Trotto@81 ha scritto:
Hai letto questo? http://www.handylex.org/quesiti/4077.shtml
Tu hai usato la legge 104 perchè l'avevi, ma se avevi solo la patente speciale ed hai aspettato hai perso tempo.
Che tu sia stato fino ad oggi all'oscuro di questo non fa di certo legge la tua esperienza.
Ho avuto a che fare con queste cose dal 2007 purtroppo, vedi tu.
mA è UNA CIRCOLARE DEL 1998 !!
leggi, ti prego !
Le agevolazioni Iva
È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate.
È applicabile l'IVA al 4 per cento anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
Gli obblighi dell'impresa
L ?impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:
emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione.
Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.
MIA MADRE HA ACQUISTATO UN VEICOLO NEL LUGLIO 2010 !!!
idem mia cognata (aprile 2006)
STESSA PROCEDURA
Legge 104 + decreto invalidità civile = la poatente non l'hanno nenacneh chiesta.