<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatici di primo equipaggiamento delle vostre vetture. | Page 45 | Il Forum di Quattroruote

Pneumatici di primo equipaggiamento delle vostre vetture.

Rileggiamo
Regolamento 458/2011
Allegato II 2.2 tutti gli pneumatici montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo

Definizioni
Ai fini del presente regolamento su regolamento si applicano le definizioni che seguono
2) tipo di pneumatici: indica una gamma di pneumatici che non differiscano fra loro nelle seguenti caratteristiche fondamentali:

….
B) nel caso di pneumatici classe c1, le caratteristiche bla bla definite nel regolamento Unece n. 30 paragrafo 2.1
C) nel caso di pneumatici c2 o c3, le caratteristiche bla bla definite nel regolamento unece n. 54 paragrafo 2.1

Cosa dicono i regolamenti unece al paragrafo 2.1?
Non devono differire in
Produttore
Designazione della misura
Categoria di impiego
Struttura
Simbolo di categoria velocita
Indice di carico
Sezione

Dove non é chiaro che nei requisiti di montaggio dei pneumatici sul veicolo definiti nel regolamento 458 il quale definisce i requisiti di omologazione di un veicolo) si debbano considerare come tipologia di pneumatico quanto definito al paragrafo 2.1 delle norme unece nel quale la caratelteristixa produttore é la prima al punto 2.1.1?
Puoi rileggere all'infinito ma questa frase che tu scrivi e non riporti:
"Non devono differire in
Produttore"
nel regolamento e' scritto cosi: "che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali: a) nome del fabbricante; b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);...".

Ti ho gia' spiegato che il nome del fabbricante significa che deve essere presente, come tutte le altre caratteristiche essenziali e non che debba essere lo stesso per tutti gli pneumatici. Perche' come gia' scritto, nella definizione sopra recita "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali:..."
Mi spieghi come la tua interpretazione di stesso produttore e stessa misura ecc. si concilia con l'affermazione "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non differiscono tra loro"?
 
Puoi rileggere all'infinito ma questa frase che tu scrivi e non riporti:
"Non devono differire in
Produttore"
nel regolamento e' scritto cosi: "che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali: a) nome del fabbricante; b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);...".

Ti ho gia' spiegato che il nome del fabbricante significa che deve essere presente, come tutte le altre caratteristiche essenziali e non che debba essere lo stesso per tutti gli pneumatici. Perche' come gia' scritto, nella definizione sopra recita "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali:..."
Mi spieghi come la tua interpretazione di stesso produttore e stessa misura ecc. si concilia con l'affermazione "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non differiscono tra loro"?
Non lo sto dicendo i9, ho riportato la normativa
Unece di riferimento. Se ti prendi anche la briga di andartela anleggere
Quanti agli altri paesi non so. Me lo stai dicendo tu, io non vivo in Slovacchia e non ho modo di parlare con la polizia slovacca
 
E' una semplice deduzione logica, non e' che ci si debba girare attorno.

Si ma non me la attribuire, perchè ti sto dicendo che non ho seguito questo percorso logico

Tu la pensi così io ti dico di no

Detto questo, mi "autorichiamo" perchè ho alimentato fin troppo una polemica senza sbocchi, mi scuso con il forum e mi tiro fuori
 
Puoi rileggere all'infinito ma questa frase che tu scrivi e non riporti:
"Non devono differire in
Produttore"
nel regolamento e' scritto cosi: "che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali: a) nome del fabbricante; b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);...".

Ti ho gia' spiegato che il nome del fabbricante significa che deve essere presente, come tutte le altre caratteristiche essenziali e non che debba essere lo stesso per tutti gli pneumatici. Perche' come gia' scritto, nella definizione sopra recita "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali:..."
Mi spieghi come la tua interpretazione di stesso produttore e stessa misura ecc. si concilia con l'affermazione "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali che non differiscono tra loro"?
E da dove l’avresti dedotto che il nome del fabbricante deve essere presente e non che sia una caratteristica che identifica il tipo?
Oltre a non trovare quel punto che riporti nel regolamento….
Comunque sì non ha senso discutere,
A me pare molto chiaro
 
E da dove l’avresti dedotto che il nome del fabbricante deve essere presente e non che sia una caratteristica che identifica il tipo?
Oltre a non trovare quel punto che riporti nel regolamento….
Comunque sì non ha senso discutere,
A me pare molto chiaro
Ho detto che e' una caratteristica essenziale per l'omologazione e la messa in commercio dello pneumatico cosi' come le altre caratteristiche. Quando nel regolamento e' scritto "...che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali: a) nome del fabbricante; b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);...". Non significa che le caratteristiche debbano essere le stesse ma che lo pneumatico per essere omologato debba presentare dette caratteristiche che non devono differire tra loro perche' comprese in "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali". Ma non vale solo per gli pneumatici: qualsiasi prodotto per essere omologato deve presentare dei requisiti precisi compresi in una gamma di misure, nomi commerciali, ecc.
Altrimenti ci sarebbe in commercio un solo produttore, una sola misura, una sola classe, ecc.

Ma poi ti sembra verosimile che un regolamento europeo imponga di mettere pneumatici della stessa marca e modello? E non lo specifica chiaramente? E in altri Paesi non lo fanno?
 
Ultima modifica:
Ho detto che e' una caratteristica essenziale per l'omologazione e la messa in commercio dello pneumatico cosi' come le altre caratteristiche. Quando nel regolamento e' scritto "...che non differiscono tra loro nelle seguenti caratteristiche essenziali: a) nome del fabbricante; b) classe del pneumatico (v. seguente punto 2.4.);...". Non significa che le caratteristiche debbano essere le stesse ma che lo pneumatico per essere omologato debba presentare dette caratteristiche che non devono differire tra loro perche' comprese in "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali". Ma non vale solo per gli pneumatici: qualsiasi prodotto per essere omologato deve presentare dei requisiti precisi compresi in una gamma di misure, nomi commerciali, ecc.
Altrimenti ci sarebbe in commercio un solo produttore, una sola misura, una sola classe, ecc.
Guarda ci rinuncio veramente per me puoi andare vi con 4 gomme diversa dall’altra per marca, modello, misura, indice di carico e di velocità.. una invernale uan 4s e una estiva … e un ruotino… tanto non c’è nessuno e nessuna nrorma che te lo vieta.
Amen
 
Guarda ci rinuncio veramente per me puoi andare vi con 4 gomme diversa dall’altra per marca, modello, misura, indice di carico e di velocità.. una invernale uan 4s e una estiva … e un ruotino… tanto non c’è nessuno e nessuna nrorma che te lo vieta.
Amen
Parole in liberta' senza senso. Cose che io non ho mai affermato.
 
Non significa che devono essere tutti uguali per marca e modello
Ti sbagli, se per “tipo” viene specificato tra gli altri, nel punto a), nome del fabbricante (che sarebbe la marca) e prima viene prescritto “non devono differire per tipo”, per la proprietà transitiva significa che devono essere anche della stessa marca. Questo è semplicemente italiano. Per il modello in effetti non è specificato (a meno che sia implicitamente sottinteso) ma date le svariate altre caratteristiche che deve mantenere la cosa più immediata sarebbe prenderlo proprio identico anche per modello.
 
Ti sbagli, se per “tipo” viene specificato tra gli altri, nel punto a), nome del fabbricante (che sarebbe la marca) e prima viene prescritto “non devono differire per tipo”, per la proprietà transitiva significa che devono essere anche della stessa marca. Questo è semplicemente italiano. Per il modello in effetti non è specificato (a meno che sia implicitamente sottinteso) ma date le svariate altre caratteristiche che deve mantenere la cosa più immediata sarebbe prenderlo proprio identico anche per modello.
Quella e' la definizione per l'omologazione, non sono i requisiti per avere gli stessi pneumatici per marca sullo stesso asse. Quando si afferma che devono essere gli stessi sullo stesso asse per tipo, si rimanda alla definizione di tipo con le caratteristiche essenziali: il fabbricante, la misura, la classe, ecc. in "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali". Ovvero lo pneumatico come prodotto deve essere conforme con queste caratteristiche essenziali comprese all'interno di quella gamma. Ma alla fine la domanda e' la stessa: se in altri Paesi e' consentito e i gommisti non obiettano, voi restate nella vostra granitica certezza che avete ragione voi e sbagliano all'estero? Io perlomeno un dubbio l'avrei, soprattutto quando almeno 3 Paesi fanno diversamente.
 
Ultima modifica:
Quella e' la definizione per l'omologazione, non sono i requisiti per avere gli stessi pneumatici per marca sullo stesso asse. Quando si afferma che devono essere gli stessi sullo stesso asse per tipo, si rimanda alla definizione di tipo con le caratteristiche essenziali: il fabbricante, la misura, la classe, ecc. in "una gamma di pneumatici consistente in un elenco di designazioni di misure, di nomi commerciali e di designazioni commerciali". Ovvero lo pneumatico come prodotto deve essere conforme con queste caratteristiche essenziali comprese all'interno di quella gamma. Ma alla fine la domanda e' la stessa: se in altri Paesi e' consentito e i gommisti non obiettano, voi restate nella vostra granitica certezza che avete ragione voi e sbagliano all'estero? Io perlomeno un dubbio l'avrei, soprattutto quando almeno 3 Paesi fanno diversamente.
La legge di riferimento dovrebbe essere la Direttiva 92/23/CEE del 1992.
Forse questo sito potrebbe chiarire meglio le idee: https://www.lezionieuropa.it/montar...i-puo-regole-e-norme-ue-la-parola-allesperto/

Da cui si evince che nulla è cambiato sull’obbligo di montare stesso tipo di gomme sul medesimo asse.
Per quanto concerne il tipo, come previsto nel Regolamento 117 e come già specificato, (anche) la marca deve essere la stessa. Possiamo discutere sul diverso modello, ma mi pare a questo punto una questione di lana caprina.
Per quanto mi riguarda io non mi baso su cosa fanno o come si regolano alcuni gommisti, alcuni poliziotti, o alcuni Stati europei, mi baso sulla legge stessa e cerco di comprenderne bene il senso (che deve essere quanto più possibile inequivocabile e non interpretabile soggettivamente) e attenermi ad essa per non incorrere in possibili sanzioni.
Non entro nemmeno nel merito del buon senso personale sulla sicurezza, che a mio modesto parere dovrebbe essere ancor più elevato della legge stessa.
 
Infatti é il regolamento 117 del 2016 in cui si sono accorti della ca..ta scritta. Ci sono gli stessi punti delle norme unece e hanno aggiunto il g, disegno del battistrada
Chiaro che se devi definire delle norme di montaggio, nelle definizioni di tipo di pneumatico occorre andare a far riferimento ai dati di omologazione del pneumatico stesso
La questione secondo me è mal posta nel senso che tutte le indicazioni concorrono al miglioramento della sicurezza e danno indicazione non equivoca che gli pneumatici debbano essere uguali per tutte le caratteristiche di definizione tecnica del prodotto (tanto è vero che due pneumatici di produttori diversi pur in stessa misura potrebbero avere circonferenze diverse così come la larghezza o altezza della spalla tali da rendere la guida meno sicura).
Ma se passasse il concetto degli pneumatici diversi sullo stesso asse pur con le stesse caratteristiche di cui sopra allora perché non montare su un lato una termica ben tassellata ricca di intagli e sull'altra una sportiva con soli pochi canali?

Il fatto che la stessa UE ci sia tornata sopra più volte spiega una circostanza ovvero che l'evoluzione normativa da un lato e di prodotto dall'altro non è stata esaustiva di certe definizioni che evidentemente hanno dato adito a contenziosi linguistici più che tecnici dal momento che nessuno si sogna di dire che pneumatici diversi sullo stesso asse sono meglio che due uguali e forse è anche per questo che fatico a seguire il punto per cui ci si "batta" per difendere una soluzione tecnicamente svantaggiosa che può diventare pericolosa.

Le norme per esempio ammettono il ruotino che però ha una funzione specifica con forti limitazioni ovvero condurti al primo gommista per risolvere il problema e non certo come sostitutivo della ruota normalmente omologata per la circolazione.
 
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