tommytt ha scritto:1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all?utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all?interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l?autorizzazione»;
Sicuramente superata dalla tecnologia, certo, ma la realtà è questa. Il mezzo non può circolare vuoto in attesa di ricevere
prenotazioni via Uber, deve riceverle stando parcheggiato nella rimessa del comune che lo ha autorizzato. La norma è derogabile nei comuni che non hanno rilasciato licenze taxi.
senza polemica, ma...non sono d'accordo.
- Vero che il servizio NCC "si rivolge all?utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio", ma la normativa di riferimento (legge 15.1.1992 n. 21) NON vieta che la richiesta venga fatta...per telefono (quindi anche via smart-phone o via p.c.) o tramite centralino...
- Vero è che al NCC è "vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio taxì" e che lo "stazionamento avviene all'interno delle rimesse":
-nessuna norma impedisce al NCC di circolare in attesa di svolgere un trasporto...remunerato
- se poi i titolari di licenza taxi, per impedire la circolazione dei NCC, passano alle vie di fatto... :twisted: