A quale caso ti riferisci?
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
((h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257)).
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
[...ecc ecc...]
Prontuario articolo 0 codice della strada - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
www.circolazione-stradale.it
Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera h-bis) in relazione all'art. 158 comma 5
Fermata e sosta vietate nei centri abitati, con veicolo non elettrico ovvero elettrico ma non in carica, negli spazi riservati alla fermata o sosta dei veicoli elettrici..
Codice violazione: vedi casistiche
Descrizione violazione: Per aver effettuato, con autoveicolo una fermata o una sosta vietata:
[2586] Fermata con veicolo non elettrico ovvero elettrico ma non in carica, negli spazi riservati alla fermata o sosta dei veicoli elettrici in ricarica.
[2634] Sosta con veicolo non elettrico ovvero elettrico ma non in carica, negli spazi riservati alla fermata o sosta dei veicoli elettrici in ricarica.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Rimozione del veicolo ai sensi dell'art 159 c.d.s.
Note al verbale: -
Note operative:
• Per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
• Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
_____ 158-19 _____
Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera h-ter) in relazione all'art. 158 comma 5
Fermata e sosta vietate nei centri abitati, negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Codice violazione: vedi casistiche
Descrizione violazione: A bordo di ciclomotore o motoveicolo a due ruote effettuava una fermata o una sosta vietata:
[0000] Fermata con motocicli o ciclomotore non elettrico ovvero elettrico ma non in carica, negli spazi riservati alla "ricarica".
[0000] Sosta con motocicli o ciclomotore non elettrico ovvero elettrico ma non in carica, negli spazi riservati alla "ricarica".
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 41,00
- diurna scontata del 30%: euro 28,70
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Rimozione del veicolo ai sensi dell'art 159 c.d.s.
Note al verbale: -
Note operative:
• Per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
• Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
_____ 158-20 _____
Riferimento normativo: art. 158 comma 1 lettera h-ter) in relazione all'art. 158 comma 5
Fermata e sosta vietate nei centri abitati, con veicolo non elettrico ovvero elettrico negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Codice violazione: vedi casistiche
Descrizione violazione: Per aver effettuato, con autoveicolo una fermata o una sosta vietata:
[0000] Fermata con motocicli o ciclomotore non elettrico ovvero elettrico ma non in carica, negli spazi riservati alla "ricarica".
[0000] Sosta con motocicli o ciclomotore non elettrico ovvero elettrico ma non in carica, negli spazi riservati alla "ricarica".
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Rimozione del veicolo ai sensi dell'art 159 c.d.s.
Note al verbale: -
Note operative:
• Per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
• Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.