zero c. ha scritto:modus72 ha scritto:Una pregunta:zero c. ha scritto:non mi piace citarmi né ripetermi tuttavia repetite etc etc:
non bisogna essere ordinari di diritto civile alla statale per capire che se io ti vendo una macchina che per problemi connaturati e strutturali è INIDONEA alla sua funzione tipica (vale a dire il trasporto incondizionato di cose oe/o persone) io costruttore cioè fiat sono responsabile dell'inadempimento grave e quindi PAGO tutti i danni che il giudice riterrà.
certo che se questo paese dei balocchi avesse l'azione collettiva la fiat dopo qualche milione di ? di risarcimento avrebbe ritirato le machine con l'indegno accrocchio.
Ma in base al dlgs 206/2005 non è il VENDITORE la figura cui il cliente, che ha ricevuto un bene con "..problemi connaturati e strutturali [tali da renderlo] INIDONEO alla sua funzione tipica vale a dire il trasporto incondizionato di cose e/o persone..", dovrebbe rivolgersi per ottenere la riparazione, sostituzione o rimborso del bene stesso?
pregunta muy linda...diciamo che il venditore risponde in solido col costruttore in quanto la responsabilità "commerciale" integra ma non esclude quella contrattuale generale ex art. 1490 c.c
quindi la cosa migliore è citare in giudizio sia il concessionario x sia il costruttore y poi se la vedranno loro. l'importante sarebbe che tra le tante cose inutili si consentisse la c.d. azione collettiva in cui i consumatori oganizzati vittime dell'arroganza dei poteri forti possano far valere in giudizio in maniera collettiva i propri interessi.
inoltre negli stati uniti c'è il c.d. Lemon act che impone al costruttore di cambiare la macchina da noi - vista la tradizionale soggezione delle istituzioni (forti coi deboli e deboli coi forti) mi accontenterei che te la riparassero
ti allego brevi cenni civilistici in materia.
ciao
Fra le obbligazioni principali del venditore, il legislatore indica quella di garantire il compratore dai vizi della cosa venduta (art. 1476 c.c., n.3). Il comma I dell'art. 1490 c.c. precisa che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".
Pertanto, si deve ritenere che l'acquirente di un bene viziato possa agire, ai sensi dell'art. 1490 c. c., nei confronti del venditore. Tale garanzia è distinta e diversa rispetto a quella prevista dal D.P.R. 224/88 in tema di responsabilità del produttore per danni cagionati dal prodotto messo in circolazione (come, per esempio, nel caso di un televisore che esplode travolgendo il consumatore al momento della prima accensione dell'apparecchio). In tal caso ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, dato che il produttore risponde del danno cagionato dal suo prodotto a prescindere dalla presenza di colpa o dolo nel proprio comportamento e si tratta di una forma di responsabilità extracontrattuale che prevede a carico del consumatore danneggiato circa il danno, il difetto del prodotto, nonché il nesso di causalità. In questo caso il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore (in ogni caso il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza del decimo anno dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione).
penso che siate degli avvocati e vi vorrei vicini di casa.
riguardo l'ultima riga cosa si intende da quando il prodotto è stato messo in circolazione?