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500 mj- causa alla Fiat

zero c. ha scritto:
modus72 ha scritto:
zero c. ha scritto:
non mi piace citarmi né ripetermi tuttavia repetite etc etc :rolleyes: :

non bisogna essere ordinari di diritto civile alla statale per capire che se io ti vendo una macchina che per problemi connaturati e strutturali è INIDONEA alla sua funzione tipica (vale a dire il trasporto incondizionato di cose oe/o persone) io costruttore cioè fiat sono responsabile dell'inadempimento grave e quindi PAGO tutti i danni che il giudice riterrà.
certo che se questo paese dei balocchi avesse l'azione collettiva la fiat dopo qualche milione di ? di risarcimento avrebbe ritirato le machine con l'indegno accrocchio.
Una pregunta:
Ma in base al dlgs 206/2005 non è il VENDITORE la figura cui il cliente, che ha ricevuto un bene con "..problemi connaturati e strutturali [tali da renderlo] INIDONEO alla sua funzione tipica vale a dire il trasporto incondizionato di cose e/o persone..", dovrebbe rivolgersi per ottenere la riparazione, sostituzione o rimborso del bene stesso?

pregunta muy linda...diciamo che il venditore risponde in solido col costruttore in quanto la responsabilità "commerciale" integra ma non esclude quella contrattuale generale ex art. 1490 c.c
quindi la cosa migliore è citare in giudizio sia il concessionario x sia il costruttore y poi se la vedranno loro. l'importante sarebbe che tra le tante cose inutili si consentisse la c.d. azione collettiva in cui i consumatori oganizzati vittime dell'arroganza dei poteri forti possano far valere in giudizio in maniera collettiva i propri interessi.
inoltre negli stati uniti c'è il c.d. Lemon act che impone al costruttore di cambiare la macchina da noi - vista la tradizionale soggezione delle istituzioni (forti coi deboli e deboli coi forti) mi accontenterei che te la riparassero :D
ti allego brevi cenni civilistici in materia.
ciao
Fra le obbligazioni principali del venditore, il legislatore indica quella di garantire il compratore dai vizi della cosa venduta (art. 1476 c.c., n.3). Il comma I dell'art. 1490 c.c. precisa che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

Pertanto, si deve ritenere che l'acquirente di un bene viziato possa agire, ai sensi dell'art. 1490 c. c., nei confronti del venditore. Tale garanzia è distinta e diversa rispetto a quella prevista dal D.P.R. 224/88 in tema di responsabilità del produttore per danni cagionati dal prodotto messo in circolazione (come, per esempio, nel caso di un televisore che esplode travolgendo il consumatore al momento della prima accensione dell'apparecchio). In tal caso ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, dato che il produttore risponde del danno cagionato dal suo prodotto a prescindere dalla presenza di colpa o dolo nel proprio comportamento e si tratta di una forma di responsabilità extracontrattuale che prevede a carico del consumatore danneggiato circa il danno, il difetto del prodotto, nonché il nesso di causalità. In questo caso il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore (in ogni caso il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza del decimo anno dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione).

penso che siate degli avvocati e vi vorrei vicini di casa.
riguardo l'ultima riga cosa si intende da quando il prodotto è stato messo in circolazione?
 
melego73 ha scritto:
modus72 ha scritto:
melego73 ha scritto:
ma tanto la concessionaria,fino a quando non gli arriva qualcosa di serio e concreto,se ne sbatte e ci fa i coriandoli con la raccomandata.
Parliamone... Farà coriandoli della raccomandata ma non della notifica di pignoramento..
Io mi ero fermato alla raccomandata fatta da un noto studio legale ma non si e' nemmeno degnato di chiamarmi ne di rispondermi.
E' normale che abbiano fatto così... Solo che te ti sei fermato.
Qualche anno fa anch'io mandai diverse raccomandate ad una nota compagnia telefonica rea di avermi unilateralmente e senza motivo staccato la linea fissa... Di raccomandate ne ho mandate diverse senza ricevere alcuna risposta solo che, conscio di aver ragione, sono andato avanti... fino a vedermi riconosciuto un danno, fra patrimoniale, esistenziale e via dicendo, di oltre 2000? per il distacco di un'utenza privata, non commerciale...
E' normale che la parte chiamata in causa faccia l'uccel di bosco, una delle tecniche usate è quella di portare allo sfinimento chi chiede ragione contando sui lunghi tempi e sull'ignoranza in campo legale, e purtroppo è una tecnica che funziona...
 
Sarebbe carino se il Tuo Studio legale notificasse al concessionario una bella citazione in giudizio.
Sarebbe ancora più carino vedere se lo stesso si costituisce in giudizio o meno..
Non credo che in Tribunale i "famosi" coriandoli abbiano molta importanza.
Cmq grazie per le Tue argomentazioni.
E ricordate che normalmente il concessionario è una S.r.l. o una S.p.A. con un diverso "peso" politico e giuridico rispetto a quello di Fiat.
Il difetto in questione rende il veicolo non idoneo.
Io agirei in difesa dei miei diritti. E dei miei soldi sudati.
grazie a Tutti, Macs
 
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