<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vetture nuove con vetri posteriori e lunotto scuri. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote

Vetture nuove con vetri posteriori e lunotto scuri.

66Marco ha scritto:
Ciao.
Una domanda per chi ha vetture uscite da fabbrica o modificate successivamente con vetri scuri :

sul libretto c' è scritto " vetri poste lunotto scuri " ??
Un mio amico ha fatto la Revisione ( ha una vettura con vetri scuri ) egli hanno chiesto e detto che il libretto deve riportare la nota.

E' vero ??
Cosa dice la procedura ??

Grazie.

La mia attuale ha i vetri posteriori oscurati di serie, ma non riporta alcuna voce a libretto.
Su quella precedente avevo fatto applicare le pellicole, l'installatore mi rilasciò un foglietto recante gli estremi del certificato di omologazione (mi pare riolasciato dal TUV) e dei vari livelli di protezione (raggi UV, scheggie, ecc..), da tenere asseieme al libretto di circolazione. Alle revisioni non mi è mai stato contestato nulla.
 
se oscuri vetri posteriori e lunotto occorre che su almeno un vetro compaia un bollino che certifica l'utilizzo di pellicole apposite e il loro montaggio presso un centro specializzato, ergo quelle da 19.90 del supermercato da montare in garage con lo spruzzino ad acqua e sapone nn van bene....
Le auto che escono di serie coi vetri neri, innanzitutto nn è una pellicola e poi cmq il solerte poliziotto o carabiniere di turno ben difficilmente tira fuori storie poichè oggi come oggi di serie o optional teli tiran dietro anche sulle utilitarie....
In entrambi i casi nn esiste obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, ma diciamo che da noi, come tutte le modifiche tuning o meno vige il solito cono d'ombra del "lo faccio o nn lo faccio vabbè tanto è uguale dipende chi incontro"...
Davanti purtroppo nn si può per la legge antiterrorismo, del 74 mi pare.....tuttavia le smart, le slk e i pick up che lateralmente hanno solo i vetri delle portiere sono esentate dall'attenersi a tale regola.....valida però, ovvero è proibito in tutti i casi, x il parabrezza......povera italia.....

PS:
a chi dice: eh ma coi vetri neri le auto dietro hanno poca visibilità........tenete la distanza di sicurezza così riuscite a frenare e schivare a tempo......
 
66Marco ha scritto:
Ciao.
Una domanda per chi ha vetture uscite da fabbrica o modificate successivamente con vetri scuri :

sul libretto c' è scritto " vetri poste lunotto scuri " ??
Un mio amico ha fatto la Revisione ( ha una vettura con vetri scuri ) egli hanno chiesto e detto che il libretto deve riportare la nota.

E' vero ??
Cosa dice la procedura ??

Grazie.

al tuo amico è capitato il peggior nemico dell' automobilista, l' IGNORANTE DI TURNO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare del 22 luglio
2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna

Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003

Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della provincia di Bologna
Al Prefetto di Bologna

Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del
c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all?art.151 del
c.d.s. (art.153, c.9)

Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto
chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le
seguenti considerazioni.

1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti
(art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai
sensi dell?art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi
dell?art.153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci
contemplate nell?art.151, sono sanzionabili ai sensi dell?art.72, anche se non
vengono usate.

2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate
nell?appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono
soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili,
portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l?esclusiva responsabilità del
conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano
efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.

3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas
combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e
accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la
rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di
circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l?installazione e/o uso.

5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL?AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della
parte inferiore delle autovetture. Perciò l?assetto degli autoveicoli in generale
non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di
omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi
sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle
sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di
omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni
contemplate nell?art. 78 del c.d.s.

6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l?obbligo della
omologazine degli stessi.
Gli estremi dell?omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui
vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in
modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri
laterali per passeggeri.
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano

Al tuo amico interessa il punto 6

Saluti
 
B-O-DISEL ha scritto:
66Marco ha scritto:
Ciao.
Una domanda per chi ha vetture uscite da fabbrica o modificate successivamente con vetri scuri :

sul libretto c' è scritto " vetri poste lunotto scuri " ??
Un mio amico ha fatto la Revisione ( ha una vettura con vetri scuri ) egli hanno chiesto e detto che il libretto deve riportare la nota.

E' vero ??
Cosa dice la procedura ??

Grazie.

al tuo amico è capitato il peggior nemico dell' automobilista, l' IGNORANTE DI TURNO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare del 22 luglio
2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna

Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003

Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della provincia di Bologna
Al Prefetto di Bologna

Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del
c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all?art.151 del
c.d.s. (art.153, c.9)

Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto
chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le
seguenti considerazioni.

1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti
(art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai
sensi dell?art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi
dell?art.153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci
contemplate nell?art.151, sono sanzionabili ai sensi dell?art.72, anche se non
vengono usate.

2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate
nell?appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono
soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili,
portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l?esclusiva responsabilità del
conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano
efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.

3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas
combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e
accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la
rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di
circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l?installazione e/o uso.

5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL?AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della
parte inferiore delle autovetture. Perciò l?assetto degli autoveicoli in generale
non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di
omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi
sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle
sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di
omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni
contemplate nell?art. 78 del c.d.s.

6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l?obbligo della
omologazine degli stessi.
Gli estremi dell?omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui
vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in
modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri
laterali per passeggeri.
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano

Al tuo amico interessa il punto 6

Saluti

ciao, visto che mi sembri piuttosto informato t pongo una questione relativa al punto 5, ovvero ribassamenti e assetti.....
Io ero rimasto al fatto che l'altezza minima da terra fosse 12cm, ovvero l'altezza massima consentita ai comuni x i dossi artificiali di rallentamento, oltre tale altezza sono da considerare fuori legge e se mi causano un danno posso denunciare il comune....ora nn è più così?
e soprattutto, dove trovo sulla carta di circolazione l'altezza minima da terra?
Se nn ho inteso male il punto 5 dice che il poliziotto se si insospettisce può verificare, diversamente è tutto a posto....ma ad es la mia panda 100hp esce già di serie con le molle più corte di tipo 1cm rispetto alle altre panda, dove dovrebbe essere scritto?
 
suppasandro ha scritto:
B-O-DISEL ha scritto:
66Marco ha scritto:
Ciao.
Una domanda per chi ha vetture uscite da fabbrica o modificate successivamente con vetri scuri :

sul libretto c' è scritto " vetri poste lunotto scuri " ??
Un mio amico ha fatto la Revisione ( ha una vettura con vetri scuri ) egli hanno chiesto e detto che il libretto deve riportare la nota.

E' vero ??
Cosa dice la procedura ??

Grazie.

al tuo amico è capitato il peggior nemico dell' automobilista, l' IGNORANTE DI TURNO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare del 22 luglio
2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna

Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003

Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della provincia di Bologna
Al Prefetto di Bologna

Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del
c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all?art.151 del
c.d.s. (art.153, c.9)

Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto
chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le
seguenti considerazioni.

1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti
(art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai
sensi dell?art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi
dell?art.153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci
contemplate nell?art.151, sono sanzionabili ai sensi dell?art.72, anche se non
vengono usate.

2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate
nell?appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono
soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili,
portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l?esclusiva responsabilità del
conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano
efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.

3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas
combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e
accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la
rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di
circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l?installazione e/o uso.

5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL?AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della
parte inferiore delle autovetture. Perciò l?assetto degli autoveicoli in generale
non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di
omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi
sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle
sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di
omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni
contemplate nell?art. 78 del c.d.s.

6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l?obbligo della
omologazine degli stessi.
Gli estremi dell?omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui
vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in
modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri
laterali per passeggeri.
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano

Al tuo amico interessa il punto 6

Saluti

ciao, visto che mi sembri piuttosto informato t pongo una questione relativa al punto 5, ovvero ribassamenti e assetti.....
Io ero rimasto al fatto che l'altezza minima da terra fosse 12cm, ovvero l'altezza massima consentita ai comuni x i dossi artificiali di rallentamento, oltre tale altezza sono da considerare fuori legge e se mi causano un danno posso denunciare il comune....ora nn è più così?
e soprattutto, dove trovo sulla carta di circolazione l'altezza minima da terra?
Se nn ho inteso male il punto 5 dice che il poliziotto se si insospettisce può verificare, diversamente è tutto a posto....ma ad es la mia panda 100hp esce già di serie con le molle più corte di tipo 1cm rispetto alle altre panda, dove dovrebbe essere scritto?

da dove hai ricavato tu l' altezza minima da terra non lo so, posso dire che non è corretto quello che ricordi. Ad esempio pensa ad un veicolo fuoristrada , non ha sicuramente l' altezza da terra uguale alla Panda, solo per citare un' esempio.
Come è scritto al punto 5 , l' altezza da terra è rilevabile dalla scheda tecnica che il costruttore del veicolo ha depositato in sede di omologazione di quel veicolo.
Ad esempio per la Panda cippicippiciò la scheda tecnica riporta l'altezza del modello Panda cippicippiciò a cui si riferisce. Prodotte 300 Panda cippicippicio vale per tutte 300 Panda cippicippicio.
Per questo non puoi trovare sul libretto di circolazione dati riguardo l' altezza da terra.

altezza massima consentita ai comuni x i dossi artificiali di rallentamento,
se ho capito bene cerchi questo?

Art. 179 (Art. 42 Codice della strada)

(Rallentatori di velocita')
Su tutte le strade, per tutta la lunghezza della carreggiata, ovvero per una o piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocita' costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (figura II.473).
I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensita'.
Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocita' vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. E' rallentatori".
I rallentatori di velocita' prefabbricati devono esse fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
I dispositivi rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere approvati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

Saluti
 
simo1988 ha scritto:
Ma appunto per questo si chiamano Privacy.
Perchè te mi devi vedere dentro l'auto?

Simo, mi meraviglio della tua ingenuità: quando guidi, non cerchi mai di vedere attraverso il lunotto dell'auto che ti precede, in modo da prevenire eventuali situazioni di pericolo? :shock:
 
Ho fatto oscurare vetri posteriori e lunotto un anno fa, per preservare il pargolo; l'installazione è avvenuta aftermarket, e l'installatore mi ha rilasciato apposita omologazione del tuv tedesco, con caratteristiche della pellicola, nonchè un documento che riporta le stesse ed i dati della mia auto, affinché alla futura revisione sia tutto ok.
 
66Marco ha scritto:
Ciao.

Quando il mio amico ha fatto la revisione ( vettura nuova di pacco uscita dallo stab con vetri post scuri ), l' officina voleva vedere su libretto la voce " vetri scuri ".

Penso sia un problema di omologazione ( come il DPF ): boh

il meccanico che gli ha chiesto una cosa del genere, dovrebbe smetterla di bere e di fare quel mestiere.

sul libretto non c'è scritto nulla a riguardo, lo dovrebbe sapere bene.
 
suppasandro ha scritto:
se oscuri vetri posteriori e lunotto occorre che su almeno un vetro compaia un bollino che certifica l'utilizzo di pellicole apposite e il loro montaggio presso un centro specializzato, ergo quelle da 19.90 del supermercato da montare in garage con lo spruzzino ad acqua e sapone nn van bene....
Le auto che escono di serie coi vetri neri, innanzitutto nn è una pellicola e poi cmq il solerte poliziotto o carabiniere di turno ben difficilmente tira fuori storie poichè oggi come oggi di serie o optional teli tiran dietro anche sulle utilitarie....
In entrambi i casi nn esiste obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, ma diciamo che da noi, come tutte le modifiche tuning o meno vige il solito cono d'ombra del "lo faccio o nn lo faccio vabbè tanto è uguale dipende chi incontro"...
Davanti purtroppo nn si può per la legge antiterrorismo, del 74 mi pare.....tuttavia le smart, le slk e i pick up che lateralmente hanno solo i vetri delle portiere sono esentate dall'attenersi a tale regola.....valida però, ovvero è proibito in tutti i casi, x il parabrezza......povera italia.....

PS:
a chi dice: eh ma coi vetri neri le auto dietro hanno poca visibilità........tenete la distanza di sicurezza così riuscite a frenare e schivare a tempo.
.....

Poter vedere, almeno in parte, quello che sta capitando davanti alla vettura che ci precede non è che sia una stupidata.
 
Cometa Rossa ha scritto:
Ho fatto oscurare vetri posteriori e lunotto un anno fa, per preservare il pargolo; l'installazione è avvenuta aftermarket, e l'installatore mi ha rilasciato apposita omologazione del tuv tedesco, con caratteristiche della pellicola, nonchè un documento che riporta le stesse ed i dati della mia auto, affinché alla futura revisione sia tutto ok.

quel documento averlo con se o non averlo, non cambia di una virgola il regolamento.
Fosse una modifica da annotare sul libretto di circolazione, avresti dovuto richiedere il nulla osta e presentarti in motorizzazione per il collaudo. Seguiva la trascrizione a libretto della modifica.
Quindi alla futura revisione NON SERVE è un inutile pezzo di carta.

Saluti
 
B-O-DISEL ha scritto:
Cometa Rossa ha scritto:
Ho fatto oscurare vetri posteriori e lunotto un anno fa, per preservare il pargolo; l'installazione è avvenuta aftermarket, e l'installatore mi ha rilasciato apposita omologazione del tuv tedesco, con caratteristiche della pellicola, nonchè un documento che riporta le stesse ed i dati della mia auto, affinché alla futura revisione sia tutto ok.

quel documento averlo con se o non averlo, non cambia di una virgola il regolamento.
Fosse una modifica da annotare sul libretto di circolazione, avresti dovuto richiedere il nulla osta e presentarti in motorizzazione per il collaudo. Seguiva la trascrizione a libretto della modifica.
Quindi alla futura revisione NON SERVE è un inutile pezzo di carta.

Saluti

Non credo; se ho un documento che mi certifica che una determinata pellicola è omologata per quel tipo di utilizzo, ma poi l'installatore me ne monta una di tutt'altro tipo, come si fa a sapere che quanto montato è omologato o meno? Invece col secondo pezzo di carta l'installatore si è preso la responsabilità personale di dire che mi ha montato sull'auto sottoposta a revisione proprio la pellicola di cui mi ha rilasciato il certificato di omologazione.
A meno che tu non intenda che anche il certificato di omologazione della pellicola sia inutile, forse ho capito male io il tuo intervento
 
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