Se avete familiarità con la giurisprudenza, vorrei sapere cosa ne pensate di questa situazione:
Un tizio parcheggia l'auto sulle strisce blu ed espone, come richiesto, il tagliandino del parcheggio a pagamento dove è ben visibile la data di fine della sosta.
L'auto ha un discreto valore. Un ladro per caso la vede e dal tagliandino si accorge che ha tutto il tempo per agire: l'auto viene rubata.
Nei confronti del comune, o ente gestore del parcheggio a pagamento non custodito, è possibile attribuire il reato di Favoreggiamento reale?? Se no perché?
ps. Il caso non so se sia accaduto mai, ma ci siamo trovati a parlarne con un amico parcheggiando l'auto su delle strisce blu in una zona non proprio frequentata....
Art. 379 Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione (1). Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2)
Un tizio parcheggia l'auto sulle strisce blu ed espone, come richiesto, il tagliandino del parcheggio a pagamento dove è ben visibile la data di fine della sosta.
L'auto ha un discreto valore. Un ladro per caso la vede e dal tagliandino si accorge che ha tutto il tempo per agire: l'auto viene rubata.
Nei confronti del comune, o ente gestore del parcheggio a pagamento non custodito, è possibile attribuire il reato di Favoreggiamento reale?? Se no perché?
ps. Il caso non so se sia accaduto mai, ma ci siamo trovati a parlarne con un amico parcheggiando l'auto su delle strisce blu in una zona non proprio frequentata....
Art. 379 Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione (1). Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2)