belpietro ha scritto:
per chiarezza:
se mando una insinuazione al passivo fallimentare, devo "firmare digitalmente" l'istanza di ammissione (che dovrei firmare se fosse di carta) e invece non devo firmare i bilanci e le fatture che allego
Dipende dai tribunali, non c'è completa uniformità.
In realtà la PEC "certifica" anche gli allegati, nel senso che la ricevuta di avvenuta consegna (non quella di accettazione) contiene:
- un allegato che include la mail originale e gli allegati della stessa (perdona il pasticcio linguistico);
- un allegato con gli estremi identificativi univoci (riportati anche nel corpo della ricevuta).
Il sistema certifica che cosa hai spedito, allegati inclusi. La firma digitale degli allegati è un di più, non sempre necessario, che "certifica" (o dovrebbe teoricamente farlo) la corrispondenza tra chi, nel documento/atto allegato in forma digitale, appare come firmatario (es. avv. Mario Rossi - firmato) e l'autore effettivo dell'atto.
Per cui spesso è normale ricevere via PEC atti ufficiali non firmati digitalmente, in quanto si tratta di documenti analogici (la scansione pdf di un atto recante la firma autografa del responsabile/estensore etc)
La firma digitale è, passami il paragone un poco forzato, "l'autentica di firma", la PEC è l'equivalente moderno del telex. Le due cose possono andare congiuntamente o disgiuntamente.