Difensore Tecnico ha scritto:Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.
belpietro ha scritto:Difensore Tecnico ha scritto:Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.
si, mi pare necessaria una riflessione.
secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.
me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.
se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete
Difensore Tecnico ha scritto:belpietro ha scritto:Difensore Tecnico ha scritto:Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.
si, mi pare necessaria una riflessione.
secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.
me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.
se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete
Capisco Belpietro che non è facile, non lo è stato anche per me e per tutti i colleghi con cui mi confronto.
Per comprendere la Garanzia Legale di conformità bisogna smaterializzare il difetto e renderlo impalpabile, poiché tale garanzia non è una garanzia tecnica ma una garanzia di forma. Ciò detto, per occulto, non dobbiamo immaginare una saldatura nascosta che il venditore conosceva ed ha occultato, bensì la conoscenza di un fatto o una caratteristica di quel bene (inteso anche come modello) che il consumatore medio non può ricomprendere nelle sue ragionevoli aspettative.
Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare? Non certo una rottura, usura, saldatura o simili.
Aggiungo; il Codice del Consumo definisce chiaramente che il Consumatore è la Persona Fisica (non giuridica) che acquista un bene per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Le Persone giuridiche, pertanto, sono solo tutelate dalla "garanzia convenzionale ulteriore" (la garanzia tecnica offerta dalla casa) che oggigiorno accompagna i veicoli anche per 5/7 dalla data di immatricolazione e non da quella di consegna del veicolo, come invece accade per la Garanzia Legale.
Saluti
D.T.
sandro63s ha scritto:Io, in modo alquanto cortese, ho cercato di spiegare che i secchioni - soprattutto quelli che si atteggiano a tali in maniera roboante - stanno sulle balle a tutti, ma mi pare di non essere stato inteso.
Forse, avrei dovuto scrivere in un colore diverso.![]()
Padlock...
citofonare Andreotti.Difensore Tecnico ha scritto:belpietro ha scritto:Difensore Tecnico ha scritto:Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.
si, mi pare necessaria una riflessione.
secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.
Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare?
belpietro ha scritto:citofonare Andreotti.Difensore Tecnico ha scritto:belpietro ha scritto:Difensore Tecnico ha scritto:Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.
si, mi pare necessaria una riflessione.
secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.
Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare?
fabiologgia ha scritto:Difensore Tecnico ha scritto:belpietro ha scritto:Difensore Tecnico ha scritto:Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.
si, mi pare necessaria una riflessione.
secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.
me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.
se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete
Capisco Belpietro che non è facile, non lo è stato anche per me e per tutti i colleghi con cui mi confronto.
Per comprendere la Garanzia Legale di conformità bisogna smaterializzare il difetto e renderlo impalpabile, poiché tale garanzia non è una garanzia tecnica ma una garanzia di forma. Ciò detto, per occulto, non dobbiamo immaginare una saldatura nascosta che il venditore conosceva ed ha occultato, bensì la conoscenza di un fatto o una caratteristica di quel bene (inteso anche come modello) che il consumatore medio non può ricomprendere nelle sue ragionevoli aspettative.
Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare? Non certo una rottura, usura, saldatura o simili.
Aggiungo; il Codice del Consumo definisce chiaramente che il Consumatore è la Persona Fisica (non giuridica) che acquista un bene per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Le Persone giuridiche, pertanto, sono solo tutelate dalla "garanzia convenzionale ulteriore" (la garanzia tecnica offerta dalla casa) che oggigiorno accompagna i veicoli anche per 5/7 dalla data di immatricolazione e non da quella di consegna del veicolo, come invece accade per la Garanzia Legale.
Saluti
D.T.
Prima di farti fare gaffes ti faccio notare che stai parlando con un Avvocato, oltre che con un Moderatore di questo forum. Ovviamente mi riferisco a Belpietro non a me.
Saluti
Difensore Tecnico ha scritto:fabiologgia ha scritto:Difensore Tecnico ha scritto:belpietro ha scritto:Difensore Tecnico ha scritto:Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.
si, mi pare necessaria una riflessione.
secondo la cassazione: "Poiché si possa avere occultamento della esistenza del vizio, non basta che il venditore lo abbia taciuto, ma è necessario che egli abbia compiuto interventi volti a renderne difficile la scoperta, essendo all'uopo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio del bene venduto."
Cassazione civile, sez. II, 13/08/1997, n. 7545, pubblicato in Giust. civ. Mass. 1997, 1412.
occultato è occultato; taciuto è taciuto.
me ne pare necessaria una seconda, ad uso di chi sia interessato: gli articoli del codice civile abrogati sono stati solo quelli della prima introduzione della tutela del consumatore (del 2002) poi confluita nel D. Lgs. 206 del 2005.
il resto rimane tutto.
e, stateci attenti compratori, il codice del consumo si applica per le compravendite tra professionisti e consumatori;
NON si applica invece nelle compravendite tra professionisti (business to business) e tra privati, per i quali rimane applicata la disciplina delle garanzie del codice.
se comprate l'auto usata dal concessionario / salonista, avete la tutela.
se il contratto è col precedente proprietario (il che può avvenire conche con la intermediazione del concessionario / salonista, che magari ha tenuto l'auto in conto vendita o si è fatto fare la procura, invece del mini-passaggio) queste tutele non le avete
Capisco Belpietro che non è facile, non lo è stato anche per me e per tutti i colleghi con cui mi confronto.
Per comprendere la Garanzia Legale di conformità bisogna smaterializzare il difetto e renderlo impalpabile, poiché tale garanzia non è una garanzia tecnica ma una garanzia di forma. Ciò detto, per occulto, non dobbiamo immaginare una saldatura nascosta che il venditore conosceva ed ha occultato, bensì la conoscenza di un fatto o una caratteristica di quel bene (inteso anche come modello) che il consumatore medio non può ricomprendere nelle sue ragionevoli aspettative.
Ora, se applichiamo l'azione dell'occultamento ad una materia o fatto impalpabile, cosa possiamo occultare? Non certo una rottura, usura, saldatura o simili.
Aggiungo; il Codice del Consumo definisce chiaramente che il Consumatore è la Persona Fisica (non giuridica) che acquista un bene per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Le Persone giuridiche, pertanto, sono solo tutelate dalla "garanzia convenzionale ulteriore" (la garanzia tecnica offerta dalla casa) che oggigiorno accompagna i veicoli anche per 5/7 dalla data di immatricolazione e non da quella di consegna del veicolo, come invece accade per la Garanzia Legale.
Saluti
D.T.
Prima di farti fare gaffes ti faccio notare che stai parlando con un Avvocato, oltre che con un Moderatore di questo forum. Ovviamente mi riferisco a Belpietro non a me.
Saluti
Buonasera fabiologgia,
apprendo solo ora da questa tua comunicazione che il moderatore intervenuto, Dott. Belpietro, è un Avvocato.
In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile, poiché a mio avviso nessun avvocato avrebbe mai asserito che Consumatore e Professionista sono la stessa cosa di fronte al Codice del Consumo, tento conto che tale Codice contiene sia parti che tutelano entrambe le Figure, sia parti che tutelano il solo Consumatore Persona fisica. Una di questa parti del Codice, incidentalmente, è proprio la Garanzia Legale di Conformità.
In effetti potrai verificare personalmente, anche a mezzo web, che l?art. 3. Lettera a) Del Codice del Consumo (Definizioni) ben chiarisce che il Consumatore non è il Professionista.
Dedicando altresì pochi minuti del tuo tempo alla lettura del suddetto Codice (artt. 20, 21, 22, 23, 24, e 26), potrai condividere con me il fatto che nessun avvocato accetterebbe mai che il suo Cliente sottoscrivvesse un certificato di stato d?uso, una certificazione della conformità o peggio ancora un contratto di gestione da emesso da un terzo rispetto al venditore (art. 33 lettera s) ), dedicato alla gestione dei reclami circa la conformità del contratto di vendita.
Pur confermando l?indicazione del Codice (2 mesi), nessun avvocato, a mio avviso, commetterebbe l?errore di valutazione dell?arco di tempo a disposizione del Consumatore per la comunicazione del difetto (soprattutto in applicazione dei contenuti del suddetto Codice), tenuto conto ovviamente che il suddetto Codice ben chiarisce che di fronte a due ?diverse teorie? si applica sempre quella più favorevole al Consumatore, ovvero, che nessun Giudice invaliderebbe la comunicazione del difetto avvenuta nel termine di 60 giorni, piuttosto che nei 2 mesi, anche misurando tale periodo a partire dal mese di febbraio come evidenziava il Dott. Belpietro in uno dei suoi precedenti interventi. Restando nel tema (puoi verificare anche questo), il termine mese equivale lett. ad un arco di tempo di circa trenta giorni (29,5 per l?esattezza), posto il fatto che tale tempo è la risultante matematica della media della durata minima e massima dei singoli mesi dell?anno (28 + 31 : 2).
Per non parlare poi del significato che assume il termine ?occultare? all?interno della Garanzia Legale di Conformità, considerando che, + o ? tutti, sanno che occultare è il sinonimo di ?celare?, ovvero di nascondere alla vista così come alla conoscenza, un fatto.
Per quanto sopra esposto (come già detto puoi verificare il tutto personalmente) sono a comunicarti che il rischio di gaffes è assai lontano dal verificarsi.
Sono invece pienamente d?accordo con il Dott. Belpietro sul fatto che questo spazio, vetrina di 4R, debba fornire solo notizie precise, e aggiungo, possibilmente di reale supporto per i Consumatori/Utenti.
Saluti
D.T.
Difensore Tecnico ha scritto:In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile
Difensore Tecnico ha scritto:Pur confermando l?indicazione del Codice (2 mesi), nessun avvocato, a mio avviso, commetterebbe l?errore di valutazione dell?arco di tempo a disposizione del Consumatore per la comunicazione del difetto (soprattutto in applicazione dei contenuti del suddetto Codice), tenuto conto ovviamente che il suddetto Codice ben chiarisce che di fronte a due ?diverse teorie? si applica sempre quella più favorevole al Consumatore, ovvero, che nessun Giudice invaliderebbe la comunicazione del difetto avvenuta nel termine di 60 giorni, piuttosto che nei 2 mesi,
In tutta franchezza, rimango sbigottito da come un forumer possa impunemente e sfacciatamente attribuire ad un altro forumer concetti e/o frasi mai da quest'ultimo espressi, dimostrando, se non altro, scarsa considerazione per l'intelligenza dei lettori. :hunf:Difensore Tecnico ha scritto:In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile, poiché a mio avviso nessun avvocato avrebbe mai asserito che Consumatore e Professionista sono la stessa cosa di fronte al Codice del Consumo, ...
Mauro 65 ha scritto:In tutta franchezza, rimango sbigottito da come un forumer possa impunemente e sfacciatamente attribuire ad un altro forumer concetti e/o frasi mai da quest'ultimo espressi, dimostrando, se non altro, scarsa considerazione per l'intelligenza dei lettori. :hunf:Difensore Tecnico ha scritto:In tutta franchezza se avessi dovuto intuirlo da solo sarebbe stato impossibile, poiché a mio avviso nessun avvocato avrebbe mai asserito che Consumatore e Professionista sono la stessa cosa di fronte al Codice del Consumo, ...
Carloantonio70 - 13 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 2 mesi fa