Da un altro forum:
"Sulla gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 è stato pubblicato il provvedimento 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle entrate, recante appunto l'Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Tale provvedimento dispone che i veicoli a bordo dei quali, a prescindere dalla categoria di omologazione, è ammesso il trasporto privato di persone, cioè anche di coloro che non hanno alcun rapporto con le cose trasportate, sono quelli in cui siano soddisfatte, congiuntamente, tutte le seguenti
condizioni:
- 1) sono immatricolati o reimmatricolati nella categoria internazionale N1, leggibile a fianco del codice armonizzato (J) nelle carte di circolazione di nuovo modello in formato A4, cioè siano adibiti al trasporto di cose ed abbiano una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- 2) hanno un codice di carrozzeria F0 ("effe" e "zero"), leggibile a fianco del codice (J.2), cioè "furgone";
- 3) hanno 4 o più posti, come leggibile a fianco del codice (S.1);
- 4) hanno un rapporto tra la potenza del motore, espressa in kW, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, tenendo conto che la potenza è leggibile a fianco del codice (P.2) e la portata, ottenuta sottraendo la tara dalla massa complessiva a pieno carico, è solitamente indicata nelle annotazioni a pagina 3 della carta di circolazione.
Se ricorrono tali caratteristiche, rinunciando ai benefici fiscali, si può anche utilizzare l'autocarro per trasporto di persone non addette all'uso o al carico o scarico delle cose."
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2006/20060289/06A11326.htm