Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida (1)
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (2)
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (3)
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (4)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 23 a euro 92. (5)
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
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documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (5)
(1) Vedi art. 376 reg. cod. strada. (2) L?ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (3) Comma così modificato per effetto della Legge 29.07.2010 n° 120. (4) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (5) Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria. (1)
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. (2)
(1) La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso". (2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.