Trotto@81 ha scritto:
alberto3560 ha scritto:
scusa se intervengo ma non ne sono sicuro che basti solo la patente speciale....
fate presto a verificare, con il certificato basta andare alla Agenzia delle entrate e chiedere lumi...è il dirigente che decide...io ho fatto così, poi sono andato in concessionaria.
L'acquisto dell'auto è un conto, quello di un frigo un altro, non facciamo confusione per cortesia, chi ci legge deve poter capire in modo chiaro cosa gli spetta e cosa no.
prego verificare quanto scrive l'Agenzia delle entrate:
http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/guide/agev_disab/capitolo_2.htm#2_1
Sintetizzo :
1. Chi sono i disabili ammessi alle agevolazioni per il settore auto
L'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata.
In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1. i non vedenti e sordomuti
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4.i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2,3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti,fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordomuti , l'articolo 1 della legge n.68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione -abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni)che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente,"affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.
Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili,affetti da ridotte capacità motorie, per i quali continua a valere il requisito dell'adattamento.
La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art.4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.
Nel luglio 2010 una mia parente (Legge 104 massima, invalidità civile al100% con accompagnamento, SENZA patente) ha dovuto consegnare alla Concessionaria (su richiesta dell'Agenzia delle Entrate):
1) Decreto L104
2) Decreto invalidità civile
3) attestazione INPS di percepimento dell'accompagnamento
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Idem è stato presentato per l'esenzione dal bollo (sempre all'Agenzia delle entrate)