Occorre distinguere fattispecie astratta e concreta, vale a dire distinguere tra la disposizione richiamata e il fatto accaduto pochi giorni fa in autostrada.
La disposizione normativa in questione, come alcuni hanno già detto, è l’art. 158, comma 4, del cds, in base al quale “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso”.
Come si può notare, non c’è scritto da nessuna parte che non si possa lasciare il finestrino aperto, bensì che si debba evitare che l’auto in sosta crei pericolo o venga utilizzata da terzi. Quindi, ne discendono alcuni divieti quali, ad esempio, lasciare l’auto senza freno a mano in discesa, oppure senza luci di posizione accese qualora la sosta sia in un punto particolare (pensiamo di notte sulla carreggiata per riparare una gomma), lasciare l’auto aperta e incustodita (potrebbe salirci un bambino o potrebbe essere rubata da un malintenzionato che poi connette un reato o si rende responsabile di un incidente) e così via.
Se poi parcheggiare in autostrada, in una stazione di servizio, lasciando il finestrino aperto integri una violazione della disposizione in questione, questo spetta all’interprete valutarlo: in prima istanza alle forze dell’ordine che hanno rilevato l’infrazione, o presunta tale, in secondo istanza al giudice qualora vi fosse ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.
Mai confondere le due cose.
Per dire: il cds non vieta espressamente di guidare con le “ciabatte“, come comunemente si crede, ma vieta di guidare con scarpe non idonee. Spetta poi all’interprete stabilire, volta per volta, se la scarpa indossata sia idonea alla guida