l'art.32 della costituzione repubblicana (risalente al 1948) consente di introdurre l'obbligo per tutela della salute della popolazione,
occorre una legge ordinaria per approvarlo
art. 32 Cost.: nel trattamento sanitario obbligatorio può rientrare il vaccino come mezzo farmacologico per impedire ad un virus o ad un batterio, diffuso in una area geografica o in tutto il globo, dotato di particolare perniciosità o letalità, di aggredire l’organismo umano.
Questo farmaco viene inoculato su una persona sana e, per tale ragione, deve garantire massima sicurezza in quanto non è tollerabile
che possa procurare alcun pregiudizio.
La pronunzia n. 307 del 14-22 giugno 1990 ha dichiarato incostituzionale la legge 4 febbraio 1966 n 51 sulla obbligatorietà della vaccinazione anti-poliomielitica, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria anti-poliomielitica.
La precedente decisione n 88/1979 aveva già affermato che l’
art 32 Cost. tutela la salute non solo come interesse della collettività ma anche, e soprattutto, come diritto primario ed assoluto del singolo.
Questo principio è stato ripreso e sviluppato dalla statuizione 307/1990: “
Un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per le sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.
Perciò, finchè non è finita la fase sperimentale, non se ne fa nulla dell'obbligatorietà.
Anche per questo, col Green Pass, si è cercato di bypassare la non possibilità all'obbligo.