Sempre che sia andata esattamente come riportato dall'articolo, i vigili in realtà hanno fatto un favore alla signora.
Un conto è il legittimo diritto di critica, anche aspra, che per consolidata giurispridenza è ampiamente tutelato; altro è la diffamazione che è prospettabile quando scrivi "amministrazione ridicola". Ad esempio, dire "amministrazione inefficiente nella manutenzione stradale" ove documentato è una constatazione, non diffamazione.
Nel caso di specie, ove fosse stata ravvisata la diffamazione, la signora avrebbe avuto due aggravanti, quella dei veicolo diffamatorio (FB) e quella di aver diffamato un organo amministrativo.
Credimi, le hanno fatto un gran favore ...
Art. 595 Codice penale
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.