Secondo il CdS non si procede a contestazione immediata esclusivamente quando ciò è impossibile per determinati casi che lo rendono impossibile (dovrebbero essere elencati nel 201 0 202 cds): rilevazione automatica della violazione con apparecchiature omologate con quello scopo (es autovelox), successivi accertamenti d'ufficio (es a seguito di ricostruzione dinamica di incidente), assenza del trasgressore (es divieto di sosta), fuga del trasgressore (art. 192 CdS), impossibilità di contestazione immediata per evitare rischio alla circolazione (es passaggio col rosso, infrazione accertata su opposta carreggiata che non consente inversione "sicura" da parte del pubblico ufficiale, ecc...), obiettiva impossibilità di notifica (es. agente accertatore appiedato, magari perché fuori servizio, o altro motivo che impedisce la contestazione quale il fatto che il trasgressore velocemente si dilegui nel traffico).
A pena di nullità del verbale il motivo che non ha consentito la contestazione immediata, se non evidente (es. fuga o divieto di sosta) va indicato nel verbale stesso per tutelare il diritto di difesa del trasgressore, diversamente il ricorso viene sicuramente accolto (abbondante giurisprudenza in merito).