<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Garanzia Legale di Conformità - Codice del Consumo | Page 2 | Il Forum di Quattroruote

Garanzia Legale di Conformità - Codice del Consumo

Uno che si iscrive ad un forum la vigilia di ferragosto per sciorinare gratis et amore dei il suo sapere merita tutta la comprensione e indulgenza possibili. Auguri.
 
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Eldinero ha scritto:
Secondo me tu fai molta confusione, soprattutto nei primi 6 mesi è il venditore ha dimostrare, su una vettura usata, che quel difetto non è di conformità ma è che dipendente dalla normale usura e non, al contrario, il consumatore ha dover dimostrare alcunché.

Si Eldinero, è proprio come tu dici, ed è per questo che ho voluto allegare la descrizione del punto 3. dell'art. 128, precisandone l'applicazione ai soli beni usati.
In poche parole i contenuti di quel punto annullano (di fatto) il termine dei sei mesi se il problema è correlato alla normale usura del pezzo interessato. E' ovvio che se non riesci neanche a fare la rampa di uscita del rivenditore, hai ritirato un veicolo difettato.

Prova a pensare a questo evento assai diffuso: ritiri un veicolo usato, dopo 5.000 km di percorrenza e 4 mesi di tempo trascorso, ti trovi a dover sostituire la frizione. I sei mesi non sono trascorsi ma la frizione rientra in quella tipologia di eventi esclusi dal suddetto punto 3.. In poche parole l'intervento è a tuo carico, ovvero, nessuna garanzia a tuo favore.
Capisco che è doloroso (sono un utente anch'io), ma il Codice del Consumo, così conformato, conferma questa applicazione.

Se ci uniamo in folto gruppo, potremmo anche tentare la richiesta di modificazione di questo ed altri punti.

Saluti
D.T.

Quello che hai scritto nel primo post è tutto giusto ma, contrariamente a quanto tu pensi, non sei capitato in un forum di appassionati di taglio e cucito bensì sul Form di Quattroruote, luogo nel quale si incontrano persone che mediamente sono appassionate di auto e dintorni.
Questo per dire che, a mio parere, hai scritto cose tanto giuste quanto ovvie e risapute, finanche sperimentate numerosissime volte da ognuno di noi.
Insomma, stai scoprendo l'acqua calda. E l'ultima frase (quella che ho evidenziato) dimostra un'ingenuità infantile alquanto accentuata.

Saluti

PS: Il disco frizione, come tutti i particolari soggetti ad usura (pastiglie freni, lampadine, etc) non rientra nella garanzia nemmeno per le auto nuove a meno che il cliente non riesca a dimostrare che era difettoso al di là della normale usura.

color=orange Sei veramente poco informato fabiologgia,
se il veicolo è nuovo è non viene dimostrato un uso improprio dei particolari che hai elencato la garanzia vale.
La frizione non si cambia solo se è "cotta" ma per tanti altri motivi. Stessa cosa per i freni.

Ciao!
D,T,

p.s.: come vedi non tutto è ovvio e palese come tu dici . . .[/color]
 
kaponord ha scritto:
Uno che si iscrive ad un forum la vigilia di ferragosto per sciorinare gratis et amore dei il suo sapere merita tutta la comprensione e indulgenza possibili. Auguri.

Grazie Kaponord,
ottima osservazione.

Ciao
D.T.

[mod] usare il nero, grazie!
 
Difensore Tecnico ha scritto:
kaponord ha scritto:
Uno che si iscrive ad un forum la vigilia di ferragosto per sciorinare gratis et amore dei il suo sapere merita tutta la comprensione e indulgenza possibili. Auguri.

Grazie Kaponord,
ottima osservazione.

Ciao
D.T.

Te l'hanno già detto in tanti: cosa ti costa scrivere in nero? L'arancio su fondo bianco è difficile da leggere.
 
Difensore Tecnico ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Eldinero ha scritto:
Secondo me tu fai molta confusione, soprattutto nei primi 6 mesi è il venditore ha dimostrare, su una vettura usata, che quel difetto non è di conformità ma è che dipendente dalla normale usura e non, al contrario, il consumatore ha dover dimostrare alcunché.

Si Eldinero, è proprio come tu dici, ed è per questo che ho voluto allegare la descrizione del punto 3. dell'art. 128, precisandone l'applicazione ai soli beni usati.
In poche parole i contenuti di quel punto annullano (di fatto) il termine dei sei mesi se il problema è correlato alla normale usura del pezzo interessato. E' ovvio che se non riesci neanche a fare la rampa di uscita del rivenditore, hai ritirato un veicolo difettato.

Prova a pensare a questo evento assai diffuso: ritiri un veicolo usato, dopo 5.000 km di percorrenza e 4 mesi di tempo trascorso, ti trovi a dover sostituire la frizione. I sei mesi non sono trascorsi ma la frizione rientra in quella tipologia di eventi esclusi dal suddetto punto 3.. In poche parole l'intervento è a tuo carico, ovvero, nessuna garanzia a tuo favore.
Capisco che è doloroso (sono un utente anch'io), ma il Codice del Consumo, così conformato, conferma questa applicazione.

Se ci uniamo in folto gruppo, potremmo anche tentare la richiesta di modificazione di questo ed altri punti.

Saluti
D.T.

Quello che hai scritto nel primo post è tutto giusto ma, contrariamente a quanto tu pensi, non sei capitato in un forum di appassionati di taglio e cucito bensì sul Form di Quattroruote, luogo nel quale si incontrano persone che mediamente sono appassionate di auto e dintorni.
Questo per dire che, a mio parere, hai scritto cose tanto giuste quanto ovvie e risapute, finanche sperimentate numerosissime volte da ognuno di noi.
Insomma, stai scoprendo l'acqua calda. E l'ultima frase (quella che ho evidenziato) dimostra un'ingenuità infantile alquanto accentuata.

Saluti

PS: Il disco frizione, come tutti i particolari soggetti ad usura (pastiglie freni, lampadine, etc) non rientra nella garanzia nemmeno per le auto nuove a meno che il cliente non riesca a dimostrare che era difettoso al di là della normale usura.

color=orange Sei veramente poco informato fabiologgia,
se il veicolo è nuovo è non viene dimostrato un uso improprio dei particolari che hai elencato la garanzia vale.
La frizione non si cambia solo se è "cotta" ma per tanti altri motivi. Stessa cosa per i freni.

Ciao!
D,T,

p.s.: come vedi non tutto è ovvio e palese come tu dici . . .[/color]

Veramente il poco informato mi sembra sia tu. Mai sentito parlare delle frizioni della Panda MJ? Ci sono stati moltissimi casi (ne ho uno in casa) di usura precoce del disco all'interno della garanzia legale e con meno di 30.000 km. Non è stato riconosciuto in garanzia e non c'era alcun appiglio per fare causa, nonostante l'auto sia stata usata con tutte le precauzioni da persone che hanno la patente da decenni.
Ugualmente per le pastiglie freni (non i dischi).

Non tutto è ovvio e palese, d'altronde non ho mai detto che così fosse. Ma tra la realtà ed i sogni c'è una bella differenza.

saluti
 
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Eldinero ha scritto:
Secondo me tu fai molta confusione, soprattutto nei primi 6 mesi è il venditore ha dimostrare, su una vettura usata, che quel difetto non è di conformità ma è che dipendente dalla normale usura e non, al contrario, il consumatore ha dover dimostrare alcunché.

Si Eldinero, è proprio come tu dici, ed è per questo che ho voluto allegare la descrizione del punto 3. dell'art. 128, precisandone l'applicazione ai soli beni usati.
In poche parole i contenuti di quel punto annullano (di fatto) il termine dei sei mesi se il problema è correlato alla normale usura del pezzo interessato. E' ovvio che se non riesci neanche a fare la rampa di uscita del rivenditore, hai ritirato un veicolo difettato.

Prova a pensare a questo evento assai diffuso: ritiri un veicolo usato, dopo 5.000 km di percorrenza e 4 mesi di tempo trascorso, ti trovi a dover sostituire la frizione. I sei mesi non sono trascorsi ma la frizione rientra in quella tipologia di eventi esclusi dal suddetto punto 3.. In poche parole l'intervento è a tuo carico, ovvero, nessuna garanzia a tuo favore.
Capisco che è doloroso (sono un utente anch'io), ma il Codice del Consumo, così conformato, conferma questa applicazione.

Se ci uniamo in folto gruppo, potremmo anche tentare la richiesta di modificazione di questo ed altri punti.

Saluti
D.T.

Quello che hai scritto nel primo post è tutto giusto ma, contrariamente a quanto tu pensi, non sei capitato in un forum di appassionati di taglio e cucito bensì sul Form di Quattroruote, luogo nel quale si incontrano persone che mediamente sono appassionate di auto e dintorni.
Questo per dire che, a mio parere, hai scritto cose tanto giuste quanto ovvie e risapute, finanche sperimentate numerosissime volte da ognuno di noi.
Insomma, stai scoprendo l'acqua calda. E l'ultima frase (quella che ho evidenziato) dimostra un'ingenuità infantile alquanto accentuata.

Saluti

PS: Il disco frizione, come tutti i particolari soggetti ad usura (pastiglie freni, lampadine, etc) non rientra nella garanzia nemmeno per le auto nuove a meno che il cliente non riesca a dimostrare che era difettoso al di là della normale usura.

color=orange Sei veramente poco informato fabiologgia,
se il veicolo è nuovo è non viene dimostrato un uso improprio dei particolari che hai elencato la garanzia vale.
La frizione non si cambia solo se è "cotta" ma per tanti altri motivi. Stessa cosa per i freni.

Ciao!
D,T,

p.s.: come vedi non tutto è ovvio e palese come tu dici . . .[/color]

Veramente il poco informato mi sembra sia tu. Mai sentito parlare delle frizioni della Panda MJ? Ci sono stati moltissimi casi (ne ho uno in casa) di usura precoce del disco all'interno della garanzia legale e con meno di 30.000 km. Non è stato riconosciuto in garanzia e non c'era alcun appiglio per fare causa, nonostante l'auto sia stata usata con tutte le precauzioni da persone che hanno la patente da decenni.
Ugualmente per le pastiglie freni (non i dischi).

Non tutto è ovvio e palese, d'altronde non ho mai detto che così fosse. Ma tra la realtà ed i sogni c'è una bella differenza.

saluti

Ciao fabiologgia,
con quel chilometraggio e un problema di usura la garanzia legale di conformità non può essere applicata, anche se sei all'interno dei primi 6 mesi dalla consegna del bene.

Un abbraccio caro!
D.T.
 
Difensore Tecnico ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Eldinero ha scritto:
Secondo me tu fai molta confusione, soprattutto nei primi 6 mesi è il venditore ha dimostrare, su una vettura usata, che quel difetto non è di conformità ma è che dipendente dalla normale usura e non, al contrario, il consumatore ha dover dimostrare alcunché.

Si Eldinero, è proprio come tu dici, ed è per questo che ho voluto allegare la descrizione del punto 3. dell'art. 128, precisandone l'applicazione ai soli beni usati.
In poche parole i contenuti di quel punto annullano (di fatto) il termine dei sei mesi se il problema è correlato alla normale usura del pezzo interessato. E' ovvio che se non riesci neanche a fare la rampa di uscita del rivenditore, hai ritirato un veicolo difettato.

Prova a pensare a questo evento assai diffuso: ritiri un veicolo usato, dopo 5.000 km di percorrenza e 4 mesi di tempo trascorso, ti trovi a dover sostituire la frizione. I sei mesi non sono trascorsi ma la frizione rientra in quella tipologia di eventi esclusi dal suddetto punto 3.. In poche parole l'intervento è a tuo carico, ovvero, nessuna garanzia a tuo favore.
Capisco che è doloroso (sono un utente anch'io), ma il Codice del Consumo, così conformato, conferma questa applicazione.

Se ci uniamo in folto gruppo, potremmo anche tentare la richiesta di modificazione di questo ed altri punti.

Saluti
D.T.

Quello che hai scritto nel primo post è tutto giusto ma, contrariamente a quanto tu pensi, non sei capitato in un forum di appassionati di taglio e cucito bensì sul Form di Quattroruote, luogo nel quale si incontrano persone che mediamente sono appassionate di auto e dintorni.
Questo per dire che, a mio parere, hai scritto cose tanto giuste quanto ovvie e risapute, finanche sperimentate numerosissime volte da ognuno di noi.
Insomma, stai scoprendo l'acqua calda. E l'ultima frase (quella che ho evidenziato) dimostra un'ingenuità infantile alquanto accentuata.

Saluti

PS: Il disco frizione, come tutti i particolari soggetti ad usura (pastiglie freni, lampadine, etc) non rientra nella garanzia nemmeno per le auto nuove a meno che il cliente non riesca a dimostrare che era difettoso al di là della normale usura.

color=orange Sei veramente poco informato fabiologgia,
se il veicolo è nuovo è non viene dimostrato un uso improprio dei particolari che hai elencato la garanzia vale.
La frizione non si cambia solo se è "cotta" ma per tanti altri motivi. Stessa cosa per i freni.

Ciao!
D,T,

p.s.: come vedi non tutto è ovvio e palese come tu dici . . .[/color]

Veramente il poco informato mi sembra sia tu. Mai sentito parlare delle frizioni della Panda MJ? Ci sono stati moltissimi casi (ne ho uno in casa) di usura precoce del disco all'interno della garanzia legale e con meno di 30.000 km. Non è stato riconosciuto in garanzia e non c'era alcun appiglio per fare causa, nonostante l'auto sia stata usata con tutte le precauzioni da persone che hanno la patente da decenni.
Ugualmente per le pastiglie freni (non i dischi).

Non tutto è ovvio e palese, d'altronde non ho mai detto che così fosse. Ma tra la realtà ed i sogni c'è una bella differenza.

saluti

Ciao fabiologgia,
con quel chilometraggio e un problema di usura la garanzia legale di conformità non può essere applicata, anche se sei all'interno dei primi 6 mesi dalla consegna del bene.

Un abbraccio caro!
D.T.

Esattamente quel che volevo dire io. Difatti né all'auto di cui ti ho parlato (che abbiamo a casa) né sulle tante altre che ho conosciuto e che presentavano lo stesso difetto la Casa ha mai riconosciuto la garanzia nonostante l'usura del disco dopo appena 30.000 km di uso assolutamente accurato non sia per nulla normale e sia indice, come minimo, di una scarsa qualità del materiale o di un dimensionamento errato del componente.
Nota bene che la Fiat non ha mai contestato l'uso scorretto del mezzo (non sarebbe mai riuscita a dimostrarlo), né ha mai cercato di camuffare la cosa, anzi, in officina hanno ammesso candidamente che un disco frizione che dura soli 30.000 km è certamente anomalo, semplicemente hanno letto la garanzia ed hanno detto che, anomalo o meno, il disco frizione NON è coperto da garanzia punto e basta. L'auto oggi ha poco meno di 70.000 km e la frizione sta per essere rifatta per la seconda volta, ma ormai la garanzia è abbondantemente scaduta.
In pratica ho dimostrato (e tu hai confermato) che, contrariamente a quanto tu sostenevi prima, la garanzia in quei casi, ossia nel caso di usure precoci di particolari soggetti ad usura, NON vale.

Saluti
 
Difensore Tecnico ha scritto:
gufo59 ha scritto:
D.T. per cortesia potresti scrivere in nero.Grazie

Ok gufo 59 . . . che noia! :) nella vita ci vuole anche un po di colore, no!?

Scherzo, dai . . . scriverò con il vostro amatissimo nero.

Ciao
D.T.

Non è un problema di amore né di odio per i colori, semplicemente una regola di questo forum (per rosso, blu e verde) ed un problema di leggibilità per gli altri colori che sullo sfondo bianco (non modificabile) non si leggono bene.

saluti
 
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Eldinero ha scritto:
Secondo me tu fai molta confusione, soprattutto nei primi 6 mesi è il venditore ha dimostrare, su una vettura usata, che quel difetto non è di conformità ma è che dipendente dalla normale usura e non, al contrario, il consumatore ha dover dimostrare alcunché.

Si Eldinero, è proprio come tu dici, ed è per questo che ho voluto allegare la descrizione del punto 3. dell'art. 128, precisandone l'applicazione ai soli beni usati.
In poche parole i contenuti di quel punto annullano (di fatto) il termine dei sei mesi se il problema è correlato alla normale usura del pezzo interessato. E' ovvio che se non riesci neanche a fare la rampa di uscita del rivenditore, hai ritirato un veicolo difettato.

Prova a pensare a questo evento assai diffuso: ritiri un veicolo usato, dopo 5.000 km di percorrenza e 4 mesi di tempo trascorso, ti trovi a dover sostituire la frizione. I sei mesi non sono trascorsi ma la frizione rientra in quella tipologia di eventi esclusi dal suddetto punto 3.. In poche parole l'intervento è a tuo carico, ovvero, nessuna garanzia a tuo favore.
Capisco che è doloroso (sono un utente anch'io), ma il Codice del Consumo, così conformato, conferma questa applicazione.

Se ci uniamo in folto gruppo, potremmo anche tentare la richiesta di modificazione di questo ed altri punti.

Saluti
D.T.

Quello che hai scritto nel primo post è tutto giusto ma, contrariamente a quanto tu pensi, non sei capitato in un forum di appassionati di taglio e cucito bensì sul Form di Quattroruote, luogo nel quale si incontrano persone che mediamente sono appassionate di auto e dintorni.
Questo per dire che, a mio parere, hai scritto cose tanto giuste quanto ovvie e risapute, finanche sperimentate numerosissime volte da ognuno di noi.
Insomma, stai scoprendo l'acqua calda. E l'ultima frase (quella che ho evidenziato) dimostra un'ingenuità infantile alquanto accentuata.

Saluti

PS: Il disco frizione, come tutti i particolari soggetti ad usura (pastiglie freni, lampadine, etc) non rientra nella garanzia nemmeno per le auto nuove a meno che il cliente non riesca a dimostrare che era difettoso al di là della normale usura.

color=orange Sei veramente poco informato fabiologgia,
se il veicolo è nuovo è non viene dimostrato un uso improprio dei particolari che hai elencato la garanzia vale.
La frizione non si cambia solo se è "cotta" ma per tanti altri motivi. Stessa cosa per i freni.

Ciao!
D,T,

p.s.: come vedi non tutto è ovvio e palese come tu dici . . .[/color]

Veramente il poco informato mi sembra sia tu. Mai sentito parlare delle frizioni della Panda MJ? Ci sono stati moltissimi casi (ne ho uno in casa) di usura precoce del disco all'interno della garanzia legale e con meno di 30.000 km. Non è stato riconosciuto in garanzia e non c'era alcun appiglio per fare causa, nonostante l'auto sia stata usata con tutte le precauzioni da persone che hanno la patente da decenni.
Ugualmente per le pastiglie freni (non i dischi).

Non tutto è ovvio e palese, d'altronde non ho mai detto che così fosse. Ma tra la realtà ed i sogni c'è una bella differenza.

saluti

Ciao fabiologgia,
con quel chilometraggio e un problema di usura la garanzia legale di conformità non può essere applicata, anche se sei all'interno dei primi 6 mesi dalla consegna del bene.

Un abbraccio caro!
D.T.

Esattamente quel che volevo dire io. Difatti né all'auto di cui ti ho parlato (che abbiamo a casa) né sulle tante altre che ho conosciuto e che presentavano lo stesso difetto la Casa ha mai riconosciuto la garanzia nonostante l'usura del disco dopo appena 30.000 km di uso assolutamente accurato non sia per nulla normale e sia indice, come minimo, di una scarsa qualità del materiale o di un dimensionamento errato del componente.
Nota bene che la Fiat non ha mai contestato l'uso scorretto del mezzo (non sarebbe mai riuscita a dimostrarlo), né ha mai cercato di camuffare la cosa, anzi, in officina hanno ammesso candidamente che un disco frizione che dura soli 30.000 km è certamente anomalo, semplicemente hanno letto la garanzia ed hanno detto che, anomalo o meno, il disco frizione NON è coperto da garanzia punto e basta. L'auto oggi ha poco meno di 70.000 km e la frizione sta per essere rifatta per la seconda volta, ma ormai la garanzia è abbondantemente scaduta.
In pratica ho dimostrato (e tu hai confermato) che, contrariamente a quanto tu sostenevi prima, la garanzia in quei casi, ossia nel caso di usure precoci di particolari soggetti ad usura, NON vale.

Saluti

Questo è uno dei casi più numerosi tra quelli che mi capitano.
Non devi confondere la garanzia della casa con quella del venditore, altrimenti torni indietro di oltre 10 anni, ovvero al febbraio 2002 quando lo Stato Italiano attuò la direttiva europea del 1999.

La Garanzia Legale di Conformità esiste nel tuo caso anche in assenza di quel libretto (Garanzia Convenzionale Ulteriore come da Codice del Consumo). Se è vero che il tuo disco non presenta segni di surriscaldamento e in officina hanno anche ammesso questo particolare tecnico, ecco li che puoi allora invocare la Garanzia Legale.
In effetti il Codice del Consumo, al titolo III Garanzia Legale di Conformità e Garanzie Commerciali, artt. 128 e seguenti, fornisce proprio queste indicazioni e chiarisce il concetto, descrivendo che è difforme quel bene che non corrisponde ad un altro bene dello stesso tipo/modello.
Concludendo, se dimostri che il disco frizione di quel modello (non solo la tua vettura, attenzione) arriva a fine utilizzo molto precocemente rispetto ad un altro disco + o - dello stesso tipo (punto, corsa, ecc. ecc.) potrai beneficiare della Garanzia Legale di Conformità, che diversamente dal suddetto libretto, non riporta l'elenco delle cose coperte e di quelle non coperte. E' coperto tutto caro fabio, anche l'impalpabile.

Non farti ingannare da quelli che ti dicono, mostrandoti quel libretto: la garanzia è questa.

Un caro saluto
D.T.
 
Mauro 65 ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Si Eldinero, è proprio come tu dici, ed è per questo che ho voluto allegare la descrizione del punto 3. dell'art. 128, precisandone l'applicazione ai soli beni usati.
In poche parole i contenuti di quel punto annullano (di fatto) il termine dei sei mesi se il problema è correlato alla normale usura del pezzo interessato. E' ovvio che se non riesci neanche a fare la rampa di uscita del rivenditore, hai ritirato un veicolo difettato.
Fin qua ci saremmo, precisando magari che insieme al veicolo usato dovrebbe essere consegnato lo "stato d'uso".

Prova a pensare a questo evento assai diffuso: ritiri un veicolo usato, dopo 5.000 km di percorrenza e 4 mesi di tempo trascorso, ti trovi a dover sostituire la frizione. I sei mesi non sono trascorsi ma la frizione rientra in quella tipologia di eventi esclusi dal suddetto punto 3. In poche parole l'intervento è a tuo carico, ovvero, nessuna garanzia a tuo favore. Capisco che è doloroso (sono un utente anch'io), ma il Codice del Consumo, così conformato, conferma questa applicazione.
Qui manca, se permetti, un'indicazione di notevole importanza, ovvero la percorrenza pregressa del mezzo. Vista la deilcatezza del tema e l'obiettivo di "volare alti", cerchiamo di essere molto precisi. Questo forum è letto da molti utenti che, riconoscendo autorevolezza alla testata che ci ospita, hanno analoghe aspettative di serietà su questa piattaforma.
Rinnovo l'invito ad usare, di norma, il colore nero per i propri post, grazie.

Mi era sfuggito il tuo intervento, perdonami.
Lo stato d'uso, che in molti casi è denominato certificato di conformità del veicolo, è una della peggiori azioni di vendita ingannevole che il venditore può utilizzare.
Il Codice del Consumo, tra le tante migliorie consumeristiche, ha voluto anche abrogare quel vecchio sistema ingannevole che prima era concentrato in un documento denominato "visto e piaciuto". Tale forma ingannevole, ovviamente, può essere cosi definita solo quando il venditore pone alla firma del Consumatore un documento avente i suddetti contenuti e/o caratteristiche.

Il consumatore non è un esperto di veicoli e non è tenuto ad esserlo, pertanto nessuno deve fargli sottoscrivere un qualsivoglia documento attestante che quel determinato organo o componente (cambio, motore, turbina, ecc. ecc.) è arrivato al suo 50% piuttosto che al 60% di vita rispetto a quella totale.

Il consumatore, cari amici, è tutelato dal Codice del Consumo e null'altro deve firmare se non il contratto di vendita (eventualmente solo documenti tipo: ritiro doppia chiave, cdp, ecc ecc).
Alcuni venditori consegnano addirittura manuali, libercoli e simili con sopra indicato, tenetevi forte: Gestione della Conformità. Aberrante Signori!
Mi è capitato di analizzarne alcuni che addirittura indicavano al Cliente consumatore numeri di telefono diversi da quelli del venditore e tempi di comunicazione falsati rispetto a quelli di legge.
Il codice del consumo per la Garanzia Legale indica 60 giorni di tempo per comunicare un difetto e se il venditore ne è già a conoscenza o non poteva ignorare tale difetto non occorre neanche comunicare alcunché.

Nessuno, e ripeto, nessuno può interporsi tra il Consumatore/Utente ed il venditore. Ci sono voluti anni di lavoro per consentire al Cliente di avere un solo ed unico interlocutore, e invece mi trovo spesso di fronte a questi ingannevoli giochini che portano acqua in una sola direzione.

Pensate che esistono venditori privi di locali tecnici, attrzzature ed esperienza, che però quotidianamente compilano il "certificato di conformità" del veicolo, magari sul piazzale di consegna o nell'ufficio vendite; ma io dico: stiamo dando i numeri!?
Per verificare punto punto un veicolo in tutta la sua complessità, servono risorse umane e techniche non facilmente reperibili e un tempo enorme di scomposizione e ricomposizione di quasi tutti i complessivi.

Un suggerimento che do a tutti, visto l'argomento che trattiamo, quando comprate un veicolo non firmate mai certificati di conformità o stati d'uso del veicolo stesso. Se il venditore vuole offrirvi tali documenti, prendeteli pure, ma fateli firmare a lui.

Per sapere se un veicolo è conforme al contratto di vendita avete ben 2 anni di tempo e in altri casi 1, non un semplice istante tanto quanto il tempo di siglare uno stato d'uso o certificato di conformità.

Occhio amici miei! Ci son dei volponi che non potete immaginare.

Saluti
D.T.
 
Difensore Tecnico ha scritto:
Il codice del consumo per la Garanzia Legale indica 60 giorni di tempo per comunicare un difetto e se il venditore ne è già a conoscenza o non poteva ignorare tale difetto non occorre neanche comunicare alcunché.

finché si ride e si scherza tutto bene, ma le informazioni che escono dal forum di 4R devono essere precise per quanto possibile.

il termine non è di 60 giorni, ma di due mesi.
c'è la sua bella differenza.
un termine di due mesi iniziato in luglio dura 62 giorni (ma anche in dicembre).
uno iniziato in febbraio ne dura 59.
può essere la differenza tra conservare il diritto oppure decadere.

la denuncia (tempestiva) non è necessaria nel caso in cui il venditore abbia riconosciuto il vizio o lo abbia occultato.
il meccanismo del vizio "conosciuto o conoscibile" è quello verso il costruttore per il danno da prodotti difettosi.

lo stato d'uso di un qualsiasi bene usato è una condizione di fatto; se poi uno ne sottoscrive un documento con la constatazione il problema non è la sottoscrizione in sé , ma cosa c'è scritto.
del resto le caratteristiche del bene compravenduto, compresa la ricognizione del "tempo di pregresso utilizzo" dovrebbero essere comunque comprese nel contratto d'acquisto, se il contratto è fatto bene.
 
belpietro ha scritto:
Difensore Tecnico ha scritto:
Il codice del consumo per la Garanzia Legale indica 60 giorni di tempo per comunicare un difetto e se il venditore ne è già a conoscenza o non poteva ignorare tale difetto non occorre neanche comunicare alcunché.

finché si ride e si scherza tutto bene, ma le informazioni che escono dal forum di 4R devono essere precise per quanto possibile.

il termine non è di 60 giorni, ma di due mesi.
c'è la sua bella differenza.
un termine di due mesi iniziato in luglio dura 62 giorni (ma anche in dicembre).
uno iniziato in febbraio ne dura 59.
può essere la differenza tra conservare il diritto oppure decadere.

la denuncia (tempestiva) non è necessaria nel caso in cui il venditore abbia riconosciuto il vizio o lo abbia occultato.
il meccanismo del vizio "conosciuto o conoscibile" è quello verso il costruttore per il danno da prodotti difettosi.

lo stato d'uso di un qualsiasi bene usato è una condizione di fatto; se poi uno ne sottoscrive un documento con la constatazione il problema non è la sottoscrizione in sé , ma cosa c'è scritto.
del resto le caratteristiche del bene compravenduto, compresa la ricognizione del "tempo di pregresso utilizzo" dovrebbero essere comunque comprese nel contratto d'acquisto, se il contratto è fatto bene.

Ciao Belpietro,
si è vero, 2 mesi, ma proprio per non creare differenze di diritto tra due consumatori che acquistano in tempi diversi dell'anno solare, si applicano convenzionalmente i 60 giorni. Non a caso nei mie interventi precedenti (e futuri) mi sentirai spesso dire che il Codice del Consumo richiede molte correzioni e ampliamenti; quest in esame è una di esse.

La denuncia però, art. 132 punto 2., non deve essere "tempestiva", poiché non è così indicato nel codice suddetto. Semplicemente denuncia entro due mesi.
Lo stesso punto dice che la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Proprio qui è necessaria una riflessione: per occultato non si intende solo averlo nascosto ma anche l'aver taciuto sulla difettosità di quel determinato modello e non necessariamente di quello specifico veicolo.

In sostanza: se ti vendo un veicolo perfettamente funzionante ma appartenete ad una serie di veicoli ai quali può andare in tilt il cambio automatico, e non trascrivo questa notizia sul contratto di vendita, quel futuro eventuale difetto sarà sempre a mio carico, poiché, in qualità di professionista non potevo non sapere.

Le argomentazioni relative ai prodotti difettosi, a mio avviso, le troviamo invece nel Capito II dello stesso codice art 117. Concetti diversi e lontani, sempre a mio avviso, dalla Garanzia Legale di Conformità, che non dovrebbe essere confusa con la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 del Codice Civile).

Questo articolo del CC è l'unico tra quelli riguardanti la vendita di beni di consumo che non è stato abrogato/sostituito da Codice del Consumo. In Effetti l'art. 146 riporta la lista di tutte le Leggi, i Decreti ed i commi abrogati dall'entrata in vigore del Codice del Consumo. Il 1512 non c'è.

In altre più semplici parole, la garanzia di "buon funzionamento" diversa in fatto e diritto dalla Garanzia Legale, è ancora allocata nel CC e vale tanto quanto il venditore intende farla valere, sia in termini di tempo che di condizioni.

Saluti
D.T.
 
Difensore Tecnico ha scritto:
Ciao Belpietro,
si è vero, 2 mesi, ma proprio per non creare differenze di diritto tra due consumatori che acquistano in tempi diversi dell'anno solare, si applicano convenzionalmente i 60 giorni.
"convenzionalmente", si applicano da chi?
fonti?
prova ad andare in giudizio e dire che i due mesi sono sessanta giorni "convenzionalmente", poi vediamo.
 
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