<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> assicurazione visibile | Page 2 | Il Forum di Quattroruote

assicurazione visibile

Ai tempi della mia 126, avevo esposto il tagliando sul vetro laterale posteriore, quello sul lato sportello guida.
Mi fermarono i Carabinieri e mi ammonirono dicendomi che il tagliando andava esposto sul vetro anteriore, citando una norma di obbligo nel farlo.

Mi avrebbero sanzionato...mi dissero..."la prossima volta che ti becchiamo. ti faciamo la multa"...tanto mi conoscevano erano i miei 20 anni e le notti consumate a girare in città...e spesso c'eravamo solo loro (i carabinieri) ed io...quindi....ottemperai....! :D
 
maddeche! ha scritto:
Per levare ogni dubbio in merito, riporto il testo dell'Art.181
Art. 181.
Esposizione dei contrassegni per la circolazione
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni
stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del
comma 8 dell'art. 180.

Il comma 8 dell'articolo 180 recita:
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.

Grazie.
Noto che e' in lire. Sicuro che sia ancora in vigore dopo i mille rimaneggiamenti del CdS?
:?
 
99octane ha scritto:
maddeche! ha scritto:
Per levare ogni dubbio in merito, riporto il testo dell'Art.181
Art. 181.
Esposizione dei contrassegni per la circolazione
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni
stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del
comma 8 dell'art. 180.

Il comma 8 dell'articolo 180 recita:
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.

Grazie.
Noto che e' in lire. Sicuro che sia ancora in vigore dopo i mille rimaneggiamenti del CdS?
:?
è ancora in vigore, l'hanno scritto pure qualche mese fa su al volante, riportando la sanzione odierna in ?.

però non chiedermi quant'è nè il codice dell'articolo. non ho nessuna voglia di alzarmi e andare a cercarlo dopo pranzo :XD: :XD: :XD: :XD: :oops:
 
E' un testo obsoleto, quello attuale è riportato ne "il Portale dell'Automobilista":

https://www4.ilportaledellautomobilista.it/download/codice_della_strada/codice_010910.pdf
 
Questa prescrizione ha generato in passato parecchie polemiche e contestazioni, sulle quali ha pronunciato una parola definitiva la Corte di Cassazione. Con una sentenza del 2005, la Suprema Corte ha infatti sancito che il contrassegno di assicurazione esposto in modo non leggibile equivale ad una sua mancata esposizione, con tutte le conseguenze del caso. Questo vale anche nel caso in cui il tagliando sia stato scolorito dal sole. Non esistono scusanti! Tutti i dati dell'assicurazione devono essere leggibili. Nel caso di smarrimento del tagliando, bisogna subito fare denuncia presso la polizia o i carabinieri. Si porterà poi il documento che attesta la denuncia alla propria compagnia d'assicurazione, che fornirà un duplicato del tagliando da esporre sul parabrezza. La multa per la mancata esposizione del contrassegno è di 21 euro, viene ritirata nel caso in cui lo si porti successivamente alla polizia o ai carabinieri. Molto più grave invece è la sanzione per la circolazione con un veicolo non assicurato, che ammonta a 716 euro.
 
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria. (1)
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. (2)
(1) La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso". (2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
 
roberto.50 ha scritto:
E' un testo obsoleto, quello attuale è riportato ne "il Portale dell'Automobilista":

https://www4.ilportaledellautomobilista.it/download/codice_della_strada/codice_010910.pdf

Ma dice pari pari le stesse cose... :rolleyes:
Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida (1)
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (2)
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (3)
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (4)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 23 a euro 92. (5)
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
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documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (5)
(1) Vedi art. 376 reg. cod. strada. (2) L?ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (3) Comma così modificato per effetto della Legge 29.07.2010 n° 120. (4) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (5) Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.

Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria. (1)
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. (2)
(1) La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso". (2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
 
garu51 ha scritto:
Questa prescrizione ha generato in passato parecchie polemiche e contestazioni, sulle quali ha pronunciato una parola definitiva la Corte di Cassazione. Con una sentenza del 2005, la Suprema Corte ha infatti sancito che il contrassegno di assicurazione esposto in modo non leggibile equivale ad una sua mancata esposizione, con tutte le conseguenze del caso. Questo vale anche nel caso in cui il tagliando sia stato scolorito dal sole. Non esistono scusanti! Tutti i dati dell'assicurazione devono essere leggibili. Nel caso di smarrimento del tagliando, bisogna subito fare denuncia presso la polizia o i carabinieri. Si porterà poi il documento che attesta la denuncia alla propria compagnia d'assicurazione, che fornirà un duplicato del tagliando da esporre sul parabrezza. La multa per la mancata esposizione del contrassegno è di 21 euro, viene ritirata nel caso in cui lo si porti successivamente alla polizia o ai carabinieri. Molto più grave invece è la sanzione per la circolazione con un veicolo non assicurato, che ammonta a 716 euro.

Perfetto esempio di burocrazia ( dallo spagnolo "burro" - asino e dal greco "kratos" - potere) all'italiana...
La denuncia e' una formalita' assolutamente futile e fine a se stessa.
Come lo e' ormai la totalmente anacronistica esposizione del tagliando, la cui perfetta inutilita' e' dimostrata dal numero di veicoli che cir olano senza assicurazione e dal fatto che sui motocicli e' sparita.
Le pattuglie sono tutte "connesse", e potrebbero senza alcun problema e, anzi, molto piu' efficacemente verificare alla fonte se un mezzo ha l'assicurazione pagata, esattamente come accade per il bollo.
 
99octane ha scritto:
garu51 ha scritto:
Questa prescrizione ha generato in passato parecchie polemiche e contestazioni, sulle quali ha pronunciato una parola definitiva la Corte di Cassazione. Con una sentenza del 2005, la Suprema Corte ha infatti sancito che il contrassegno di assicurazione esposto in modo non leggibile equivale ad una sua mancata esposizione, con tutte le conseguenze del caso. Questo vale anche nel caso in cui il tagliando sia stato scolorito dal sole. Non esistono scusanti! Tutti i dati dell'assicurazione devono essere leggibili. Nel caso di smarrimento del tagliando, bisogna subito fare denuncia presso la polizia o i carabinieri. Si porterà poi il documento che attesta la denuncia alla propria compagnia d'assicurazione, che fornirà un duplicato del tagliando da esporre sul parabrezza. La multa per la mancata esposizione del contrassegno è di 21 euro, viene ritirata nel caso in cui lo si porti successivamente alla polizia o ai carabinieri. Molto più grave invece è la sanzione per la circolazione con un veicolo non assicurato, che ammonta a 716 euro.

Perfetto esempio di burocrazia ( dallo spagnolo "burro" - asino e dal greco "kratos" - potere) all'italiana...
La denuncia e' una formalita' assolutamente futile e fine a se stessa.
Come lo e' ormai la totalmente anacronistica esposizione del tagliando, la cui perfetta inutilita' e' dimostrata dal numero di veicoli che cir olano senza assicurazione e dal fatto che sui motocicli e' sparita.
Le pattuglie sono tutte "connesse", e potrebbero senza alcun problema e, anzi, molto piu' efficacemente verificare alla fonte se un mezzo ha l'assicurazione pagata, esattamente come accade per il bollo.
accade già.

le forze dell'ordine, al posto di blocco, possono chiamare in centrale e comunicare il codice riportato sul retro del tagliando (e sul certificato). da tale codice sono subito in grado di sapere, sul posto, se l'assicurazione è valida.

in paese ne hanno già beccato 2 così (caso di truffa, purtroppo, erano assicurati con una compagnia non autorizzata al ramo RCA :x )
 
99octane ha scritto:
garu51 ha scritto:
Questa prescrizione ha generato in passato parecchie polemiche e contestazioni, sulle quali ha pronunciato una parola definitiva la Corte di Cassazione. Con una sentenza del 2005, la Suprema Corte ha infatti sancito che il contrassegno di assicurazione esposto in modo non leggibile equivale ad una sua mancata esposizione, con tutte le conseguenze del caso. Questo vale anche nel caso in cui il tagliando sia stato scolorito dal sole. Non esistono scusanti! Tutti i dati dell'assicurazione devono essere leggibili. Nel caso di smarrimento del tagliando, bisogna subito fare denuncia presso la polizia o i carabinieri. Si porterà poi il documento che attesta la denuncia alla propria compagnia d'assicurazione, che fornirà un duplicato del tagliando da esporre sul parabrezza. La multa per la mancata esposizione del contrassegno è di 21 euro, viene ritirata nel caso in cui lo si porti successivamente alla polizia o ai carabinieri. Molto più grave invece è la sanzione per la circolazione con un veicolo non assicurato, che ammonta a 716 euro.

Perfetto esempio di burocrazia ( dallo spagnolo "burro" - asino e dal greco "kratos" - potere) all'italiana...
La denuncia e' una formalita' assolutamente futile e fine a se stessa.
Come lo e' ormai la totalmente anacronistica esposizione del tagliando, la cui perfetta inutilita' e' dimostrata dal numero di veicoli che cir olano senza assicurazione e dal fatto che sui motocicli e' sparita.
Le pattuglie sono tutte "connesse", e potrebbero senza alcun problema e, anzi, molto piu' efficacemente verificare alla fonte se un mezzo ha l'assicurazione pagata, esattamente come accade per il bollo.

A parte la sagace interpretazione etimolgica del vocabolo, molto simpatica, avrei qualche perplessità in merito alla possibilità "in tempo reale" di accedere alle informazioni relative alla copertura assicurativa.
Il dubbio mi viene soprattutto dal fatto che un ente unico e onnicomprensivo delle informazioni sulle coperture delle polizze non credo di fatto esista. O per megllio dire: esiste anche, ma non é realmente in grado di conoscere davvero le notizie di tutte le polizze in essere.

Per dirla più brevemente: secondo me neanche le compagnie assicurative sanno davvero se il signor X.Y. é regolamente coperto dalla sua stessa polizza assicurativa :shock:
 
maddeche! ha scritto:
A parte la sagace interpretazione etimolgica del vocabolo, molto simpatica, avrei qualche perplessità in merito alla possibilità "in tempo reale" di accedere alle informazioni relative alla copertura assicurativa.
Il dubbio mi viene soprattutto dal fatto che un ente unico e onnicomprensivo delle informazioni sulle coperture delle polizze non credo di fatto esista. O per megllio dire: esiste anche, ma non é realmente in grado di conoscere davvero le notizie di tutte le polizze in essere.

Per dirla più brevemente: secondo me neanche le compagnie assicurative sanno davvero se il signor X.Y. é regolamente coperto dalla sua stessa polizza assicurativa :shock:
si può già (vedi sopra)
 
NEWsuper5 ha scritto:
accade già.

le forze dell'ordine, al posto di blocco, possono chiamare in centrale e comunicare il codice riportato sul retro del tagliando (e sul certificato). da tale codice sono subito in grado di sapere, sul posto, se l'assicurazione è valida.

in paese ne hanno già beccato 2 così (caso di truffa, purtroppo, erano assicurati con una compagnia non autorizzata al ramo RCA :x )

Scusa caro amico, ho appena scritto una risposta apparentemente in aperto contrasto con la tua, ma non sono certo di quanto io ipotizzo (ipotizzo, bada bene) a causa di un paio di strani episodi capitati a me e a un mio conoscente.
:oops:
 
maddeche! ha scritto:
Scusa caro amico, ho appena scritto una risposta apparentemente in aperto contrasto con la tua, ma non sono certo di quanto io ipotizzo (ipotizzo, bada bene) a causa di un paio di strani episodi capitati a me e a un mio conoscente.
:oops:
è una pratica recentissima.
credo sia partita o dal 2011 o dal 2010.
me l'ha spiegato l'agente assicurativo, mostrandomi pure i codici, uno sul retro del tagliandino e l'altro inserito nel certificato.

rimane il fatto che in tutte le volte che mi hanno fermato, si son limitati ad affacciarsi sul parabrezza a leggere la scadenza e mai ho cercato il certificato di assicurazione :rolleyes:
 
NEWsuper5 ha scritto:
maddeche! ha scritto:
Scusa caro amico, ho appena scritto una risposta apparentemente in aperto contrasto con la tua, ma non sono certo di quanto io ipotizzo (ipotizzo, bada bene) a causa di un paio di strani episodi capitati a me e a un mio conoscente.
:oops:
è una pratica recentissima.
credo sia partita o dal 2011 o dal 2010.
me l'ha spiegato l'agente assicurativo, mostrandomi pure i codici, uno sul retro del tagliandino e l'altro inserito nel certificato.

rimane il fatto che in tutte le volte che mi hanno fermato, si son limitati ad affacciarsi sul parabrezza a leggere la scadenza e mai ho cercato il certificato di assicurazione :rolleyes:

Ti ringrazio per la notizia! ;)
 
NEWsuper5 ha scritto:
maddeche! ha scritto:
Scusa caro amico, ho appena scritto una risposta apparentemente in aperto contrasto con la tua, ma non sono certo di quanto io ipotizzo (ipotizzo, bada bene) a causa di un paio di strani episodi capitati a me e a un mio conoscente.
:oops:
è una pratica recentissima.
credo sia partita o dal 2011 o dal 2010.
me l'ha spiegato l'agente assicurativo, mostrandomi pure i codici, uno sul retro del tagliandino e l'altro inserito nel certificato.

rimane il fatto che in tutte le volte che mi hanno fermato, si son limitati ad affacciarsi sul parabrezza a leggere la scadenza e mai ho cercato il certificato di assicurazione :rolleyes:
MI SPIEGHI BENE DI COSA SI TRATTA?, sono del settore e giuro che questa mi è nuova
 
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