Hai tutti i punti sulla patente quindi non sei mai stato multato ingiustamente esatto?
I velox incutono timore questo te lo concedo (personalmente non li temo più di tanto perchè mal che vada potrei ricevere per distrazione una sanzione minima e la pagherei senza fare storie) ma se sei arrivato indenne a 65 anni forse potresti rilassarti un po' e non pensare che a ogni angolo di strada ci sia un rappresentante delle istituzioni pronto a fregarti.
Francamente non mi interessa molto,se io se fossi proprietario di un'auto,e magari mio figlio commettesse un'infrazione,anche se avessi la possibilità di imboccare una scappatoia dichiarando che le demenza senile mi ha compromesso la memoria non lo farei.
Non lo farei ne se fossi in mala fede ne se davvero non ricordassi perchè io mi riterrei comunque responsabile e perchè preferisco perdere 2 o 3 punti piuttosto che mentire o passare per rimbambito e pagare di più.
Non comunicare i dati del guidatore comporta una sanzione pecuniaria aggiuntiva giusto?
Ecco questo permette a un guidatore facoltoso di non perdere punti e continuare a guidare fingendo di non ricordare,mentre un guidatore meno facoltoso o semplicemente onesto che ammette di aver commesso l'infrazione magari perde la patente.
Bel sistema concedere il beneficio del dubbio e non ricondurre la responsabilità al proprietario nei casi dubbi...
http://www.gazzettaufficiale.it/att...ioneGazzetta=2004-11-17&art.idSottoArticolo=0
1.2.3. - Contrasto con l'art. 24 Cost.
Non poche perplessita' si pongono anche in relazione al caso, non
infrequente, in cui il conducente, non identificato, sia anche il
proprietario del veicolo. Ebbene, la norma de qua, prevedendo il
ricordato obbligo di comunicazione dell'identita' del trasgressore,
pone tale soggetto di fronte ad una peculiare e del tutto atipica
forma di «autodenuncia», in contrasto evidente con i generali
principi del nostro ordinamento, secondo cui non si puo' essere
costretti ad agire contro se stessi (cfr. App. Milano 2 maggio 1989).
In buona sostanza, la norma in esame appare altresi' censurabile,
in relazione all'art.24 comma 2 Cost., atteso che l'obbligo di
denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano
pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario
di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione
appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato ad
indicare un responsabile sotto la minaccia dell'applicazione di una
sanzione ingiusta, mentre l'esercizio negativo del diritto di
manifestazione del pensiero, ossia il diritto a tacere, e' ormai
patrimonio acquisito del nostro ordinamento, e deve considerarsi come
costituzionalmente garantito ove la sua individuata funzione sia
quella di salvaguardare se' o altri dall'applicazione di un
disvalore, e quindi esercizio del diritto di difesa.
1.2.4. - Contrasto con l'art. 27 Cost.
La decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore
della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita'
oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale
e amministrativo. L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
dispone infatti che «nelle violazioni in cui e' applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione
od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»,
venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il
principio costituzionale della responsabilita' individuale per
comportamenti attivi o omissivi riferiti al soggetto (cfr. art. 27,
comma 1, Cost.), cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a
rispondere un soggetto per comportamenti posti in essere da altri, e
di applicare le relative sanzioni.