arizona77 ha scritto:
quadrif ha scritto:
Il reato di omicidio stradale c'è già e si chiama omicidio colposo.
Come tutte le norme è perfettibile e basterebbe prevedere un'aggravante specifica "pesante" per chi giuda in stato di ebbrezza o sotto sostanze stepefacenti per renderlo più efficace.
Invece, si preferisce cambiare il nome al reato, lasciando tutto il resto com'è, perchè è inevitabile che in un sistema che non punisce adeguatamente i responsabili di gravi reati dolosi, quindi commessi con la volontà di perpetrarli, non potrà accanirsi contro il reo di un'atto non voluto.
Gli unici che andranno sicuramente in carcere, saranno i primi a cui verrà contestato il nuovo reato, in quanto la "grancassa" mediatica (la stessa che attualmente vuol farci credere che l'omicidio colposo non esiste) esigerà lo scalpo di qualche malcapitato. Una volta sgonfiatasi la bolla mediatica, rientrerà tutto nei ranghi, come sempre.
Se uno nel contempo uccide una persona di sesso
femminile, si parlera' di
omicidio stradale aggravato da femminicidio :?:
Pare sia una mania quella creare leggi sovrapponendole alle altre decine di migliaia gia'
esistenti.
Se ho ben capito non ti piacciono le aggravanti.
Il sistema delle aggravanti/attenuanti esiste già nel codice penale, non si tratta di inventare nulla di nuovo. Quello che a te sembra una sovrapposizione è in realtà un sistema per graduare la sanzione al caso specifico. Altrimenti, possiamo dare a tutti 5 anni di reclusione così è più semplice.
Proviamo a leggere l'art.589 del codice penale:
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."
Ribadisco che se non basta, si possono inasprire le aggravanti, ma prima di qualsiasi modifica, cercherei di rendere effettiva l'applicazione della norma vigente, a cominciare da quei soggetti che, in spregio al codice ed al buonsenso, viaggiano sotto alterazione alcoolica o psicotropa.