<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Garanzia Legale di Conformità - Codice del Consumo | Page 3 | Il Forum di Quattroruote

Garanzia Legale di Conformità - Codice del Consumo

Io, in modo alquanto cortese, ho cercato di spiegare che i secchioni - soprattutto quelli che si atteggiano a tali in maniera roboante - stanno sulle balle a tutti, ma mi pare di non essere stato inteso.
Forse, avrei dovuto scrivere in un colore diverso. :rolleyes: :rolleyes:
Padlock...
 
Difensore Tecnico ha scritto:
Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.

si, mi pare necessaria una riflessione.

secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.

me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.

se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete
 
belpietro ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.

si, mi pare necessaria una riflessione.

secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.

me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.

se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete

Capisco Belpietro che non è facile, non lo è stato anche per me e per tutti i colleghi con cui mi confronto.
Per comprendere la Garanzia Legale di conformità bisogna smaterializzare il difetto e renderlo impalpabile, poiché tale garanzia non è una garanzia tecnica ma una garanzia di forma. Ciò detto, per occulto, non dobbiamo immaginare una saldatura nascosta che il venditore conosceva ed ha occultato, bensì la conoscenza di un fatto o una caratteristica di quel bene (inteso anche come modello) che il consumatore medio non può ricomprendere nelle sue ragionevoli aspettative.

Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare? Non certo una rottura, usura, saldatura o simili.

Aggiungo; il Codice del Consumo definisce chiaramente che il Consumatore è la Persona Fisica (non giuridica) che acquista un bene per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le Persone giuridiche, pertanto, sono solo tutelate dalla "garanzia convenzionale ulteriore" (la garanzia tecnica offerta dalla casa) che oggigiorno accompagna i veicoli anche per 5/7 dalla data di immatricolazione e non da quella di consegna del veicolo, come invece accade per la Garanzia Legale.

Saluti
D.T.
 
Difensore Tecnico ha scritto:
belpietro ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.

si, mi pare necessaria una riflessione.

secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.

me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.

se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete

Capisco Belpietro che non è facile, non lo è stato anche per me e per tutti i colleghi con cui mi confronto.
Per comprendere la Garanzia Legale di conformità bisogna smaterializzare il difetto e renderlo impalpabile, poiché tale garanzia non è una garanzia tecnica ma una garanzia di forma. Ciò detto, per occulto, non dobbiamo immaginare una saldatura nascosta che il venditore conosceva ed ha occultato, bensì la conoscenza di un fatto o una caratteristica di quel bene (inteso anche come modello) che il consumatore medio non può ricomprendere nelle sue ragionevoli aspettative.

Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare? Non certo una rottura, usura, saldatura o simili.

Aggiungo; il Codice del Consumo definisce chiaramente che il Consumatore è la Persona Fisica (non giuridica) che acquista un bene per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le Persone giuridiche, pertanto, sono solo tutelate dalla "garanzia convenzionale ulteriore" (la garanzia tecnica offerta dalla casa) che oggigiorno accompagna i veicoli anche per 5/7 dalla data di immatricolazione e non da quella di consegna del veicolo, come invece accade per la Garanzia Legale.

Saluti
D.T.

Prima di farti fare gaffes ti faccio notare che stai parlando con un Avvocato, oltre che con un Moderatore di questo forum. Ovviamente mi riferisco a Belpietro non a me.

Saluti
 
sandro63s ha scritto:
Io, in modo alquanto cortese, ho cercato di spiegare che i secchioni - soprattutto quelli che si atteggiano a tali in maniera roboante - stanno sulle balle a tutti, ma mi pare di non essere stato inteso.
Forse, avrei dovuto scrivere in un colore diverso. :rolleyes: :rolleyes:
Padlock...

A proposito di volpi come mai l'uva tedesca non la hai colta e ti sei accontentato della pur eccellente uva boema? (second brand) :D
 
Difensore Tecnico ha scritto:
belpietro ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.

si, mi pare necessaria una riflessione.

secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.

Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare?
citofonare Andreotti.
 
belpietro ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
belpietro ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.

si, mi pare necessaria una riflessione.

secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.

Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare?
citofonare Andreotti.

Mi pare che siamo a cavallo di quella sottilissima linea immaginaria che divide la giurisprudenza dalle pratiche onanistiche mentali fini a sé stesse. Con decisa predominanza di queste ultime per quanto riguarda il nostro D.T.

Saluti
 
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
belpietro ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.

si, mi pare necessaria una riflessione.

secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.

me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.

se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete

Capisco Belpietro che non è facile, non lo è stato anche per me e per tutti i colleghi con cui mi confronto.
Per comprendere la Garanzia Legale di conformità bisogna smaterializzare il difetto e renderlo impalpabile, poiché tale garanzia non è una garanzia tecnica ma una garanzia di forma. Ciò detto, per occulto, non dobbiamo immaginare una saldatura nascosta che il venditore conosceva ed ha occultato, bensì la conoscenza di un fatto o una caratteristica di quel bene (inteso anche come modello) che il consumatore medio non può ricomprendere nelle sue ragionevoli aspettative.

Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare? Non certo una rottura, usura, saldatura o simili.

Aggiungo; il Codice del Consumo definisce chiaramente che il Consumatore è la Persona Fisica (non giuridica) che acquista un bene per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le Persone giuridiche, pertanto, sono solo tutelate dalla "garanzia convenzionale ulteriore" (la garanzia tecnica offerta dalla casa) che oggigiorno accompagna i veicoli anche per 5/7 dalla data di immatricolazione e non da quella di consegna del veicolo, come invece accade per la Garanzia Legale.

Saluti
D.T.

Prima di farti fare gaffes ti faccio notare che stai parlando con un Avvocato, oltre che con un Moderatore di questo forum. Ovviamente mi riferisco a Belpietro non a me.

Saluti

Buonasera fabiologgia,
apprendo solo ora da questa tua comunicazione che il moderatore intervenuto, Dott. Belpietro, è un Avvocato.

In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile, poiché a mio avviso nessun avvocato avrebbe mai asserito che Consumatore e Professionista sono la stessa cosa di fronte al Codice del Consumo, tento conto che tale Codice contiene sia parti che tutelano entrambe le Figure, sia parti che tutelano il solo Consumatore Persona fisica. Una di questa parti del Codice, incidentalmente, è proprio la Garanzia Legale di Conformità.

In effetti potrai verificare personalmente, anche a mezzo web, che l?art. 3. Lettera a) Del Codice del Consumo (Definizioni) ben chiarisce che il Consumatore non è il Professionista.

Dedicando altresì pochi minuti del tuo tempo alla lettura del suddetto Codice (artt. 20, 21, 22, 23, 24, e 26), potrai condividere con me il fatto che nessun avvocato accetterebbe mai che il suo Cliente sottoscrivvesse un certificato di stato d?uso, una certificazione della conformità o peggio ancora un contratto di gestione da emesso da un terzo rispetto al venditore (art. 33 lettera s) ), dedicato alla gestione dei reclami circa la conformità del contratto di vendita.

Pur confermando l?indicazione del Codice (2 mesi), nessun avvocato, a mio avviso, commetterebbe l?errore di valutazione dell?arco di tempo a disposizione del Consumatore per la comunicazione del difetto (soprattutto in applicazione dei contenuti del suddetto Codice), tenuto conto ovviamente che il suddetto Codice ben chiarisce che di fronte a due ?diverse teorie? si applica sempre quella più favorevole al Consumatore, ovvero, che nessun Giudice invaliderebbe la comunicazione del difetto avvenuta nel termine di 60 giorni, piuttosto che nei 2 mesi, anche misurando tale periodo a partire dal mese di febbraio come evidenziava il Dott. Belpietro in uno dei suoi precedenti interventi. Restando nel tema (puoi verificare anche questo), il termine mese equivale lett. ad un arco di tempo di circa trenta giorni (29,5 per l?esattezza), posto il fatto che tale tempo è la risultante matematica della media della durata minima e massima dei singoli mesi dell?anno (28 + 31 : 2).

Per non parlare poi del significato che assume il termine ?occultare? all?interno della Garanzia Legale di Conformità, considerando che, + o ? tutti, sanno che occultare è il sinonimo di ?celare?, ovvero di nascondere alla vista così come alla conoscenza, un fatto.

Per quanto sopra esposto (come già detto puoi verificare il tutto personalmente) sono a comunicarti che il rischio di gaffes è assai lontano dal verificarsi.

Sono invece pienamente d?accordo con il Dott. Belpietro sul fatto che questo spazio, vetrina di 4R, debba fornire solo notizie precise, e aggiungo, possibilmente di reale supporto per i Consumatori/Utenti.

Saluti
D.T.
 
Difensore Tecnico ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
belpietro ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.

si, mi pare necessaria una riflessione.

secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.

me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.

se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete

Capisco Belpietro che non è facile, non lo è stato anche per me e per tutti i colleghi con cui mi confronto.
Per comprendere la Garanzia Legale di conformità bisogna smaterializzare il difetto e renderlo impalpabile, poiché tale garanzia non è una garanzia tecnica ma una garanzia di forma. Ciò detto, per occulto, non dobbiamo immaginare una saldatura nascosta che il venditore conosceva ed ha occultato, bensì la conoscenza di un fatto o una caratteristica di quel bene (inteso anche come modello) che il consumatore medio non può ricomprendere nelle sue ragionevoli aspettative.

Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare? Non certo una rottura, usura, saldatura o simili.

Aggiungo; il Codice del Consumo definisce chiaramente che il Consumatore è la Persona Fisica (non giuridica) che acquista un bene per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le Persone giuridiche, pertanto, sono solo tutelate dalla "garanzia convenzionale ulteriore" (la garanzia tecnica offerta dalla casa) che oggigiorno accompagna i veicoli anche per 5/7 dalla data di immatricolazione e non da quella di consegna del veicolo, come invece accade per la Garanzia Legale.

Saluti
D.T.

Prima di farti fare gaffes ti faccio notare che stai parlando con un Avvocato, oltre che con un Moderatore di questo forum. Ovviamente mi riferisco a Belpietro non a me.

Saluti

Buonasera fabiologgia,
apprendo solo ora da questa tua comunicazione che il moderatore intervenuto, Dott. Belpietro, è un Avvocato.

In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile, poiché a mio avviso nessun avvocato avrebbe mai asserito che Consumatore e Professionista sono la stessa cosa di fronte al Codice del Consumo, tento conto che tale Codice contiene sia parti che tutelano entrambe le Figure, sia parti che tutelano il solo Consumatore Persona fisica. Una di questa parti del Codice, incidentalmente, è proprio la Garanzia Legale di Conformità.

In effetti potrai verificare personalmente, anche a mezzo web, che l?art. 3. Lettera a) Del Codice del Consumo (Definizioni) ben chiarisce che il Consumatore non è il Professionista.

Dedicando altresì pochi minuti del tuo tempo alla lettura del suddetto Codice (artt. 20, 21, 22, 23, 24, e 26), potrai condividere con me il fatto che nessun avvocato accetterebbe mai che il suo Cliente sottoscrivvesse un certificato di stato d?uso, una certificazione della conformità o peggio ancora un contratto di gestione da emesso da un terzo rispetto al venditore (art. 33 lettera s) ), dedicato alla gestione dei reclami circa la conformità del contratto di vendita.

Pur confermando l?indicazione del Codice (2 mesi), nessun avvocato, a mio avviso, commetterebbe l?errore di valutazione dell?arco di tempo a disposizione del Consumatore per la comunicazione del difetto (soprattutto in applicazione dei contenuti del suddetto Codice), tenuto conto ovviamente che il suddetto Codice ben chiarisce che di fronte a due ?diverse teorie? si applica sempre quella più favorevole al Consumatore, ovvero, che nessun Giudice invaliderebbe la comunicazione del difetto avvenuta nel termine di 60 giorni, piuttosto che nei 2 mesi, anche misurando tale periodo a partire dal mese di febbraio come evidenziava il Dott. Belpietro in uno dei suoi precedenti interventi. Restando nel tema (puoi verificare anche questo), il termine mese equivale lett. ad un arco di tempo di circa trenta giorni (29,5 per l?esattezza), posto il fatto che tale tempo è la risultante matematica della media della durata minima e massima dei singoli mesi dell?anno (28 + 31 : 2).

Per non parlare poi del significato che assume il termine ?occultare? all?interno della Garanzia Legale di Conformità, considerando che, + o ? tutti, sanno che occultare è il sinonimo di ?celare?, ovvero di nascondere alla vista così come alla conoscenza, un fatto.

Per quanto sopra esposto (come già detto puoi verificare il tutto personalmente) sono a comunicarti che il rischio di gaffes è assai lontano dal verificarsi.

Sono invece pienamente d?accordo con il Dott. Belpietro sul fatto che questo spazio, vetrina di 4R, debba fornire solo notizie precise, e aggiungo, possibilmente di reale supporto per i Consumatori/Utenti.

Saluti
D.T.

Non mi permetto di intervenire in disquisizioni leguleie di tale livello essendo ignorante in materia (sono un chimico e non un avvocato), mi limito a confermare quanto ho scritto nel mio post precedente.
A mio parere non è questa la sede né per dare lezioni di giurisprudenza (non richieste) né per vivisezionare il Codice del Consumo partendo da problemi immaginari dei quali nessuno ti ha investito, ma se i Moderatori te lo lasciano fare per me va bene così.
Sempre a mio parere, e senza nessuna offesa, questo è uno spazio ove discutere di problemi reali dal punto di vista tecnico, magari anche legale ma pur sempre partendo dalla realtà e per arrivare ad una soluzione reale; le pratiche onanistiche mentali fini a sé stesse o peggio ancora finalizzate a quello che per me sono sogni da visionario (le class actions sui guasti programmati con i quali hai condito l'altro tuo thread chiuso dai Moderatori, per esempio) le trovo oziose perdite di tempo. Ma è solo la mia opinione.

Saluti
 
Difensore Tecnico ha scritto:
In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile

in tutta franchezza, ce ne sono molte di cose che da soli non si possono intuire, se non si conoscono

Difensore Tecnico ha scritto:
Pur confermando l?indicazione del Codice (2 mesi), nessun avvocato, a mio avviso, commetterebbe l?errore di valutazione dell?arco di tempo a disposizione del Consumatore per la comunicazione del difetto (soprattutto in applicazione dei contenuti del suddetto Codice), tenuto conto ovviamente che il suddetto Codice ben chiarisce che di fronte a due ?diverse teorie? si applica sempre quella più favorevole al Consumatore, ovvero, che nessun Giudice invaliderebbe la comunicazione del difetto avvenuta nel termine di 60 giorni, piuttosto che nei 2 mesi,

in tutta franchezza, non esistono due "diverse teorie" ma esiste la normativa che prevede con estrema precisione che nel computo del termine a mesi il perfezionamento del termine si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale

giusto per ripetere un riferimento esterno: http://www.e-glossa.it/wiki/modalit%C3%A0_di_computo_del_tempo.aspx

cosa che ovviamente conosce chiunque pratichi delle controversie, ma altrettanto ovviamente sconosciuta nelle caverne dei troll.

per non parlare del resto.

ora, se vuoi esporre le tue diverse teorie non credo che il regolamento lo vieti.
se invece intendi mantenere questa discussione nella assoluta inutilità, la possiamo anche chiudere

grazie per lo sforzo.
buona prosecuzione.
 
Difensore Tecnico ha scritto:
In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile, poiché a mio avviso nessun avvocato avrebbe mai asserito che Consumatore e Professionista sono la stessa cosa di fronte al Codice del Consumo, ...
In tutta franchezza, rimango sbigottito da come un forumer possa impunemente e sfacciatamente attribuire ad un altro forumer concetti e/o frasi mai da quest'ultimo espressi, dimostrando, se non altro, scarsa considerazione per l'intelligenza dei lettori. :hunf:
 
Mauro 65 ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile, poiché a mio avviso nessun avvocato avrebbe mai asserito che Consumatore e Professionista sono la stessa cosa di fronte al Codice del Consumo, ...
In tutta franchezza, rimango sbigottito da come un forumer possa impunemente e sfacciatamente attribuire ad un altro forumer concetti e/o frasi mai da quest'ultimo espressi, dimostrando, se non altro, scarsa considerazione per l'intelligenza dei lettori. :hunf:

Buonasera Mauro 65,
vorrei precisare che non attribuirei mai ad altri cose non dette.
Mi sono riferito alle seguenti asserzioni, scritte dal Dott. Belpietro e leggibili dai lettori che tu stesso hai nominato:

&#61656; un termine di due mesi iniziato in luglio dura 62 giorni (ma anche in dicembre).
uno iniziato in febbraio ne dura 59.

&#61656; e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;

&#61656; occultato è occultato; taciuto è taciuto.

&#61656; lo stato d'uso di un qualsiasi bene usato è una condizione di fatto; se poi uno ne sottoscrive un documento con la constatazione il problema non è la sottoscrizione in sé , ma cosa c'è scritto.
del resto le caratteristiche del bene compravenduto, compresa la ricognizione del "tempo di pregresso utilizzo" dovrebbero essere comunque comprese nel contratto d'acquisto, se il contratto è fatto bene.


Siamo seri per cortesia.

Saluti
D.T.
 
D.T noi siamo serissimi quando si tratta di dare informazioni. E in tutta onestà evitiamo di ciurlare nel manico e cerchiamo, pur nella nostra pochezza, di impedire che altri lo facciano
 
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