Si, rischi, perchè alcuni demolitori - LEGITTIMAMENTE secondo la legge - possono rifiutarsi di accettare auto incomplete, o comunque farti pagare di più (art.5 D.Lgs. 209/2003, che incollo sotto). E può darsi anche che sia una delle condizioni accessorie per avere l'incentivo.
Quindi attenzione, prima di farlo. Non sono tra l'altro sicuro che oggigiorno sia del tutto legale fare grossi interventi meccanici ai fini della rivendita nel proprio garage.
A quanto ammonta l'incentivo? perchè se l'auto è intera converrebbe forse valutare la vendita a quelle agenzie specializzate in auto incidentate, e magari chiedere uno sconto più alto al concessionario.
Art. 5
Raccolta
1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal
detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il
detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un
altro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale
della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva
consegna ad un centro di raccolta.
2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la
consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata
secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il
detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o
negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla
cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di
seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello
stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o
alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.
3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o
collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso
opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua
centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio
nazionale, presso i quali e' assicurato il ritiro gratuito degli
stessi veicoli.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito
al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il
trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di
cui al comma 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il
veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore,
parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline
elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.