<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> &#34; Il pedone distratto e' sempre colpevole anche se investito &#34; | Page 4 | Il Forum di Quattroruote

&#34; Il pedone distratto e' sempre colpevole anche se investito &#34;

acle1968 ha scritto:
Ma non ha valenza diversa una sentenza della cassazione rispetto ad un appello ad esempio? O entrambe sono vincolate alla stessa maniere per sentenze future?Entrambe fanno giurisprudenza?

nessuna delle due è realmente vincolante per le decisioni future, solo le sezioni unite della cassazione lo sono.
entrambe fanno precedente, non obbligatorio per il giudice (tranne quello di quel caso specifico) .
la sentenza di corte d'appello può fare precedente non vincolante, e come tale la utilizziamo, ma per essere anche seguita deve essere motivata bene; mentre la cassazione è autorevole di suo.

comunque questo principio, che a certe condizioni di forte imprudenza il pedone possa essere in parte o del tutto responsabile dell'evento, non è mica una novità.
col criterio che il comportamento del pedone deve essere tale da non permettere al guidatore manovre di emergenza, e che ovviamente il guidatore non avesse lui stesso un compottamento irregolare (se salta già la nonnina dal marciapiede, e uno va a 150 in città, non può dire che non aveva margine per evitarla)

ci sono sentenze precedenti già stabili (14064/2010; 24689/2009; 20027/2008; 21249/2006 eccetera)

P.S. aggiunto: ho trovato un precedente bello chiaro, con anche i rimandi ai precedenti del precedente.
è la 23.08.1997 n. 7922
"in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa se risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento. Situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (ved. Cass nn. 6707-93, 4370-87, 2550-78, 1422-76, 438-74). "

come vedi, è almeno dal 74 che la cosa è riconosciuta.
 
belpietro ha scritto:
acle1968 ha scritto:
Ma non ha valenza diversa una sentenza della cassazione rispetto ad un appello ad esempio? O entrambe sono vincolate alla stessa maniere per sentenze future?Entrambe fanno giurisprudenza?

nessuna delle due è realmente vincolante per le decisioni future, solo le sezioni unite della cassazione lo sono.
entrambe fanno precedente, non obbligatorio per il giudice (tranne quello di quel caso specifico) .
la sentenza di corte d'appello può fare precedente non vincolante, e come tale la utilizziamo, ma per essere anche seguita deve essere motivata bene; mentre la cassazione è autorevole di suo.

comunque questo principio, che a certe condizioni di forte imprudenza il pedone possa essere in parte o del tutto responsabile dell'evento, non è mica una novità.
col criterio che il comportamento del pedone deve essere tale da non permettere al guidatore manovre di emergenza, e che ovviamente il guidatore non avesse lui stesso un compottamento irregolare (se salta già la nonnina dal marciapiede, e uno va a 150 in città, non può dire che non aveva margine per evitarla)

ci sono sentenze precedenti già stabili (14064/2010; 24689/2009; 20027/2008; 21249/2006 eccetera)

P.S. aggiunto: ho trovato un precedente bello chiaro, con anche i rimandi ai precedenti del precedente.
è la 23.08.1997 n. 7922
"in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa se risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento. Situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (ved. Cass nn. 6707-93, 4370-87, 2550-78, 1422-76, 438-74). "

come vedi, è almeno dal 74 che la cosa è riconosciuta.

Bene, ma come l'hanno venduta i midia è totalmente differente, il precedente del 74 è basato sulla logica dei fatti, se mi ti butti sotto che ti vuoi ammazzare non puo' essere colpa mia che guido normalmente, ma, se fosse come l'hanno descritta ieri e cioè basata sulla titubanza del pedone, allora è per questo che ha suscitato scalpore, se metto un piede giu' dal marciapiede e mi impaurisco che lo tiro su, allora chi mi mette sotto ha ragione a prescindere..... poi è da vedere se effettivamente è come l'hanno descritta.
 
belpietro ha scritto:
acle1968 ha scritto:
Ma non ha valenza diversa una sentenza della cassazione rispetto ad un appello ad esempio? O entrambe sono vincolate alla stessa maniere per sentenze future?Entrambe fanno giurisprudenza?

nessuna delle due è realmente vincolante per le decisioni future, solo le sezioni unite della cassazione lo sono.
entrambe fanno precedente, non obbligatorio per il giudice (tranne quello di quel caso specifico) .
la sentenza di corte d'appello può fare precedente non vincolante, e come tale la utilizziamo, ma per essere anche seguita deve essere motivata bene; mentre la cassazione è autorevole di suo.

comunque questo principio, che a certe condizioni di forte imprudenza il pedone possa essere in parte o del tutto responsabile dell'evento, non è mica una novità.
col criterio che il comportamento del pedone deve essere tale da non permettere al guidatore manovre di emergenza, e che ovviamente il guidatore non avesse lui stesso un compottamento irregolare (se salta già la nonnina dal marciapiede, e uno va a 150 in città, non può dire che non aveva margine per evitarla)

ci sono sentenze precedenti già stabili (14064/2010; 24689/2009; 20027/2008; 21249/2006 eccetera)

P.S. aggiunto: ho trovato un precedente bello chiaro, con anche i rimandi ai precedenti del precedente.
è la 23.08.1997 n. 7922
"in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa se risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento. Situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (ved. Cass nn. 6707-93, 4370-87, 2550-78, 1422-76, 438-74). "

come vedi, è almeno dal 74 che la cosa è riconosciuta.

Ed infatti la massima è del tutto condivisibile.
Ma scommettiamo che qualcuno (non tra i GIudici) ritiene imprevedibile e anormale che un pedone in prossimità delle strisce si accinga ad attraversare?
 
frenate frenate. la nostra giustizia non è anglosassone. una sentenza non fa legge. potete avere 1000 sentenze in un senso e la 1001esima al contrario. la tragica verità è che tutto dipende sia dalla disposizione del giudice, che dai soldi e dall'avocato che avete, in tal caso potete anche sperare in sentenze contro il buon senso. quindi se andate in auto cercate di non investire nessuno e se andate a piedi cercate di non farvi investire, a meno che non siate ricchissimi e non abbiate un genio della legge come avvocato. saluti a tutti.
 
acle1968 ha scritto:
Mi baso su quel che ho sentito in TV, non ho la sentenza sottomano, se fosse come é stato detto, cioé l'indeciso, non solo il distratto, ha torto, so katzi, con gente che sfreccia sulel striscie, vorrei vedere i giudici della suprema corte se siano o meno indecisi quando attraversano

Ripeto, in questo topic si fa riferimento a "pedoni che attraversano distrattamente senza dare la possibilita' a chi guida di evitarli", e i miei commenti si basano su questo, fino a prova contraria.
Se qualcuno ha notizie diverse ed è in grado di fornire le fonti (che non siano un generico "ho sentito in TV"), possiamo parlarne, altrimenti diventa un dialogo fra sordi. :?
 
belpietro ha scritto:
visto che il semaforo non è la sbarra del passaggio a livello, se uno non si ferma alle strisce (obbligatorio) perché dovrebbe fermarsi al rosso?

Secondo me, di fatto, è molto più sicuro un passaggio pedonale con semaforo che uno senza: con le sole strisce non è obbligatorio fermarsi sempre, ma solo quando c'è qualcuno che le attraversa, e non sempre ci si può accorgere con notevole anticipo del pedone che attraversa. Inoltre, molto spesso le strisce sono sbiadite e non segnalate con cartello stradale a fianco (insomma, le vedi dopo che ci sei già passato sopra). Nel caso del semaforo rosso, invece, c'è ben altra visibilità: l'automobilista medio lo vede per tempo e rallenta, in modo da fermarsi in prossimità del semaforo, anche se non vede alcun pedone.
 

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