Dal. Codice della strada
Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli
Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli (1)
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2) con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. (3)
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (4)
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. (4)
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
(1) Vedi art. 243 reg. cod. strada.
(2) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Si veda il D.M. 19 gennaio 1996, recante nuove direttive e criteri per la distrzione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa.
(4) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 83. Uso proprio (1)
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2) con decreti ministeriali. (3)
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. LE DISPOSIZIONI DI TALE LEGGE NON SI APPLICANO AGLI AUTOVEICOLI AVENTI UNA MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 6 T.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. (4)
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. (5)
(1) Si veda il D.M. 4 luglio 1994, recante direttive e criteri per l?immatricolazione in uso proprio degli autobus. (2) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Si veda il D.M. 18 dicembre 1995. (4) Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008. (5) Trattasi della legge che ha istituito l?albo nazionale degli autotrasportatori. Le parole: ?con le sanzioni previste dall?articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298? sono state così sostituite dalle attuali dal D. L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.