Ringrazio tutti per gli interventi e i feedback costruttivi. Interessante come l'argomento sia stato cosi velocemente approfondito con il vostro supporto.
Ora, per fare una somma.
Il pedone, anche attraversando nelle prossimità delle strisce e' da considerarsi parte lesa. A meno che, non vengano rilevati comportamenti dove un concorso di colpa o addirittura una negazione del risarcimento possano essere effettivi (esempio: il pedone di corsa attraversa la strada,in maniera obliqua e guardando un cellulare a notte fonda in strate extraurbane... diciamo un caso veramente estremo, molto remoto, ma non impossibile certo).
L'automobilista, ad ogni modo, è responsabile della sicurezza dei soggetti definiti piu deboli (esempio, pedoni) e sua è la responsabilità di assicurare un comportamento di guida atto a prevenire eventuali collissioni.
Tornando alla questione iniziale.
Il pedone, nella situazione del topic, ha la facoltà sia di quelerale l'automobilista (motivo: lesioni personali), e/o di richiedere un risarcimento all'assicurazione dell'automobilista.
Nel primo caso, occorre esporre denuncia alle autorita (questa prassi, se non ho capito male, si sviluppa in un procedimento penale a carico dell'automobilista).
Nel secondo caso, occorre contattare l'assicurazione per aprire un sinistro. Nel dettaglio: è il pedone che deve contattare l'assicurazione oppure anche l'automobilista, di sua iniziativa e previo accordo con il pedone? Entro quali termini occorre agire (1 giorni, 1 settimane, n-tempo)?
L'autobilista, nella situazione del topic, è ad ogni modo esposto alla decisione del pedone. Questi può lasciar correre, oppure intraprendere una o entrambe delle opzioni sopra.
In caso del rimborso assicurativo, l'automobilista non ha molto da fare in quanto e' l'assicuratore/assicurazione a gestire la pratica: l'impatto potrebbe essere economico in misura della diminuzione della classe di merito, ed eventuali ripercussioni per cambio assicurazione futura (dove occorre dichiarare, se non ricordo male, se ci sono stati incidenti negli ultimi x anni). Potrebbe essere anche interpellato dall'assicurazione stessa, per chiedere la sua versione.
L'automobilista potrebbe (suggerito da alcuni qui) contattare la sua assicurazione in maniera preventiva: questo potrebbe essere utile in caso di condotte "dubbie" e per allertare l'assicurazione di possibili complicazioni nell'eventuale negoziazione. E' corretta, a vostro avviso, la interpretazione?
Nel caso della querela, non sono sicuro degli impatti nel dettaglio, ma da quello che comprendo l'automobilista rischia un decurtamento di punti della patente e possibili altre sanzioni dovute ala denuncia per lesioni personali (lievi, se la prognosi è di meno di 40 giorni). La situazione complica notevolmente la posizione dell'automobilista, dove deve necessariamente ingaggiare un legale per assisterlo nella confutazione dei punti di accusa, ed eventualmente patteggiare o richiedere l'annullamento se esistono le condizioni sufficienti (e.g. riesce a dimostrare il caso ipotetico estremo sopra ad esmpio) E' corretta, a vostro avviso, la interpretazione? Manca qualche punto?
Ora, per fare una somma.
Il pedone, anche attraversando nelle prossimità delle strisce e' da considerarsi parte lesa. A meno che, non vengano rilevati comportamenti dove un concorso di colpa o addirittura una negazione del risarcimento possano essere effettivi (esempio: il pedone di corsa attraversa la strada,in maniera obliqua e guardando un cellulare a notte fonda in strate extraurbane... diciamo un caso veramente estremo, molto remoto, ma non impossibile certo).
L'automobilista, ad ogni modo, è responsabile della sicurezza dei soggetti definiti piu deboli (esempio, pedoni) e sua è la responsabilità di assicurare un comportamento di guida atto a prevenire eventuali collissioni.
Tornando alla questione iniziale.
Il pedone, nella situazione del topic, ha la facoltà sia di quelerale l'automobilista (motivo: lesioni personali), e/o di richiedere un risarcimento all'assicurazione dell'automobilista.
Nel primo caso, occorre esporre denuncia alle autorita (questa prassi, se non ho capito male, si sviluppa in un procedimento penale a carico dell'automobilista).
Nel secondo caso, occorre contattare l'assicurazione per aprire un sinistro. Nel dettaglio: è il pedone che deve contattare l'assicurazione oppure anche l'automobilista, di sua iniziativa e previo accordo con il pedone? Entro quali termini occorre agire (1 giorni, 1 settimane, n-tempo)?
L'autobilista, nella situazione del topic, è ad ogni modo esposto alla decisione del pedone. Questi può lasciar correre, oppure intraprendere una o entrambe delle opzioni sopra.
In caso del rimborso assicurativo, l'automobilista non ha molto da fare in quanto e' l'assicuratore/assicurazione a gestire la pratica: l'impatto potrebbe essere economico in misura della diminuzione della classe di merito, ed eventuali ripercussioni per cambio assicurazione futura (dove occorre dichiarare, se non ricordo male, se ci sono stati incidenti negli ultimi x anni). Potrebbe essere anche interpellato dall'assicurazione stessa, per chiedere la sua versione.
L'automobilista potrebbe (suggerito da alcuni qui) contattare la sua assicurazione in maniera preventiva: questo potrebbe essere utile in caso di condotte "dubbie" e per allertare l'assicurazione di possibili complicazioni nell'eventuale negoziazione. E' corretta, a vostro avviso, la interpretazione?
Nel caso della querela, non sono sicuro degli impatti nel dettaglio, ma da quello che comprendo l'automobilista rischia un decurtamento di punti della patente e possibili altre sanzioni dovute ala denuncia per lesioni personali (lievi, se la prognosi è di meno di 40 giorni). La situazione complica notevolmente la posizione dell'automobilista, dove deve necessariamente ingaggiare un legale per assisterlo nella confutazione dei punti di accusa, ed eventualmente patteggiare o richiedere l'annullamento se esistono le condizioni sufficienti (e.g. riesce a dimostrare il caso ipotetico estremo sopra ad esmpio) E' corretta, a vostro avviso, la interpretazione? Manca qualche punto?