giustizia e' amministrata in nome del popolo, pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralita', puo' ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

ART 53 - Nelle cause criminali, al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto e' determinata da legge relativa.

ART 54 - Vi e' un Pubblico Ministero presso i tribunali della Repubblica.

ART 55 - Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in stato d'accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piu' anziani della cassazione, e di giudici del fatto tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare la funzione di Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo. E' d'uopo la maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII

DELLA FORZA PUBBLICA

ART 56 - L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare e' determinato da una legge, e solo per una legge puo' essere aumentato o diminuito.

ART 57 - L'esercito si forma per arruolamento volontario e nel modo che la legge determina.

ART 58 - Nessuna truppa straniera puo' essere assoldata, ne' introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

ART 59 - I Generali sono nominati dall'Assemblea sulla proposta del Consolato.

ART 60 - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, ne' possono subire variazioni o traslocamento, anche momentaneo, senza il di lei consenso.

ART 61 - Nella Guardia Nazionale ogni grado e' conferito per elezione.

ART 62 - Alla Guardia Nazionale e' affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della Costituzione.

TITOLO VIII

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ART 63 - Qualunque riforma di costituzione puo' essere solo domandata nell'ultimo anno di legislatura da un terzo dei rappresentanti.

ART 64 - L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda con l'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.

ART 65 - L'Assemblea di revisione e' ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere i tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART 66 - Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della Costituzione.

ART 67 - Con l'apertura dell'Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.

ART 68 - Le leggi e i regolamenti esistenti saranno in vigore in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finche' non saranno abrogati.

ART 69 - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

http://www.domusmazziniana.it/base/inde.htm
 
Speriamo che l'attuale Costituzione della Repubblica Italiana abbia vita più lunga dello Statuto Albertino e della Costituzione della Repubblica Romana.
 
me lo auguro ma che ci vuoi fare adesso la confsrutto se la prende con la costitutuzia pure perchè non permette referendum sulle questioni fiscali, sarebbe bello "volete pagare tasse?" "noooooo"
"volete tutto gratis?" "siiiiii"
 
Speriamo di no.
E' una costituzione di stampo comunista con pesanti infiltrazioni religiose che non ha alcun posto in una vera democrazia.
Ma, d'altro canto, non essendo l'Italia una vera democrazia, probabilmente durera' mille anni. :rolleyes:
 
beh con tutto il rispetto x la costituzione...è stata scritta 60 anni fa e nel frattempo il paese è cambiato...

prima o mai andrà ritoccata..nel modo giusto ma andrà ritoccata..l'errore è volerla considerare un titano intoccabile...

pensiamo solo a come è cambiata la società dal 1946 a oggi....
 
birillo21 ha scritto:
Speriamo che l'attuale Costituzione della Repubblica Italiana abbia vita più lunga dello Statuto Albertino e della Costituzione della Repubblica Romana.

:D :D :D
.....per quella della Repubblica Romana.....non ci vuole molto
:D :D :D
Ciao
 
Napoleonici si nasce o si diventa?
:D :lol:

Avete presente Napoleone Bonaparte, anche lui. nel suo piccolo. si circondava di Massoni o Pseudo-tali.
 
migliazziblu ha scritto:
birillo21 ha scritto:
Speriamo che l'attuale Costituzione della Repubblica Italiana abbia vita più lunga dello Statuto Albertino e della Costituzione della Repubblica Romana.

:D :D :D
.....per quella della Repubblica Romana.....non ci vuole molto
:D :D :D
Ciao

Napoleonici si nasce o si diventa?
:D :lol:

Poi, a parte tutto, in questo periodo è di moda dare la colpa alla Costituzione di tutti i mali di cui soffre l'Italia.

Forse perchè così non si offende nessuno.

Oppure si offendono solo i parenti di quelli che costruirono la Costituzione in quella forma e sostanza e che sono tutti morti, a parte Andreotti che c'era già allora. Il vero Highlander d'Italia continentale e Insulare, oltrechè peninsulare.
 
birillo21 ha scritto:
migliazziblu ha scritto:
birillo21 ha scritto:
Speriamo che l'attuale Costituzione della Repubblica Italiana abbia vita più lunga dello Statuto Albertino e della Costituzione della Repubblica Romana.

:D :D :D
.....per quella della Repubblica Romana.....non ci vuole molto
:D :D :D
Ciao

Napoleonici si nasce o si diventa?
:D :lol:

Poi, a parte tutto, in questo periodo è di moda dare la colpa alla Costituzione di tutti i mali di cui soffre l'Italia.

Forse perchè così non si offende nessuno.

Oppure si offendono solo i parenti di quelli che costruirono la Costituzione in quella forma e sostanza e che sono tutti morti, a parte Andreotti che c'era già allora. Il vero Highlander d'Italia continentale e Insulare, oltrechè peninsulare.

napoleonici si nasce o si diventa :?: :?: :?: :?: :?:
La costituzione romana duro' 6 mesi.
Se ti ricordi al domanda che hai fatto....
e la seguente risposta alla luce di quanto sopra....
" non ci vuole molto "
Ciao
 
La Costituzione della Repubblica Romana (5 mesi, dal 9 febbraio al 4 luglio)perchè un altro Napoleone si diede da fare.

Napoleone III che per convenienza politica ristabilì l'ordinamento pontificio, distruggendo, coi suoi Zuavi, la neonata Italica Repubblica Romana, in deroga ad un articolo della Costituzione Francese.

« ...il mare la ricinge quasi d'abbraccio amoroso ovunque l'Alpi non la ricingono: quel mare che i padri dei padri chiamarono Mare Nostro. E come gemme cadute dal suo diadema stanno disseminate intorno ad essa in quel mare Corsica, Sardegna, Sicilia, ed altre minori isole dove natura di suolo e ossatura di monti e lingua e palpito d'anime parlan d'Italia »

(Giuseppe Mazzini, La Patria)

« La patria è la casa dell'uomo, non dello schiavo »

(Giuseppe Mazzini, Ai giovani d'Italia)
 
La Costituzione del Popolo Ligure, o della Repubblica Democratica Ligure, denominazione ufficiale, venne approvata il 2 dicembre del 1797 dai comizi popolari.
Ecco qui di seguito un estratto dei primi sette articoli:

Art. 1 - La Repubblica Ligure, è una e indivisibile.

Art. 2 - L'universalità dei cittadini liguri è il sovrano.

Art. 3 - La libertà e l'eguaglianza sono la base della repubblica.

Art. 4 - La Repubblica Ligure conserva intatta la religione cristiana-cattolica, che professa da secoli.

Art. 5 - Accorda una speciale protezione all'industria, al commercio alle arti e alle scienze.

Art. 6 - Difende tutte le proprietà, e assicura le giuste indennizzazioni di quelle, delle quali la pubblica necessità, legalmente provata, esige il sacrifizio.

Art. 7 - Conserva e tramanda a' posteri sentimenti di riconoscenza per la repubblica francese, e si dichiara naturale alleata di tutti i popoli liberi.

Secondo la nuova Costituzione, il potere legeslativo era attribuito a due assemblee, il Consiglio dei Giuniori (o dei Sessanta, in quanto composto da 60 membri) e il Consiglio dei Senatori (30 membri).
I due consigli eleggevano un Direttorio di 5 membri, detentore del potere esecutivo.
Il Direttorio svolgeva le proprie funzioni attraverso un Segretario Generale e un certo numero di Ministri.
 
birillo21 ha scritto:
La Costituzione della Repubblica Romana (5 mesi, dal 9 febbraio al 4 luglio)perchè un altro Napoleone si diede da fare.

Napoleone III che per convenienza politica ristabilì l'ordinamento pontificio, distruggendo, coi suoi Zuavi, la neonata Italica Repubblica Romana, in deroga ad un articolo della Costituzione Francese.

« ...il mare la ricinge quasi d'abbraccio amoroso ovunque l'Alpi non la ricingono: quel mare che i padri dei padri chiamarono Mare Nostro. E come gemme cadute dal suo diadema stanno disseminate intorno ad essa in quel mare Corsica, Sardegna, Sicilia, ed altre minori isole dove natura di suolo e ossatura di monti e lingua e palpito d'anime parlan d'Italia »

(Giuseppe Mazzini, La Patria)

« La patria è la casa dell'uomo, non dello schiavo »

(Giuseppe Mazzini, Ai giovani d'Italia)

Ringrazialo quel Napoleone III, senza di Lui povero Piemonte ( leggi II guerra di Indipendenza )....
Ciao
 

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