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Contro il logorio della vita moderna aka per superare i momenti di stanca scrivi qui

Si che poi anche lì... a ben guardare sei te (Stato) che mi chiedi di pagare il bollo, pagare anche 1 € per poter pagare online sulla PA mi sembra una truffa.... vero che 100k che pagano l'euro son 100k € che entrano a sguinfia.
Però non è corretto, il pagamento delle tasse dovrebbe sempre essere a costo zero, sta alle istituzioni accordarsi con gli istituti bancari.
 
Anche perchè ai provati se applicano commissioni secondo il metodo di pagamento.... Per esempio non puoi applicare costi per pagamento con carte
 
Onestamente....

Mi auguro che si organizzino prima.

Intendevo dire che dal notaio e' tappa obbligata.
( A meno non esista un' ufficio specifico " Giocatori Perdenti: modalita' )

:emoji_wink: :emoji_wink:
Il passaggio di proprietà si può fare anche tramite scrittura privata, per esempio.
Il problema è che non mette al riparo dalle possibili pretese di terzi e quindi il consolidamento di quella proprietà non può essere immediato (cosa che invero vale anche per le donazioni) ma occorrono delle formalità successive che tecnicamente non sono in grado di spiegare (anche se in genere è una sentenza a porre fine alle questioni) e nelle quali solo pochi "affaristi" si avventurano. Comunque tutto previsto nel codice civile e confermato in varie sentenze.
 
Il passaggio di proprietà si può fare anche tramite scrittura privata, per esempio.
Il problema è che non mette al riparo dalle possibili pretese di terzi e quindi il consolidamento di quella proprietà non può essere immediato (cosa che invero vale anche per le donazioni) ma occorrono delle formalità successive che tecnicamente non sono in grado di spiegare (anche se in genere è una sentenza a porre fine alle questioni) e nelle quali solo pochi "affaristi" si avventurano. Comunque tutto previsto nel codice civile e confermato in varie sentenze.


Gia',
gli eredi del donatore non saranno troppo propensi " all' imprevisto accadimento "

Peccato che non sapremo mai come e' ( BUROCRATICAMENTE ) finita.


:emoji_blush: :emoji_blush:
 
Non solo gli eredi ma anche eventuali creditori ;)
Insomma perché fili tutto liscio servirebbe che nessuno avesse diritti da accampare verso la proprietà o verso il soggetto debitore. Ma se non emerge niente ci sta che poi uno possa arrivare chiudere le porte oltre che il cerchio :)
 
Forse conviene al creditore che il nostro venda la casa
e gli dia il ricavato.
Confermo il mio dispiacere per non sapere il finale di questo curioso passaggio.
 
Sicuramente si generano delle aberrazioni di non facile gestione e risoluzione.
Controversie a non finire etc etc

Comunque linko un quesito amministrativo.

Passaggio di proprietà con scrittura privata senza che sia seguito alcun atto formale
24 Febbraio 2024
Abbiamo emesso avvisi di accertamento per tre contribuenti proprietari al 33% di un immobile che al catasto fabbricati risultava di proprietà dei genitori defunti. Gli stessi presentano istanza in quanto sostengono che l'immobile non è di loro proprietà, poichè l’immobile è stato edificato su un terreno che i genitori avevano venduto ad altra persona che utilizza l'immobile come abitazione principale. Il tutto risulta da una scrittura privata alla quale però non è mai seguito alcun rogito notarile.
Posto che il catasto non è prova di proprietà, l'atto è da annullare?
Risposta
Come correttamente indicato nel quesito, la visura catastale non è probatoria dell’effettivo possesso o trasferimento di un diritto reale di godimento su beni immobili.
In base all’art. 1350 del Codice Civile “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili”.
Secondo le disposizioni civilistiche, la scrittura privata è pertanto idonea al trasferimento della proprietà, salvo ricordare che, rispetto al rogito notarile, non è in grado di offrire le stesse tutele e garanzie.
La scrittura privata una volta redatta in forma scritta e sottoscritta fa piena prova tra le parti, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l’ha siglata se la firma:
– viene riconosciuta espressamente da chi l’ha apposta;
– viene autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato;
– non viene disconosciuta, in base a quanto previsto dall’art. 215 del c.p.c. o pur essendo stata disconosciuta, è stata accolta la domanda di verificazione prevista e disciplinata dall’art 216 c.p.c.
Solo a queste condizioni la scrittura privata ha efficacia di prova legale, anche se, come emerge dalla lettera dell’art. 2702 c.c. limitatamente alle “dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta”. Affinché il provvedimento possa essere eccepito ai terzi e trascritto nel registro immobiliare è richiesta una sentenza, un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Art. 2657 codice civile).
In conclusione, se non sono intervenuti altri atti che avrebbero potuto ledere gli interessi dei terzi o disconoscere la validità della scrittura privata eseguita nel rispetto delle norme di legge menzionate, è possibile prenderla in considerazione, invitando comunque gli interessati alle opportune registrazioni al pubblico registro immobiliare al fine della definitiva regolarizzazione del trasferimento.
22 febbraio 2024 Luigi D’Aprano
 

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