SUZUKI ITALIA S.p.A. garantisce per un periodo di 6 o 12 anni (vedi dati identificativi del veicolo) a partire dalla data di 1° immatricolazione la carrozzeria del suo veicolo, contro danni da corrosione passante (dall'interno verso l'esterno), tramite la propria rete d’Officine Autorizzate in Italia. Nel caso dovesse apparire sul Suo veicolo della corrosione passante, il particolare interessato verrà riparato o sostituito senza nessun addebito per ricambi e/o manodopera. Condizioni e norme che regolano la validità della garanzia sulla carrozzeria: La validità di questa garanzia è subordinata al controllo periodico della carrozzeria ad intervalli regolari come descritto e prescritto dal Costruttore (le spese relative al controllo e successiva riparazione in presenza di danneggiamenti alla vernice sono a carico del Cliente). 1° controllo 11°-12° mese dalla data di 1ª immatricolazione 2° controllo 23°-24° mese dalla data di 1ª immatricolazione 3° controllo 35°-36° mese dalla data di 1ª immatricolazione 4° controllo 47°-48° mese dalla data di 1ª immatricolazione 5° controllo 59°-60° mese dalla data di 1ª immatricolazione Ulteriori controlli per i modelli coperti dalla garanzia di 12 anni 6° controllo 71°-72° mese dalla data di 1ª immatricolazione 7° controllo 83°-84° mese dalla data di 1ª immatricolazione 8° controllo 95°-96° mese dalla data di 1ª immatricolazione 9° controllo 107°-108° mese dalla data di 1ª immatricolazione - 6 - 10° controllo 119°-120° mese dalla data di 1ª immatricolazione 11° controllo 131°-132° mese dalla data di 1ª immatricolazione • Tutte le operazioni di manutenzione e cura atte a prevenire la "corrosione passante" sulla carrozzeria sono evidenziate nel libretto d'Uso e Manutenzione. • Qualsiasi forma di corrosione diversa da quella passante non è coperta da questa garanzia. • La corrosione passante all'impianto di scarico e relativi componenti non è coperta da questa garanzia. • I danni dovuti alla corrosione passante, che risultano causati da un danneggiamento della verniciatura o degli strati protettivi della carrozzeria o causati da una modifica alla carrozzeria stessa, non sono coperti da questa garanzia. • Non appena viene rilevato un segno di corrosione passante su una parte della carrozzeria, è necessario contattare immediatamente l’Officina Autorizzata SUZUKI. • Il ripristino della carrozzeria deve essere fatto a regola d’arte, applicando materiali e procedure previste dal Costruttore. • Non sono coperti da questa garanzia i danni da corrosione passante dovuti a modifiche o utilizzo di parti non costruite o approvate da SUZUKI. • Non sono coperti da questa garanzia i danni da corrosione passante risultanti da utilizzo non corretto o improprio del veicolo e/o immersione in acqua.
(Fonte, Suzuki_Lib_Gar_Auto_genn_2012)