keyone
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Mi spiace ma essendo ciclista seguo la cosa da tempo e_
15 mag 2019 – In un recente comunicato l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani festeggia con grande entusiasmo un traguardo raggiunto, per il quale si sta battendo da anni:
«All’articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Durante la marcia i veicoli […]. Fuori dai centri urbani, purché occorrano le condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione lo consentano, il sorpasso dei velocipedi deve essere svolto lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri».
Ed io interpreto ma non sono un giudice se non c'è il 1.5 metri stai dietro.
Testo Modifica Art 149:
Modifica dell'articolo 149 del Codice della strada,
che attualmente disciplina la distanza di sicurezza tra i veicoli prevedendo, al comma 1, che durante la
marcia i veicoli devono tenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, tale che sia garantito in
ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni.
A tale comma 1 (articolo 1, comma 1, lettera b), dell'A.C. 526; articolo 1,
comma 1, lettera c), dell'A.C. 892) si aggiungono, in fine, nuovi periodi contenenti le seguenti previsioni,
relative specificamente alla distanza di sicurezza dai velocipedi:
durante la marcia, ai veicoli è fatto obbligo di tenere una distanza laterale di sicurezza, dal margine
della strada e dai veicoli, commisurata alle condizioni del traffico e alla visibilità; tale distanza
deve garantire in ogni caso la possibilità di arresto tempestivo per evitare collisioni con eventuali
ostacoli presenti nella carreggiata (A.C. 526), ovvero, con la formulazione più sintetica usata dall'A.C.
892, deve garantire in ogni caso la possibilità di arresto tempestivo in condizioni di sicurezza;
la distanza laterale di sicurezza dai velocipedi deve essere maggiore in ragione della probabilità di
ondeggiamenti e di deviazioni da parte dei velocipedi stessi;
quanto al sorpasso dei velocipedi fuori dei centri urbani, l'A.C. 526 prevede che, qualora le
condizioni di sicurezza e della circolazione lo consentano, i conducenti degli autoveicoli possono
effettuare la manovra di sorpasso dei velocipedi, autorizzata da apposita segnaletica, mantenendo
una distanza laterale di sicurezza non inferiore a 1,5 metri; l'A.C. 892, sia pure con analoga
formulazione, fa invece riferimento al sorpasso effettuato da tutti i veicoli a motore - non limitandolo,
quindi, ai soli autoveicoli - e non fa riferimento alla presenza di apposita segnaletica che lo
autorizzi;
Dispone, in aggiunta, che, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 148, comma 9-bis (v. supra), qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della
strada, la distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima
a un velocipede deve rallentare e adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e può
sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista.
Esatto. Il sottoscritto se non vi è il metro e mezzo - e anche abbondante - se ne sta dietro , perchè non vuole "asfaltare" nessuno e perchè la strada non è solo sua , ma a disposizione di altri utenti , i più diversi , persino i cavalli i buoi e i carretti a mano
Finchè questo concetto di educazione , non solo stradale ma basilare, non entrerà in testa , l'automobile resterà oggetto minacciato di estinzione ...La norma ci voleva , in quanto prima l'automobilista o camionista non sapeva come comportarsi e , spinto dalla fretta o dalla preoccupazione di non rallentare il traffico , finiva per mettere in serio pericolo la sicurezza...