<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vi richiedo un parere surreal-automobilistico | Page 3 | Il Forum di Quattroruote

Vi richiedo un parere surreal-automobilistico

cicciobenzina ha scritto:
Claudio b. ha scritto:
stefano_68 ha scritto:
Credo comunque che un conto sia la multa x revisione scaduta (anche se volgio vedere come la scoprivano, se ciò non fosse successo), un altro sia il danno subito dalla caduta dell'albero.
Nel senso che una cosa nn esclude l'altra.
Dici bene.
Il danno proverà e farselo risarcire, anzi considerando che il danno lo dovrà pagare il comune, che è anche il beneficiario della multa, ci proverà con un'energia particolare.
Ciao
Claudio

ma sei tu....proprio tu? il claudiob de roma con lo sputer
forumista storico come me? oggi cicciobenzina ieri erbysteccone
Grande Erby che piacere!
Vedo che te la passi sempre bene, almeno virtualmente abbiamo sempre la stessa carica!
A presto
Claudio
 
stefano_68 ha scritto:
LUISELLA1972 ha scritto:
stefano_68 ha scritto:
LUISELLA1972 ha scritto:
Tenere un'automobile vuol dire essere regolari con tagliandi e revisioni, sia che la si usi tutti i giorni, sia che resti ferma in box.
Però... scusa, se io tengo l'auto nel box, chi può venire a contestarmi la mancata revisione? Devono entrarmi nel box, farmi aprire l'auto e contestarmi la cosa; mi sembra che questa procedura implichi una serie di violazioni non indifferente.
E poi, la revisione non è un aspetto che vale solo se si circola?

Essere titolari di un'auto comporta anche degli oneri. Altrimenti, ci si sposta in un altro modo...D'altronde, anche se non fosse obbligatorio fare le revisioni periodiche e i tagliandi, mi sembra imprudente tenere per anni ed anni un'auto senza mai controllarla: se poi, alla prima occasione di guida, i freni, per esempio, non tengono? che succede? è anche una questione di sicurezza tua e degli altri, no? :rolleyes: se controlli la tua auto sei poi tranquillo che "risponde" bene alla guida.
Ok, lasciamo perdere il discorso dell'imprudenza; è ovvio che se tieni per 1 anno un'auto ferma sotto casa -e in + scade la revisione - l'unico modo per muoverla legalmente e in sicurezza è caricarla sul carro attrezzi.
Ma io parlavo dell'aspetto legale della cosa. CIoè se è lì ferma e non viola alcuna norma stradale (parcheggio, etc etc), il vigile che passa può multarla o no?
Io direi di no.

un po' di chiarezza: art. 80 CdS
Art. 80 - Revisioni

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

tornando al discorso di prima, se l'auto è parcheggiata sul suolo pubblico (è ovvio che nessun vigile possa entrare in un box PRIVATO e comminare la contravvenzione: sarebbe un abuso), si presume che circoli: per cui se passa un vigile e può constatare la mancata revisione, commina la sanzione di cui sopra. E' assai arduo riuscire a dimostrare che un'auto così parcheggiata non viene usata. Mi dispiace, ma la signora in questione doveve essere più accorta.
 
Luisella, sei caduta in un tranello e hai dato un parere a gratis.

:p :p :p

a prescindere, sulla questione auto in aree private c'è ultimamente una rogna: fino a non molti anni orsono si poteva radiare l'auto e usarla in aree private oppure infilarla in un capannone (magari per tirarla fuori 60 o 70 anni dopo, come la Lancia Astura del bisnonno di un mio amico, riesumata da una rimessa di cascina)
adesso non più.
che ne ha di radiate prima le può tenere (su area privata), ma chi deve radiare un'auto oggi può solo o esportarla, o rottamarla perché va smaltita come rifiuto speciale
 
belpietro ha scritto:
Luisella, sei caduta in un tranello e hai dato un parere a gratis.

:p :p :p

a prescindere, sulla questione auto in aree private c'è ultimamente una rogna: fino a non molti anni orsono si poteva radiare l'auto e usarla in aree private oppure infilarla in un capannone (magari per tirarla fuori 60 o 70 anni dopo, come la Lancia Astura del bisnonno di un mio amico, riesumata da una rimessa di cascina)
adesso non più.
che ne ha di radiate prima le può tenere (su area privata), ma chi deve radiare un'auto oggi può solo o esportarla, o rottamarla perché va smaltita come rifiuto speciale

SONO FESSACCHIOTTAAAAAAAAAAAAAAAAAA :( :( :( :( :( :( :(
 
belpietro ha scritto:
Luisella, sei caduta in un tranello e hai dato un parere a gratis.

:p :p :p

a prescindere, sulla questione auto in aree private c'è ultimamente una rogna: fino a non molti anni orsono si poteva radiare l'auto e usarla in aree private oppure infilarla in un capannone (magari per tirarla fuori 60 o 70 anni dopo, come la Lancia Astura del bisnonno di un mio amico, riesumata da una rimessa di cascina)
adesso non più.
che ne ha di radiate prima le può tenere (su area privata), ma chi deve radiare un'auto oggi può solo o esportarla, o rottamarla perché va smaltita come rifiuto speciale

denuncia di furto.

tra trent'anni "ops! ho ritrovato l'auto!" ed hai anche il vantaggio di avere le targhe d'epoca... :D

scherzo, ma a volte le leggi servono solo a rendere difficili le cose per gli onesti e a non complicarle affatto per i disonesti...
 
Claudio b. ha scritto:
Salve.
L'argomento sarebbe un pò automobilistico, e quindi da Zona franca.
Ma è così ammantato dalla sfiga da sforare nell'off topic, e quindi lo metto qui.
Dunque, una mia vicina di casa ha una vecchia Polo che ormai non usa da mesi, e la teneva parcheggiata su suolo pubblico, in uno spazio tranquillo e defilato.
Il problema è che dopo una bufera venerdì scorso gli è crollato sopra un simpatico pino di 30 metri che, evidentemente appassionato di belle auto, in un ultimo sussulto di vita ha scelto di schiantare la Polo e non ad esempio un Audi A3 percheggiata un metro più avanti.
La vicina di casa ha chiesto il mio aiuto e io non so dire no alle vicine di casa.
Abbiamo (l'idea è stata sua, fortunatamente) chiamato i vigili urbani che oltre a fare il verbale dell'incidente hanno trovato la revisione scaduta e di conseguenza le hanno fatto una multa mica da poco e sequestrato il libretto.
Io non ero lì in quel momento ma ho letto il verbale e si contesta l'art. 80 comma 14 del CdS che dice: "Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ...."
Ecco, il fatto è che è di tutta evidenza che il veicolo non circolava.
Cioé, non può essere che io ho parcheggiato lì quando la revisione non era scaduta e avrei portato il giorno dopo il veicolo a fare la revisione con un carro attrezzi?
Vi chiedo dunque se secondo voi ci sono gli estremi per ricorrere contro il verbale.
In tutto ciò qualunque cosa avessi avuto in mente nei riguardi della vicina è stata brutalmente resa impossibile dal fatto che se la sono inchiappettata prima i vigili.
Grazie
Claudio

Assolutamente SI'.
Sono i soliti BRIGANTI IN DIVISA!
Vistisi di fronte alla probabilita' di dover pagare un solenne e dovuto indennizzo al cittadino, gli "zelanti funzionari" comunali han ben pensato di equilibrare la cosa con la prima multa che riuscivano ad appioppare, i fetenti.
Fecero lo stesso con mio fratello, che ebbe una ruota distrutta per una buca (invisibile in quanto piena d'acqua) tanto grande che dentro c'era un'OMBRELLO!!! :shock:
Riscontrata la buca, e poi multa per non ricordo piu' quale pretesto (mi pare che avessero addotto l'eccesso di velocita').
Pare che abbiano disposizioni precise di inculare chi chiede risarcimenti per "scoraggiare" il cittadino a esigere quel che gli e' dovuto.
E poi ci lamentiamo della camorra... :rolleyes:
 
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